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Decisione

11.2019.110

Filiazione: affidamento del figlio e relazioni personali

5 maggio 2020Italiano39 min

lasciato l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art.

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con

sentenza del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ha

affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di visita materno in un

incontro di due ore la settimana nel __________, sotto sorveglian­za della

curatrice (ma liberando l'attrice dall'obbligo di parlare italiano con il

figlio e dall'impegno di non pubblicare in rete fotografie dei suoi incontri

con G__________), ha mantenuto la curatela educativa in favore del figlio, ha

lasciato l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – il padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di G__________

con le varie autorità, ha confermato il divieto di avvicinamento dell'attri­ce

al convenuto, al figlio e alla loro abitazione e ha dispensato la madre da

obblighi alimentari verso il bambino. Le spese processuali di fr. 6000.– (di

cui fr. 487.50 d'interprete) sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 4000.– per

ripetibili.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 settembre

2019 per ottenere l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di

visita paterno e un contributo alimentare di fr. 1218.– mensili per G__________,

come pure “di riflesso” la revoca dei divieti di avvicinamento. AO 1 ha

proposto il 7 novembre 2019 di respingere l'appello, sollecitando l'esecuzione

anticipata della sentenza impugnata nella misura in cui questa riguarda la

disciplina del diritto di visita. Con decreto del 27 novembre 2019 il

presidente di questa Camera ha autorizzato l'esecuzione anticipata della

sentenza relativamente all'esercizio del diritto di visita.

M. Il 13 gennaio 2020 l'Autorità

regionale di protezione 5 ha modificato in via cautelare il punto d'incontro

per l'esercizio del diritto di visita (la Casa __________ e non più il __________),

precisando che gli incontri si sarebbero dovuti svolgere ogni sabato mattina

(nel frattempo, su richiesta della madre, ogni martedì) dalle ore 9.15 alle ore

11.15. Il 19 febbraio 2020 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di

provvedimenti cautelari in cui ha chiesto che in pendenza di appello le fosse

consentito di incontrare il figlio quattro volte la settimana per due ore nel __________

della Casa __________ a __________. L'istanza è stata respinta da questa Camera

il 26 febbraio 2020 (inc. 11.2020.13).

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con

la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 CPC)

– sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, conteso essendo anche l'affidamento

del figlio, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione im­-pugnata è pervenuta al

precedente patrocinatore dell'attrice il 29 agosto 2019. Introdotto il 23

settembre 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1

acclude una dichiarazione 10 settembre 2019 di __________ S__________ (autenticata

da un notaio russo, __________, con traduzione in inglese) circa i motivi che

avevano indotto a scolarizzare in Inghilterra l'altro figlio di lei, R__________

(doc. C di appello), copia del nuovo permesso di soggiorno rilasciato

all'appellante il 6 settembre 2019 nel Canton Vaud (doc. D di appello), copia

di un contratto di locazione stipulato dal marito di lei il 30 agosto 2019 per

la durata di due mesi relativo a un immobile a __________ (doc. E di appello),

una dichiarazione 22 settembre 2019 in cui il medesimo __________ B__________

si impegna a sostenere finanziariamente la nuova famiglia (compreso G__________;

doc. F di appello), come pure un messaggio di posta elettronica 8 settembre

2019.

della curatrice __________ R__________ da cui si evince un certo miglioramento

nei rapporti fra genitori (doc. G di appello). Il 7 gennaio e il 25 febbraio 2020

l'appellante ha fatto seguire altresì il nuovo contratto per la locazione di

una villa di 8.5 locali a __________ (valido fino al 31 ottobre 2021), oltre a

scambi di messaggi telefonici con il convenuto. Nel frattempo, il 10 febbraio

2020, __________ B__________ ha scritto a questa Camera per illustrare la nuova

situazione familiare, annettendo un proprio curriculum vitae, varie

fotografie della casa a B__________ e un'attestazione di frequenza di R__________

alla __________ di __________.

Con le osservazioni all'appello

AO 1 esibisce da parte sua un articolo del quotidiano svizzero-tedesco __________

del __________ 2018 in cui AP 1 accusa le autorità ticinesi di averle sottratto

G__________ (doc. 45), una comunicazione del 23 marzo 2017 in cui l'Ufficio ticinese

della migrazione prospettava all'appellante la revoca del permesso di soggiorno

per ave­re essa contratto il 29 novembre 2013 un matrimonio fittizio con __________

P__________ (doc. 46), fotografie e messaggi dal profilo Face­book dell'appellante

(doc. 47 a 49), oltre che un messaggio di posta elettronica 2 settembre 2019 della

curatrice __________ R__________ sul mancato esercizio del diritto di visita il

6.

settembre 2019 (doc. 50). Il convenuto ha trasmesso inoltre a questa Camera

il 18 febbraio 2020 vari scambi di messaggi telefonici con l'attrice, il di lei

marito e la curatrice educativa.

Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato

(art. 296 CPC), i documenti nuovi sono ammissibili senza riguar­do ai

presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui

appaiono di rilievo, essi saranno quindi esaminati ai fini del giudizio.

