Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l’azione di riduzione.
Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.
I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.