Se per eseguire all’estero una misura coercitiva su domanda di assistenza giudiziaria presentata da un’autorità di perseguimento penale svizzera lo Stato richiesto esige una decisione giudiziale, l’approvazione della misura compete al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Fussnoten
- [22] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).