3.

Litigiosi rimangono,

in appello, l'affidamento del figlio e la disciplina delle relazioni personali,

il contributo di mantenimento per G__________ ove questi fosse affidato alla

madre e i divieti di avvicinamento. In merito all'affidamento del figlio il Pretore

aggiunto si è domandato anzitutto quale soluzione tutelasse meglio il bene del

bambino. Analizzando il contesto socio-familiare delle parti, egli ha accertato

che l'attrice ha sposato __________ P__________ il 29 novembre 2013, alla

scadenza del suo permesso di soggiorno, divorziando poi dal medesimo il 10

ottobre 2017. AP 1 ha anche un altro figlio, R__________, che negli ultimi due

anni ha visto solo durante alcuni fine settimana e nelle le vacanze scolastiche,

giacché il ragazzo frequentava la scuola __________ a __________ (pagata dal di

lui padre). L'attrice – ha continuato il Pretore aggiunto – ha deciso però (senza

informare il padre, da poco scarcerato a __________) che R__________ non

sarebbe tornato in Inghilterra, ma avrebbe frequentato una scuola privata in

Svizzera (fr. 15 000.– annui di retta).

Quanto alla situazione amministrativa dell'interessata, il primo giudice ha

rilevato che costei risultava ufficialmente partita per la Russia il 2 maggio

2017.

ed era sprovvista di un permesso di soggiorno, negatole dall'Ufficio ticinese

della migrazione il 27 dicembre 2018, mentre una analoga richiesta era al

vaglio nel Canton Vaud (sentenza impugnata, pag. 7).

a) Relativamente

alla situazione logistica, il Pretore aggiunto ha appurato che l'attrice aveva

sì stipulato due contratti di locazione per un appartamento in via __________ a

__________, ma che tali contratti erano limitati a tre mesi e non parevano

essere “vissuti” dall'interessata, una visita dell'Ufficio dell'aiuto e della

protezione avendo riscontrato un ambiente “asettico”. Per quanto riguarda­va l'abitazione

di __________ (Como), l'attrice aveva prodotto inve­ce un contratto di

locazione valido dal 10 dicembre 2018 al 9 dicembre 2022 (per una pigione

di € 2300.– mensili). La situazione abitativa a __________, dove l'interessata,

il figlio R__________ e il marito erano annunciati dal 5 agosto 2019, era per

contro sconosciuta, l'attrice non avendo esibito alcun contratto, ma fornito soltanto

l'indirizzo di un amico del marito, precisando che la casa da loro locata

sarebbe stata verosimilmente pronta nel settembre del 2019 (sentenza impugnata,

pag. 7 seg.).

b) Sotto

il profilo finanziario – ha proseguito il Pretore aggiunto – l'attrice non

lavora né è dato di sapere come si mantenes­se, avendo per il passato

rilasciato versioni discordanti. Poco chiara risultava anche per il primo

giudice la situazione futu­ra: pur avendo l'interessata prodotto un'attestazione

della Divisione degli stranieri del Canton Vaud che autorizzava l'attività

lavorativa del marito, non era certo che con il reddito annuo di fr. 107 000.– l'attuale marito sarebbe stato in grado

di mantenere il nuovo nucleo familia­re (incluso R__________ e la sua retta

scolastica). Oscuro rimaneva inoltre il provento effettivo che AP 1 trae­va da

un suo appartamento di 3.5 locali a __________ (fr. 400.– o 500.– mensili,

al lordo delle spese di manutenzione), ignorandosi finanche se quell'appartamento

appartenesse a lei soltanto, come questa aveva dichiarato nella sua deposizione

del 12 agosto 2019, oppure fosse in comproprietà con il fratello, come

risultava dall'incarto del­l'Autorità regionale di protezione (sentenza

impugnata, pag. 8 seg.).

c) Per

quanto attiene al convenuto, il Pretore aggiunto ha accertato che egli è in

possesso di un permesso di dimora, abita in un appartamento di 4.5 locali a __________

ed è proprietario della __________ GmbH di __________, da cui rica­va un

reddito di fr. 5200.– mensili. Egli si vale dell'aiuto della madre per l'accudimento

di G__________ e di un aiuto domestico per il governo della casa (sentenza

impugnata, pag. 9).

d) Il

primo giudice ha rilevato dipoi che, per quanto riguardava l'attrice, il test

dei capelli aveva escluso un consumo di sostan­ze stupefacenti, di etanolo o

paracetamolo nei 12 mesi antecedenti al prelievo, anche se il campione

analizzato era colorato, il che avrebbe potuto “causare risultati falsi

negativi”. Ciò valeva anche per quel che era del convenuto nei 2.5 o 3.5 mesi

antecedenti, il capello analizzato misurando soli 2.5 cm (sentenza impugnata, pag.

