Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
Footnotes
- [266] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.