Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.
Art. 697 CC
Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.