9).

e) Circa

la perizia sulle capacità genitoriali, il Pretore aggiunto ha riscontrato

tratti disfunzionali della personalità dell'attrice, per la quale i figli “sono

da lei iperinvestiti a livello narcisistico e utilizzati quali certificazione

del proprio valore”. Dal referto emerge in particolare che AP 1 ha “scarsa

capacità riflessiva con tendenza a proiettare la colpa sull'altro”, presenta “difficoltà

a livello affettivo di stabilità” e denota “scarsa capacità di controllo

emotivo”, al punto che “nel bilancio delle capacità (…) prevalgono nettamente i

limiti rispetto alle risorse”. Per la dott. __________ B__________-S__________

l'interessata “non è in grado di sostenere adeguatamente il figlio nel processo

di crescita e sviluppo attraverso adeguati atteggiamenti di accoglienza, di

comprensione, di approvazione, incoraggiamento durante il percorso di crescita,

di autonomizzazione, di allontanamento da sé adeguato e funzionale ad ottenere

un beneficio per sé”. Secondo la perita – ha soggiunto il Pretore aggiunto – i

limiti che l'interessata “presenta negli indicatori di idoneità genitoriale”

possono bensì essere migliorati, ma solo con l'aiuto di un trattamento psicoterapico

regolare che permetta il riconoscimento di quei limiti. Quanto al convenuto, la

perizia ha accertato invece che egli “è in grado di supportare il figlio nel

processo di crescita e di progressiva autonomizzazione”, ha capacità di

accudimento e riflessione, sa mettersi in discussione e trasmettere regole di

comportamento, rispondendo in modo adeguato ai bisogni del figlio, ed è stabile

affettivamente. Egli non accusa quindi limiti negli indicatori di idoneità

genitoriale, ma è in grado di sostenere adeguatamente il figlio nel processo di

crescita e sviluppo attraverso atteggiamenti adeguati di accoglienza,

comprensione, approvazione, incoraggiamento durante il percorso di crescita e

di autonomizzazione (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).

f) Il

primo giudice non ha disconosciuto che le conclusioni peritali erano contestate

dalla dott. L__________ S__________, psicologa e psicoterapeuta di __________ (Genova),

alla quale l'at-trice si era rivolta in due occasioni (il 5 novembre 2018 e il

25.

marzo 2019) per una valutazione delle sue capacità genitoriali. I due

referti della specialista di parte non contengono tuttavia, per il Pretore

aggiunto, elementi tali da mettere in dubbio la validità delle conclusioni

peritali. Non avendo mai incontrato il convenuto, la perita di parte – per

altro psicologa e non psichiatra – non si era espressa (né poteva) sulla

questione di sapere quale genitore fosse maggiormente atto a tutelare gli

interessi di G__________, mentre la necessità di ripristinare il rapporto

madre-figlio non implica per forza l'affidamento del figlio alla madre. Riguardo

alle critiche mos­se dalla dott. __________ S__________ alla perita per non

avere questa osservato direttamente il rapporto del minore con entram­bi i

genitori e per non avere valutato i contesti familiari e abituali né i dati

socio-sanitari desumibili dai fascicoli giudiziari e amministrativi, il primo

giudice ha precisato che tali importan­ti elementi non sono stati trascurati,

ma sono stati raccolti direttamente dallo stesso giudice per il tramite della

curatrice, della responsabile del __________ e dell'Ufficio dell'aiuto e della

protezione che ha esperito una valutazione socio-ambientale (sentenza

impugnata, pag. 10 seg.).

g) Dalla

valutazione socio-ambientale risulta inoltre – ha proseguito il Pretore

aggiunto – una situazione logistica, lavorativa, finanziaria e amministrativa

dell'attrice “nebulosa”, che non garantisce la necessaria stabilità per una

crescita armoniosa di un bambino che ha bisogno di punti fermi dal profilo abitativo

e affettivo. G__________ rischierebbe piuttosto lo stesso percorso del

fratellastro, il quale per una scelta affettivamen­te azzardata della madre è

stato sistemato in collegio in Inghilterra all'età di nemmeno sette anni. Per

quanto attiene al padre, invece, il Pretore aggiunto ha rilevato una stabilità

logistica, lavorativa e amministrativa, accertando che sotto il profilo affettivo

il padre e la nonna, la quale aiuta AO 1 nella cura di G__________ insieme con

una bambinaia, sono divenuti punti di riferimento per il figlio. L'Ufficio dell'aiu­to

e della protezione – ha concluso il primo giudice – si è così allineato alla

proposta di affidare G__________ al padre, pur auspicando l'inserimento del

bambino in un nido d'infanzia che permetta di socializzare con altri bambini e

di confrontarsi con altre figure educative, non senza interrogarsi se la

frequenza delle visite non fosse eccessiva (sentenza impugnata, pag. 11 seg.).

h) In

merito alle osservazioni della curatrice educativa e della direttrice del __________

(suor __________ D__________ M__________), il Pretore aggiunto ha appurato che

dopo un primo pe-riodo contraddistinto da una forte conflittualità, con l'andare

del tempo lo svolgimento dei diritti di visita

è sembrato migliorare, salvo

poi peggiorare di nuovo dal luglio del 2019. Dopo di allora il figlio è tornato

a essere irrequieto, faticando a interagire in maniera armoniosa con la madre e

manifesta­ndo episodi viepiù frequenti di aggressività (morsi, schiaffi e

graffi), mentre in varie occasioni la madre non si è dimostrata in grado di

gestire adeguatamente le reazioni del bambino, adottando strategie discutibili,

come il fatto di non salutarlo (sentenza impugnata, pag. 12).

