Tramite il confronto di sistemi d’informazione contenenti dati dattiloscopici e dati relativi a veicoli e ai loro detentori nonché tramite lo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
Fussnoten
- [573] Nuovo testo giusta l’all n. 3 del DF del 1° ott. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 348, 401; FF 2021 738).
Conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI19, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d’informazione della Svizzera ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.
Il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 357 capoverso 1 può eseguire, su richiesta, un confronto con i dati dattiloscopici registrati nei sistemi d’informazione degli Stati contraenti ai fini del perseguimento di reati.