Allo scopo di garantire la sicurezza e l’ordine oppure di svolgere la procedura d’asilo e ritirare i valori patrimoniali, la SEM può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione o in un alloggio presso l’aeroporto, insieme agli oggetti e agli apparecchi elettronici che porta con sé, per ricercare:
documenti di viaggio e d’identità;
documenti e mezzi di prova rilevanti per la procedura;
armi od oggetti pericolosi; i coltelli da tasca e oggetti affini sono considerati oggetti pericolosi;
stupefacenti e altre sostanze secondo l’articolo 2 della legge del 3 ottobre 195130 sugli stupefacenti nonché bevande alcoliche;
valori patrimoniali di dubbia provenienza.
Fussnoten
- [29] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Sicurezza ed esercizio dei centri della Confederazione), in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 192; FF 2024 1107).
- [30] RS 812.121
Se necessario, la SEM mette al sicuro gli oggetti di cui al capoverso 1.
Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso. Nel quadro della perquisizione occorre tenere debito conto della protezione dei richiedenti l’asilo minorenni.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai richiedenti l’asilo collocati in strutture di alloggio cantonali.