i) Nella

sua valutazione complessiva il Pretore aggiunto ha ritenuto così che la

situazione dell'attrice sia poco chiara e instabile sotto ogni punto di vista (abitativo,

amministrativo, lavorativo ed economico), che le difficoltà di AP 1 nel

sostenere adeguatamente il figlio, descritte dalla perita, erano confermate

dalle osservazioni sull'esercizio dei diritti di visita e che l'idea stessa di

genitorialità dell'attrice è opinabi­le, avendo essa deciso – come essa

medesima ha riconosciuto nella sua deposizione del 12 agosto 2019 – un radica­le

cambiamento di domicilio e di scolarizzazione dell'altro figlio senza

confrontarsi né informare il padre. Avendo inoltre interrotto dopo nemmeno tre

incontri con lo psicologo __________ I__________ il percorso psicoterapico consigliato

dalla perita, l'attrice dimostra secondo il Pretore aggiunto una scarsa presa

di coscienza. A ciò si contrappone una situazione di stabilità (logistica,

lavorativa e amministrativa) del convenuto, il quale è stato capace di adottare

le misure necessarie per l'accudimento di un bambino piccolo e che, insieme con

la nonna, è diventato un punto di riferimento per G__________. Ciò posto, il

pri­mo giudice ha reputato che modificare un assetto in essere da circa dieci

mesi senza che l'attrice abbia comprovato un quadro generale più stabile non

sarebbe conforme al bene del minore, onde per finire la conferma dell'affidamento

di G__________ al padre (sentenza impugnata, pag. 13).

4.

L'appellante deplora

una “fragorosa ingerenza nell'ordinaria esistenza tra madre e figlio” che il

Pretore aggiunto ha fondato su un'instabilità della sua situazione attuale “in

urto alla realtà dei fatti”. Essa ricorda come la vicenda tragga origine da un'improvvisa

segnalazione all'autorità di protezione in cui il convenuto “elencava una serie

di supposte nefandezze”, in parte già smentite e in parte oggetto di denuncia penale.

A parere dell'appellante la stabilità della sua attuale situazione poteva

essere dimostrata già in prima sede se appena il Pretore aggiunto avesse

considerato le prove offerte. L'interessata censura un accertamento erroneo dei

fatti, a cominciare dalla rappresentazione dei rapporti fra l'altro figlio (R__________)

e il di lui padre (__________ S__________), il quale ha dichiarato il 10

settembre 2019 che la decisione di scolarizzare R__________ in Inghilterra era

stata presa congiuntamente su insistenza di lui medesimo, che ne ha assicurato

il mantenimento (doc. C di appello). Circa la sua posizione amministrativa, l'appellante

esibisce un permes­so di soggiorno rilasciatole il 6 settembre 2019 dal Canton

Vaud (doc. D di appello). Quanto alla situazione abitati­va, essa adduce che

dal 1° settembre al 31 ottobre 2019 la famiglia ha risieduto in una villa in route

de __________ a __________ (doc. E di appel­lo) e da allora abita in una villa in

route __________ __________ (contratto allegato alla lettera del 7 gennaio 2020).

Non possono sussistere dubbi inoltre – essa rileva – sulla solvibilità del

marito e sul suo impegno a mantenere la famiglia, come confer­ma una attestation

sur l'honneur di __________ B__________ prodotta in appello (doc. F). L'appellante

reputa altresì superata la valutazione socio-ambientale del febbraio del 2019

(aggiornata nell'aprile seguente), la sua situazione (logistica, affettiva,

amministrativa) essendo nel frattempo completamente mutata. Mentre vanno

attualizzate, a suo dire, le osservazioni poste a fondamento della sentenza

impugnata dalla curatrice educativa e dalla direttrice del __________, dai più

recen­ti rendiconti evincendosi che i rapporti tra genitori si stanno

assestando (doc. G di appello).

Secondo l'attrice, dipoi,

l'accenno alla tintura dei capelli (un cosmetico usuale) per insinuare sospetti

sull'attendibilità del test tossicologico non depone per la dovuta equanimità

del primo giudice. E parzialità denota il fatto che il Pretore aggiunto si sia

rifiutato di confrontare la perita dott. __________ B__________-S__________ con

le considerazioni della dott. __________ S__________. L'appellante si duole in

sostanza che il giudizio impugnato sia troppo favorevole al convenuto,

trascurando che quegli è spesso in giro per il mondo e deve lasciare G__________l

alle cure della nonna, domiciliata nell'Italia meridionale, e di una badante

moldava residente a __________, impiegata senza permesso né assicurazione. Ciò

posto – essa epiloga – il quadro è da ritenersi mutato e non permette più di

giustificare “un intervento drastico e contrario ad ogni logica, che vuole un

bimbo così piccolo affidato alle cure materne”. Si giustifica pertanto a suo

parere l'accoglimento dell'appello, “se del caso previa assunzione delle prove

ex art. 316 CPC” (audizione del marito __________ B__________, della curatrice __________

R__________ e della perita __________ B__________-S__________).

a) Quanto

alla richiesta di sentire il marito dell'interessata, come pure la perita dott.

