Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 200048 sugli avvocati;
dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF49;
dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.
Fussnoten
- [48] RS 935.61
- [49] RS 281.1
Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.