L’autorità cui compete l’avvio della procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria indipendente successiva può far arrestare il condannato se vi è seriamente da attendersi che:
contro di lui sarà disposta l’esecuzione di una sanzione privativa della libertà; e
egli:
si sottrarrà all’esecuzione, o
commetterà nuovamente un crimine o un grave delitto.
Fussnoten
- [253] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020 (Carcerazione di sicurezza nel quadro di una procedura indipendente successiva), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 75; FF 2019 5523).
La procedura è retta per analogia dagli articoli 222–228.
L’autorità competente trasmette quanto prima gli atti corrispondenti, unitamente alla sua richiesta, al giudice cui compete la decisione indipendente successiva.