__________ B__________-S__________ e la curatrice educativa __________ R__________,

essa è formulata in via meramente ipotetica (“se del caso”). Comunque sia, non si scorge l'utilità di una simile

richiesta ai fini del giudizio. Il marito dell'attrice ha già avuto modo di

esprimersi spontaneamente davanti a questa Camera, mentre non è dato a divedere

che cosa la curatrice educativa potrebbe aggiungere a quanto già figura nelle

sue comunicazioni agli atti.

Trattandosi

dell'audizione della perita, l'appellante sembra postularne l'escussione per

sottoporre alla medesima le conclusioni della dott. __________ S__________.

Ora, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione

delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori

il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglian­za elementi

di rilievo (“apprezzamento anticipato delle pro­ve”: DTF 145 I 171 consid.

4.1

con richiami). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha spiegato all'udienza

del 12 agosto 2019 perché rinunciava a sentire la perita: perché l'attrice non adduceva

motivi che ne imponessero la deposizione, mai chiesta in precedenza, e perché

la perizia risultava “chiara e comprensibile”. Nella sentenza impugnata egli ha

illustrato inoltre perché la valutazione della dott. __________ S__________ non inficia le conclusioni della perizia giudiziaria

(sopra, consid. 3). Con tale argomentazione l'attrice non si confronta nemmeno

di scorcio. Ciò rende l'appello finanche irricevibile per difetto di motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

b) Per

quel che è del preteso accertamento dei fatti “in urto alla realtà dei fatti”,

l'obiezione manca di consistenza nella misura in cui riguarda la situazione al

momento del giudizio. Come si è visto in sintesi (consid. 3f), il Pretore

aggiunto ha fondato la propria decisione sui numerosi e convergenti elementi

probatori raccolti nel corso dell'istruttoria. Il padre di R__________ affer­ma,

sconfessando una propria dichiarazione del 25 gennaio 2019 (doc. 30), che la scolarizzazione

di R__________ in Inghilterra è stata concordata (doc. C di appello), ma ciò

nulla muta al fatto – addotto dall'attrice medesima – che il cambiamento di

domicilio e di scolarizzazione in Svizzera sia stato deciso da AP 1 senza

confrontarsi né informarlo, come ha appurato il primo giudice. Né può

seriamente revocarsi in dubbio che al momento in cui ha statuito il primo

giudice la situazione logistica e amministrativa dell'interessata fosse ancora

incerta. L'attrice non aveva ancora recato prove sulla sua stabile residenza a __________,

mentre il permesso di soggiorno le è stato rilasciato solo dopo la sentenza

impugnata (doc. D di appello). In condizioni del genere non rimaneva così al

Pretore aggiunto che basarsi sulla valutazione socio-ambientale dell'aprile

2019.

c) Relativamente

alla situazione successiva alla sentenza impugnata, essa è effettivamente

cambiata, sia perché AP 1 possiede ora un valido titolo di soggiorno in Svizze­ra,

sia perché la sua situazione finanziaria e abitativa risulta meglio consolidata

(contratto di locazione accluso alla lettera del 7 gennaio 2020), non sussistendo motivo per dubitare che

l'attuale marito intenda sostenere finanziariamente lei e i due figli. Si

può convenire dunque che la valutazione socio-ambientale da cui si è dipartito

il primo giudice appaia per ampi versi mutata. È possibile inoltre che lo

svolgimento delle relazioni personali tra madre e figlio sia attualmente meno

conflittuale, come sembra lasciar intendere una comunicazione della curatrice

educativa dell'8 settembre 2019 (doc. G di appello). Induce a cautela nondimeno

l'incresciosa campagna denigratoria messa in scena dall'attrice sul suo profilo

Face­book dopo l'emanazione della sentenza del Pretore aggiunto, con insulti

all'indirizzo della controparte e delle autorità, ma anche con immagini di G__________

(doc. 47 a 49) nonostante l'impegno da lei assunto in prima sede di non

pubblicare fotografie in rete (sentenza impugnata, pag. 14; verbale del 12 agosto

2019, pag. 6). Perplessi lasciano altresì i più recenti richiami all'ordine della

curatrice educativa (messaggio telefonico del 28 gennaio 2020 allegato alla

lettera 18 febbraio 2020 del­l'avv. PA 1).

