Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere.
Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. ...76
Fussnoten
- [76] Per. abrogato dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate.
Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa.
La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato.
Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno.