È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di:
commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
Fussnoten
- [343] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un’organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949344.
Fussnoten
- [344] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
Se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organizzazione, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l’autore si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione.
È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.