d) Posto

ciò, pur riconoscendo che il quadro generale dell'appellante è diventato più

stabile, il miglioramento non può dirsi tale da giustificare una modifica dell'affidamento

di G__________. Dovendosi decidere sulla custodia di un figlio, in effetti, determinan­te è l'interesse del minorenne a

un armonioso svilup­po fisico, psichico e intellettuale. L'interesse dei

genitori passa in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3). In primo luo­go

occorre accertare pertanto la capacità educativa dei genitori (loc. cit.). La

dottrina definisce tale capacità come la volontà di amare il figlio, di

rispettarlo, di dargli regole e di orientarlo nel suo percorso, nella sua

evoluzio­ne psicologica e sociale. Ciò include la capacità e la disponibilità a

essere un punto di riferimento, la capacità di riconoscere le esigenze del

figlio e di reagire in modo adegua­to, come pure la capacità di trasmettere

valori e regole, garantendo stabilità nell'educazione e nelle relazioni (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 465 nota

1672). Chi non possie­de siffatte attitudini non può, di principio,

invocare altri criteri (come ad esempio la stabilità del quadro educativo) che

presiedo­no all'attribuzione della custodia e che vanno esaminati solo nella

misura in cui la capacità educativa dei genitori

risulti equivalente (cfr. RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4). I motivi che

ostano a tale capacità (debolezza di carattere, malattia, dipendenza) non sono invece

di rilievo (Meier/Stettler, op. cit., pag. 465 n. 695 e pag. 766).

Nella

fattispecie la perita giudiziaria ha riscontrato nell'attrice una serie di

limiti che l'hanno indotta a non ritenerla in grado – contrariamene al convenuto

– di sostenere adeguatamente il figlio “nel processo di crescita e sviluppo attraver­so

adeguati atteggiamenti di accoglienza, di comprensione, di approvazione,

incoraggiamento durante il percorso di crescita, di autonomizzazione e di

allontanamento da sé adeguato e funzionale ad ottenere un beneficio per sé”

(referto del 22 febbraio 2019, pag. 10). Essa ha precisato che i limiti denotati

dall'attrice negli indicatori di idoneità genitoriale (e che prevalgono

nettamente rispetto alle risorse) possono essere migliorati ove siano

adeguatamente trattati (loc. cit.). Se non che, come ha accertato senza

contestazione il primo giudice, il percorso intrapreso dall'interessata con lo

psicoterapeuta __________ I__________ è stato interrotto dopo tre colloqui di

valutazione proprio perché AP 1 “non riconosce di avere problemi rispetto alla

genitorialità” (rapporto 8 aprile 2019 di __________ I__________). In

condizioni del genere la decisione del Pretore aggiunto, che ha accreditato le

conclusioni peritali confermate anche da altri riscontri oggettivi (come l'osservazione

sui diritti di visita e sul metodo educativo applicato con l'altro figlio, R__________),

non è criticabile, né l'appellante adduce censure suscettibili di far dubitare seriamente

di tali risultanze (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_1013/2018 del 1°

febbraio 2019 consid. 4 e 5 in: FamPra.ch 2019 pag. 618). Contrariamente a

quanto crede l'appellante, poi, il solo fatto che il figlio sia in tenera età

non impone un affidamento a priori alle cure della madre, decisivi al proposito

essendo unicamente i criteri menzionati dianzi.

e) Circa

l'accusa di parzialità rivolta dall'appellante al Pretore aggiunto per avere egli

cercato di sminuire “la cristallina risultanza” del test tossicologico

“evocando la tintura di capelli”, essa è destituita di fondamento. Al riguardo

il primo giudice si è limitato a riportare le conclusioni del rapporto di

analisi 7 dicembre 2018 dell'Istituto __________ di __________, dal quale

si evince che “il campione di capelli analizzato era di colore rosso-viola; le

tinture e le decolorazioni possono causare risultati falsi negativi nella misurazio­ne di sostanze stupefacenti,

farmaci e etilglucuronide” (pag. 4, nel fascicolo “Rich. II”). Inconsistente,

per quanto testé illustrato (consid. a), si rivela altresì il rimprovero di parzialità

per avere il primo giudice rifiutato di sottoporre alla perita le valutazioni

della dott. __________ S__________. Su questo punto non giova ripetersi.

f) Quanto

al biasimo mosso al Pretore aggiunto di avere emanato un giudizio sbilanciato

in favore del padre, trascurando che questi gira spesso il mondo per lavoro,

esso si fonda su una congettura dell'appellante che non trova riscontro agli

atti. Nella sua deposizione del 12 agosto 2019 AO 1 ha dichiarato – senza

essere smentito dai fatti – di essersi recato in due occasioni (per due o tre

giorni) in Cina per motivi di lavoro e di avere affidato la cura di G__________

alla propria madre (nella prima occasione) o ai suoi genitori (nella seconda

occasione). Che poi la nonna paterna S__________ M__________ sia formalmente domiciliata

a __________ (Avellino) è ammesso dal convenuto, il quale ha precisato però che

dalla nascita di G__________ essa risiede sostanzialmen­te presso di lui ed è

disposta a domiciliarsi in Svizzera (verbale del 12 agosto 2019, pag. 5).

