Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.