La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
Riguardo all’espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.
Art. 666 CC
La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
Riguardo all’espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.