I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).
Vi è contenzioso commerciale se:
la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;
18il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;
19le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e
20non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 198921 sul collocamento o la legge del 24 marzo 199522 sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.
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- [18] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
- [19] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
- [20] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
- [21] RS 823.11
- [22] RS 151.1
Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.23
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- [23] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:
le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1;
le controversie in materia di società commerciali e cooperative;
24le controversie che adempiono le seguenti condizioni:
la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno,
il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,
le parti acconsentono all’attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e
al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all’estero.
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- [24] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni.25
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- [25] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).