Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.
L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.
L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.