L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.
Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.
Art. 130 CC
L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.
Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.