11.2019.110
Filiazione: affidamento del figlio e relazioni personali
5 maggio 2020Italiano39 min
lasciato l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.110
Lugano
5 maggio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SE.2018.398 (filiazione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 ottobre 2018
da
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 23 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 27 agosto 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 dicembre 2017 AP 1
(1984), cittadina russa, divorziata, ha dato alla luce un figlio, G__________,
che è stato riconosciuto il 25 giugno 2018 da AO 1 (1992), cittadino italiano.
A quel momento AP 1 era già madre di R__________,
nato il 5 agosto 2009 da una precedente relazione con __________ S__________.
In esito al riconoscimento di paternità AP 1 e AO 1 hanno stipulato un accordo
(senza data) in base al quale, fra l'altro, hanno previsto l'affidamento e l'autorità
parentale congiunti sul figlio, con residenza di G__________ presso il padre e domicilio
presso la madre, AO 1 impegnandosi a versare per il figlio un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). L'accordo
non è stato sottoposto per omologazione all'autorità di protezione. Il 28
giugno 2018 AP 1 ha autorizzato il figlio a vivere con il padre a __________.
B. Il 12 settembre 2018 AO
1 si è rivolto con un'istanza cautelare all'Autorità regionale di protezione 5
per ottenere – già inaudita parte – la custodia del figlio, lamentando il
mancato rispetto dell'accordo del 28 giugno 2018 e dicendosi preoccupato del
fatto che AP 1 organizzasse feste a domicilio in cui si consumavano alcolici (e
fors'anche sostanze stupefacenti), mentre G__________ era affidato alle cure di
bambinaie. Con decisione cautelare, emanata senza contraddittorio il 5 ottobre
2018 dopo una valutazione socioambientale al domicilio dell'istante, l'Autorità
regionale di protezione 5 ha affidato G__________ con effetto immediato a
AO 1, privando AP 1 del diritto di determinare il domicilio del figlio e sospendendo
le sue relazioni personali con lui. Con decisione del 25 ottobre 2018 essa ha poi
modificato la decisione cautelare, dopo il contraddittorio, concedendo alla
madre due diritti di visita sorvegliati nella Casa __________ a __________.
C. Nel frattempo, il 17
ottobre 2018, AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per ottenere il ripristino del diritto di determinare il
domicilio del figlio, come pure l'affidamento di G__________, la
regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio, un contributo
alimentare di fr. 1500.– mensili per G__________ (contributo di accudimento non
compreso) e l'obbligo per il convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di agevolare la regolarizzazione dei documenti del figlio con le varie
autorità. Identiche conclusioni essa ha avanzato già in via cautelare, senza quantificare
tuttavia il contributo di mantenimento postulato in favore di G__________.
D. Mediante decisioni
del 16 novembre 2018 l'Autorità regionale di protezione
5 ha incaricato la psichiatra __________ B__________-S__________ di
valutare le capacità genitoriali di AP 1 e di AO 1, ordinando un esame del
capello di entrambi i genitori per accertare l'eventuale consumo di alcolici e
di sostanze stupefacenti. Con successiva decisione del 29 novembre 2018 essa ha
istituito inoltre una curatela educativa in favore di G__________ nella persona
di __________ O__________ con il compito di mediare e sorvegliare le relazioni
personali con la madre, fissando altresì i diritti di visita materni in tre
incontri settimanali – sempre sorvegliati
dalla curatrice educativa – di un'ora e mezzo ciascuno.
E. Con ordinanza del 30
novembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto una sospensione della procedura
chiesta dal convenuto, ha citato le parti al dibattimento e al contraddittorio
cautelare, ha prorogato il termine per rispondere alla petizione e ha avocato a
sé, in virtù dell'art. 298d cpv. 3 CC, la competenza per statuire su
tutte le questioni relative a G__________, sollecitando la trasmissione degli
atti dall'Autorità regionale di protezione 5. Nella sua risposta del 21 gennaio
2019 AO 1 ha proposto di respingere le domande cautelari e di merito formulate
da AP 1.
F. All'udienza del 25
febbraio 2019, indetta per la discussione cautelare e il dibattimento di merito,
le parti hanno preso atto delle conclusioni peritali della dott. __________ B__________-S__________.
