...284
Fussnoten
- [284] Abrogati dalla cifra I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.285
Fussnoten
- [285] Introdotto dalla cifra I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.286
Fussnoten
- [286] Introdotto dalla cifra I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889; 2011 6503). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.
...287
Fussnoten
- [287] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 2011 6503).
Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d’ubicazione o con terzi incaricati.288
Fussnoten
- [288] Introdotto dalla cifra I della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo) (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917).
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Fussnoten
- [289] Abrogato dalla cifra I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087).
La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l’articolo 31.
Può, nell’ambito della collaborazione internazionale definita dall’articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali.
Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.