L’attore può chiedere al giudice:
di proibire una lesione imminente;
di far cessare una lesione attuale;
di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
Footnotes
- [25] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
- [26] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
L’attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.