In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:
inganna le autorità sulla propria identità e l’inganno è stabilito dai risultati dell’esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati;
si rende colpevole di un’altra violazione grave del suo obbligo di collaborare.
Fussnoten
- [127] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
Negli altri casi ha luogo un’audizione secondo l’articolo 29.