Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l’usura.
La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.
Art. 795 CC
Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l’usura.
La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.