Il pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione.
La riattivazione non è impugnabile.
Art. 315 CPP
Il pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione.
La riattivazione non è impugnabile.