Esse si sono intese inoltre in via cautelare perché l'affidamento di G__________
fosse confermato e l'attrice, allora residente a __________, incontrasse il
figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la
sorveglianza della curatrice, nel __________ a __________, e seguisse un
trattamento psicoterapeutico, come suggeriva la perita per migliorare la sua relazione
con il figlio. Il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo cautelare seduta
stante, ingiungendo a AP 1 di comunicare con G__________ unicamente in italiano
e di non pubblicare in rete alcuna fotografia dei suoi diritti di visita al
figlio.
G. Sono seguite varie richieste
cautelari delle parti, fra cui una di AO 1 che il 15 marzo 2019 postulava fra l'altro
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un divieto di avvicinamento di AP 1 entro
un raggio di 300 m a lui, al figlio e alla loro abitazione se non nelle
occasioni in cui si svolgono i diritti di visita (inc. CA.2019.120), come pure
una richiesta di AP 1 che il 28 marzo 2019 chiedeva la revoca del divieto di
parlare unicamente italiano durante le sue visite al figlio (inc. CA.2019.134).
All'udienza del 2 maggio 2019, indetta per il contraddittorio di queste (e
altre) istanze cautelari, AP 1 è rimasta assente ingiustificata. Con decreto
cautelare del 3 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha accolto così la richiesta di
AO 1, mentre ha respinto quella di AP 1. Un appello presentato il 16 maggio
2019 da AP 1 contro tale decreto è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2019.60).
Il 27 giugno 2019 AP 1 ha sposato a __________ (Como) A__________ B__________
(1983), cittadino francese.
H. All'udienza del 12
agosto 2019, destinata alla discussione su alcune richieste cautelari di AP 1 e
al seguito del dibattimento di merito, l'attrice ha ritirato le istanze provvisionali
rimanenti, che sono state stralciate dal ruolo. Nel merito essa ha ribadito il
proprio punto di vista e ha notificato prove, in particolare l'audizione della
perita e del marito. Anche il convenuto ha mantenuto la propria posizione,
opponendosi alle prove notificate dall'attrice. Il Pretore aggiunto ha respinto
seduta stante le prove richieste dall'attrice e ha dato avvio alla deposizione delle
parti. In coda all'udienza si sono tenute le arringhe finali, in cui ognuno ha
confermato le proprie conclusioni. A __________ O__________, dimissionaria, è
subentrata il 20 agosto 2019 come curatrice del figlio __________ R__________.
Fatti
I. Statuendo con
sentenza del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ha
affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di visita materno in un
incontro di due ore la settimana nel __________, sotto sorveglianza della
curatrice (ma liberando l'attrice dall'obbligo di parlare italiano con il
figlio e dall'impegno di non pubblicare in rete fotografie dei suoi incontri
con G__________), ha mantenuto la curatela educativa in favore del figlio, ha
lasciato l'autorità parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – il padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di G__________
con le varie autorità, ha confermato il divieto di avvicinamento dell'attrice
al convenuto, al figlio e alla loro abitazione e ha dispensato la madre da
obblighi alimentari verso il bambino. Le spese processuali di fr. 6000.– (di
cui fr. 487.50 d'interprete) sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 4000.– per
ripetibili.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 settembre
2019 per ottenere l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di
visita paterno e un contributo alimentare di fr. 1218.– mensili per G__________,
come pure “di riflesso” la revoca dei divieti di avvicinamento. AO 1 ha
proposto il 7 novembre 2019 di respingere l'appello, sollecitando l'esecuzione
anticipata della sentenza impugnata nella misura in cui questa riguarda la
disciplina del diritto di visita. Con decreto del 27 novembre 2019 il
presidente di questa Camera ha autorizzato l'esecuzione anticipata della
sentenza relativamente all'esercizio del diritto di visita.
M. Il 13 gennaio 2020 l'Autorità
regionale di protezione 5 ha modificato in via cautelare il punto d'incontro
per l'esercizio del diritto di visita (la Casa __________ e non più il __________),
precisando che gli incontri si sarebbero dovuti svolgere ogni sabato mattina
(nel frattempo, su richiesta della madre, ogni martedì) dalle ore 9.15 alle ore
11.15. Il 19 febbraio 2020 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di
provvedimenti cautelari in cui ha chiesto che in pendenza di appello le fosse
consentito di incontrare il figlio quattro volte la settimana per due ore nel __________
della Casa __________ a __________. L'istanza è stata respinta da questa Camera
il 26 febbraio 2020 (inc. 11.2020.13).
