Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.
Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.