Ciò trova riscontro indiretto nel rapporto 16 aprile 2019 dell'Ufficio dell'aiuto

e della protezione, dal quale si desume che la nonna paterna è diventata anch'essa

un punto di riferimento per G__________ (pag. 6). Senza rilievo ai fini del

presente giudizio è infine la posizione amministrativa e assicurativa della

badante moldava, illustrata dallo stesso convenuto (verbale del 12 agosto 2019,

pag. 5), per tacere del fatto che AO 1 ha prospettato, comunque sia, “una nuova

figura, che verrà contrattualizzata come opportuno” (osservazioni, pag. 14). Tutto

ponderato, dunque, la decisione del Pretore aggiunto di lasciare il figlio alla

custodia del padre resiste alla critica.

5.

Per quanto attiene

alla disciplina delle relazioni personali tra AP 1 e il figlio, il Pretore

aggiunto ha rilevato che la direttrice del __________ ha sottolineato, nel suo rapporto

del 25 giugno 2019, l'importanza per G__________ di confrontarsi con altri

bambini in un luogo neutro. Auspicando la possibilità di far frequentare a G__________

l'asilo nido, essa proponeva così diritti di visita settimanali o quindicinali.

Analogamente – ha soggiunto il primo giudice – la curatrice e l'Ufficio dell'aiuto

e della protezione esprimevano dubbi sull'assetto in vigore dal 25 febbraio

2019.

Reputavano eccessiva la cadenza di quattro giorni su sette per il

benessere e l'equilibrio del bambino e invitavano a considerare la possibilità

di una riduzione per dare maggior peso alla qualità rispetto alla quantità

degli incontri, il che avrebbe potuto giovare alla relazione tra madre e

figlio. Ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto opportuno seguire le

indicazioni ricevute e ha fissato le relazioni personali in un incontro

settimanale nel __________ per la durata di due ore, sotto sorveglianza della

curatrice o, in caso di impedimento di lei, di una persona che lavori in quel

centro (sentenza impugnata, pag. 14). Da parte sua l'appellante si duole che

con il “limitatissimo” assetto stabilito dal primo giudice essa non potrà instaurare

un genuino rapporto con il figlio. Nella sua richiesta del 7 gennaio 2020 essa

insta così perché sia ripristinato il diritto di visita di tre volte la

settimana per due ore o che tale diritto sia esteso a tre mezze giornate la

settimana.

a) Il

genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze

(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del minorenne

alla luce delle circostanze concrete. Siccome

per uno svilup­po equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è

essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite del genitore non

affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 4). Il

diritto di visita, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce al

bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri

o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi (art. 274

cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del

genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a

repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una

limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio

della proporzionalità (RtiD I-2019 n. 6c pag. 503 consid. 5a con numerosi

richiami). La stessa sorveglianza degli incontri dev'essere

per principio un provvedimento transitorio, per quanto possibile limitato nel

tempo (sentenza del Tribunale federale 5A_962/2018 del 2 maggio 2019 consid. 5.5.2

con rinvii).

b) Nel

caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra genitori siano difficili, come

conferma la più recente denuncia sporta dall'appellante il 7 aprile 2020 in

odio del convenuto per ave­re quegli ostacolato la regolarizzazione dei

documenti di

G__________

nonostante quanto deciso dal Pretore aggiunto nel dispositivo n. 5 (passato in

giudicato) della sentenza impugna­ta. Restrizioni si giustificano tuttavia unicamente

qualora, in base a circostanze concrete, il bene del bambino appaia minacciato.

Ora, gli episodi aggressivi manifestati da G__________ nei confronti della

madre nel luglio del 2019, come pure le difficoltà riscontrate dalla medesima

nel gestire simili situazioni e nel relazionarsi con il figlio non mancano di

destare perplessità (“la mamma appare comunque poco in ascolto del bambino e

non sempre sa lasciargli uno spazio per sperimentare e divertirsi”: rapporto 25

giugno 2019 del __________, pag. 2). Ad ogni buon conto, nessuno degli operatori

che seguono G__________ e alle cui indicazioni il Pretore aggiunto ha dichiarato

di volersi attenere ha proposto una riduzione delle relazioni personali nella

misura stabilita nella decisione impugnata. Costoro hanno proposto bensì di

ridur­re la frequenza degli incontri, ritenuta eccessiva per il bene e l'equilibrio

del figlio, nell'intento di puntare su una migliore qualità e permettere a G__________

di frequentare l'asilo nido, ma non hanno auspicato di limitare a due ore

settimanali gli incontri tra madre e figlio. Neppure il convenuto, che all'udien­za

del 12 agosto 2019 prospettava tre diritti di visita mensili da esercitare

sull'arco di un pomeriggio, si era spinto a tanto.

