L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficiale del registro.
Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.
Art. 834 CC
L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficiale del registro.
Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.