La prova dev’essere addotta mediante documenti.
Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
Art. 254 CPC
La prova dev’essere addotta mediante documenti.
Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.