Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF199 può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.200
Fussnoten
- [199] RS 281.1
- [200] Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.
La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.