Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.
Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.