Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.
Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:
vigila sugli uffici dello stato civile;
assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile;
collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;
decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;
68assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.
Footnotes
- [68] Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.69
Footnotes
- [69] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).