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con
la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 CPC)
– sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, conteso essendo anche l'affidamento
del figlio, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione im-pugnata è pervenuta al
precedente patrocinatore dell'attrice il 29 agosto 2019. Introdotto il 23
settembre 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1
acclude una dichiarazione 10 settembre 2019 di __________ S__________ (autenticata
da un notaio russo, __________, con traduzione in inglese) circa i motivi che
avevano indotto a scolarizzare in Inghilterra l'altro figlio di lei, R__________
(doc. C di appello), copia del nuovo permesso di soggiorno rilasciato
all'appellante il 6 settembre 2019 nel Canton Vaud (doc. D di appello), copia
di un contratto di locazione stipulato dal marito di lei il 30 agosto 2019 per
la durata di due mesi relativo a un immobile a __________ (doc. E di appello),
una dichiarazione 22 settembre 2019 in cui il medesimo __________ B__________
si impegna a sostenere finanziariamente la nuova famiglia (compreso G__________;
doc. F di appello), come pure un messaggio di posta elettronica 8 settembre
2019.
della curatrice __________ R__________ da cui si evince un certo miglioramento
nei rapporti fra genitori (doc. G di appello). Il 7 gennaio e il 25 febbraio 2020
l'appellante ha fatto seguire altresì il nuovo contratto per la locazione di
una villa di 8.5 locali a __________ (valido fino al 31 ottobre 2021), oltre a
scambi di messaggi telefonici con il convenuto. Nel frattempo, il 10 febbraio
2020, __________ B__________ ha scritto a questa Camera per illustrare la nuova
situazione familiare, annettendo un proprio curriculum vitae, varie
fotografie della casa a B__________ e un'attestazione di frequenza di R__________
alla __________ di __________.
Con le osservazioni all'appello
AO 1 esibisce da parte sua un articolo del quotidiano svizzero-tedesco __________
del __________ 2018 in cui AP 1 accusa le autorità ticinesi di averle sottratto
G__________ (doc. 45), una comunicazione del 23 marzo 2017 in cui l'Ufficio ticinese
della migrazione prospettava all'appellante la revoca del permesso di soggiorno
per avere essa contratto il 29 novembre 2013 un matrimonio fittizio con __________
P__________ (doc. 46), fotografie e messaggi dal profilo Facebook dell'appellante
(doc. 47 a 49), oltre che un messaggio di posta elettronica 2 settembre 2019 della
curatrice __________ R__________ sul mancato esercizio del diritto di visita il
6.
settembre 2019 (doc. 50). Il convenuto ha trasmesso inoltre a questa Camera
il 18 febbraio 2020 vari scambi di messaggi telefonici con l'attrice, il di lei
marito e la curatrice educativa.
Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato
(art. 296 CPC), i documenti nuovi sono ammissibili senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui
appaiono di rilievo, essi saranno quindi esaminati ai fini del giudizio.
3.
Litigiosi rimangono,
in appello, l'affidamento del figlio e la disciplina delle relazioni personali,
il contributo di mantenimento per G__________ ove questi fosse affidato alla
madre e i divieti di avvicinamento. In merito all'affidamento del figlio il Pretore
aggiunto si è domandato anzitutto quale soluzione tutelasse meglio il bene del
bambino. Analizzando il contesto socio-familiare delle parti, egli ha accertato
che l'attrice ha sposato __________ P__________ il 29 novembre 2013, alla
scadenza del suo permesso di soggiorno, divorziando poi dal medesimo il 10
ottobre 2017. AP 1 ha anche un altro figlio, R__________, che negli ultimi due
anni ha visto solo durante alcuni fine settimana e nelle le vacanze scolastiche,
giacché il ragazzo frequentava la scuola __________ a __________ (pagata dal di
lui padre). L'attrice – ha continuato il Pretore aggiunto – ha deciso però (senza
informare il padre, da poco scarcerato a __________) che R__________ non
sarebbe tornato in Inghilterra, ma avrebbe frequentato una scuola privata in
Svizzera (fr. 15 000.– annui di retta).
