Il giudice esclude dall’esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero68.
Fussnoten
- [68] RS 311.0
Il giudice può escludere dall’esercito il condannato a un’altra pena.
Art. 49 CPM
Il giudice esclude dall’esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero68.
Il giudice può escludere dall’esercito il condannato a un’altra pena.