c) Nelle

circostanze descritte è opportuno che questa Camera rimedi alla situazione e preveda,

tenuto conto delle considerazioni che precedono, una regolamentazione

progressiva del diritto di visita con puntuali verifiche della curatrice

educativa. Dovendosi modificare un assetto in vigore non si deve procedere in

modo repentino, fosse solo per rispetto delle esigenze di stabilità dal profilo

socio-educativo e di continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma

occorre preparare coscienziosamente il cambiamento (RtiD I-2019 n. 6c pag. 503

consid. 5f con riferimento). Riguardo al luogo in cui esercitare le visite, data la conflittualità dei genitori e la lontana dimora

della madre si giustifica di mantenere, almeno per le prime tre volte

dopo l'attuale sentenza, gli incontri sotto sorveglianza al __________ della

Casa __________ o, in caso di indisponibilità, in un altro punto d'incontro

designa­to dalla curatrice educativa. Ove ciò non fosse fattibile per le

restrizioni imposte dall'attuale emergenza pandemica, la curatrice educativa

proporrà temporanee modalità alternative. Quanto alla tempistica, per quanto

illustrato (consid. b) la frequenza settimanale va mantenuta, mentre è

opportuno estendere senza indugio la durata degli incontri a tre ore, in modo

che la curatrice educativa (o la persona da lei autorizzata) possa verificare l'evolvere

della situazione: il comportamento della madre, quello del figlio, i loro

vicendevoli rapporti e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente

del bambino.

Successivamente

conviene ampliare le visite fino a quattro ore, togliendo la sorveglianza, il che

corrisponde a quanto la prassi cantonale prevede abitualmente nel caso di

bambini in età prescolastica, ferme restando le verifiche puntuali da par­te

della curatrice educativa (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10; sulla prassi

più restrittiva di altri Cantoni: Büchler

in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 23 ad art. 273; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar,

ZGB I, 6ª edizio­ne, n. 15 ad art. 273). Considerate le particolarità del

caso (domicilio lontano, conflittualità fra genitori), la consegna e riconsegna

di G__________ avverrà anche a quel momento per il tramite della curatrice

educativa. Oltre a ciò, vanno garantiti regolari contatti telefonici

(videochiamate) almeno due volte la settimana (di regola il giovedì e la

domenica, fra le ore 18 e le 19). Per quanto attiene ai costi legati all'esercizio

delle relazioni personali, infine, non sussiste motivo per scostarsi dalla disciplina

del primo giudice (riparto a metà) che le parti nemmeno discutono. Dovessero

sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse rivelarsi

inadeguato il regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno

sempre chiedere la modifica di tempi e mo­di rivolgendosi all'autorità di

protezione dei minori (art. 298d cpv. 2 CC). Entro tali limiti l'appello

merita pertanto accoglimento.

6.

Confermato l'affidamento

di G__________ al padre, le richieste dell'appellante di stabilire a carico di

lui un contributo di mantenimento per il figlio e di regolare il diritto di

visita paterno, formulate nel caso in cui le fosse attribuita la custodia di G__________,

risultano sen­za oggetto. L'appellante chiede anche di revocare “di riflesso” i

divieti di avvicinamento. Quand'anche simile richiesta non fosse subordinata

all'accoglimento dell'appello, essa non potrebbe tuttavia trovare accoglimento.

Il Pretore aggiunto ha giustificato il mantenimento del divieto con la

conflittualità tra le parti, sfociata in interventi di polizia, denunce penali,

aggressioni orali, appostamenti anche di terze persone (verbale del 25 febbraio

2019, pag. 2), come pure con le “vicissitudini che hanno contraddistinto la

procedura con il coinvolgimento mediatico”. L'appellante non discute ciò. Si

limita a ritenere “superfluo” il divieto, confidando in un rasserenamento tra genitori

che finora però, vista anche la più recente denuncia presentata dall'appellante

il 7 aprile 2020, rimane una mera speranza.

7.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene causa parzialmente vinta sulla disciplina del diritto di visita, mentre

soccombe sul resto (affidamento di G__________, contributo di mantenimento e

divieti di avvicinamento). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre

quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un

patrocinatore, un'

adeguata indennità per ripetibili ridotte

(un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

Quanto alle spese e alle ripetibili di primo grado che il Pretore aggiunto ha

posto interamente a carico dell'attrice, l'appellante si limita a criticarle,

ma non precisa in che misura il dispositivo impugnato sia da riformare. Indeterminata,

tale richiesta risulta pertanto irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).

8.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d

LTF), le decisioni relative all'affidamento di un figlio e all'esercizio di un

diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo

a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così

riformato:

AP 1 eserciterà, in caso di disaccordo, il diritto

di visita al figlio G__________ come segue:

– una

volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, sot­to

sorveglianza della curatrice (o, in caso d'impedimento, di una persona autorizzata

dalla curatrice) nel punto d'incontro della Casa __________ a __________

oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro designato dalla

curatrice;

– dopo le prime tre visite (ma anche

prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la

settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza

sorveglianza. La consegna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite

della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;

– dopo

altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la

settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle ore 14.15, senza sorveglianza.

La con-segna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel

luogo ch'essa avrà designato;

– almeno

due contatti telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la

domenica fra le ore 18.00 e le 19.00;

– i

costi per l'esercizio delle relazioni personali sono a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno.

Per il resto l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante

medesima e

per il resto a carico

della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

– (in estratto: consid.

5 e dispositivo n. 1);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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