Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d’assegnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L’articolo 267 capoversi 3–6 è applicabile per analogia.
Art. 378 CPP
Art. 378 CPP
Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d’assegnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L’articolo 267 capoversi 3–6 è applicabile per analogia.