I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. In particolare, devono educarlo senza ricorrere alla violenza, segnatamente senza punizioni corporali né altri trattamenti degradanti.393
Footnotes
- [391] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
- [392] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
- [393] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2026 (Educazione non violenta), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 94; FF 2024 2516).
Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.
I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà educative, i genitori e il figlio possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori.394
Footnotes
- [394] Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2026 (Educazione non violenta), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 94; FF 2024 2516).