Quanto alla situazione amministrativa dell'interessata, il primo giudice ha
rilevato che costei risultava ufficialmente partita per la Russia il 2 maggio
2017.
ed era sprovvista di un permesso di soggiorno, negatole dall'Ufficio ticinese
della migrazione il 27 dicembre 2018, mentre una analoga richiesta era al
vaglio nel Canton Vaud (sentenza impugnata, pag. 7).
a) Relativamente
alla situazione logistica, il Pretore aggiunto ha appurato che l'attrice aveva
sì stipulato due contratti di locazione per un appartamento in via __________ a
__________, ma che tali contratti erano limitati a tre mesi e non parevano
essere “vissuti” dall'interessata, una visita dell'Ufficio dell'aiuto e della
protezione avendo riscontrato un ambiente “asettico”. Per quanto riguardava l'abitazione
di __________ (Como), l'attrice aveva prodotto invece un contratto di
locazione valido dal 10 dicembre 2018 al 9 dicembre 2022 (per una pigione
di € 2300.– mensili). La situazione abitativa a __________, dove l'interessata,
il figlio R__________ e il marito erano annunciati dal 5 agosto 2019, era per
contro sconosciuta, l'attrice non avendo esibito alcun contratto, ma fornito soltanto
l'indirizzo di un amico del marito, precisando che la casa da loro locata
sarebbe stata verosimilmente pronta nel settembre del 2019 (sentenza impugnata,
pag. 7 seg.).
b) Sotto
il profilo finanziario – ha proseguito il Pretore aggiunto – l'attrice non
lavora né è dato di sapere come si mantenesse, avendo per il passato
rilasciato versioni discordanti. Poco chiara risultava anche per il primo
giudice la situazione futura: pur avendo l'interessata prodotto un'attestazione
della Divisione degli stranieri del Canton Vaud che autorizzava l'attività
lavorativa del marito, non era certo che con il reddito annuo di fr. 107 000.– l'attuale marito sarebbe stato in grado
di mantenere il nuovo nucleo familiare (incluso R__________ e la sua retta
scolastica). Oscuro rimaneva inoltre il provento effettivo che AP 1 traeva da
un suo appartamento di 3.5 locali a __________ (fr. 400.– o 500.– mensili,
al lordo delle spese di manutenzione), ignorandosi finanche se quell'appartamento
appartenesse a lei soltanto, come questa aveva dichiarato nella sua deposizione
del 12 agosto 2019, oppure fosse in comproprietà con il fratello, come
risultava dall'incarto dell'Autorità regionale di protezione (sentenza
impugnata, pag. 8 seg.).
c) Per
quanto attiene al convenuto, il Pretore aggiunto ha accertato che egli è in
possesso di un permesso di dimora, abita in un appartamento di 4.5 locali a __________
ed è proprietario della __________ GmbH di __________, da cui ricava un
reddito di fr. 5200.– mensili. Egli si vale dell'aiuto della madre per l'accudimento
di G__________ e di un aiuto domestico per il governo della casa (sentenza
impugnata, pag. 9).
d) Il
primo giudice ha rilevato dipoi che, per quanto riguardava l'attrice, il test
dei capelli aveva escluso un consumo di sostanze stupefacenti, di etanolo o
paracetamolo nei 12 mesi antecedenti al prelievo, anche se il campione
analizzato era colorato, il che avrebbe potuto “causare risultati falsi
negativi”. Ciò valeva anche per quel che era del convenuto nei 2.5 o 3.5 mesi
antecedenti, il capello analizzato misurando soli 2.5 cm (sentenza impugnata, pag.
9).
e) Circa
la perizia sulle capacità genitoriali, il Pretore aggiunto ha riscontrato
tratti disfunzionali della personalità dell'attrice, per la quale i figli “sono
da lei iperinvestiti a livello narcisistico e utilizzati quali certificazione
del proprio valore”. Dal referto emerge in particolare che AP 1 ha “scarsa
capacità riflessiva con tendenza a proiettare la colpa sull'altro”, presenta “difficoltà
a livello affettivo di stabilità” e denota “scarsa capacità di controllo
emotivo”, al punto che “nel bilancio delle capacità (…) prevalgono nettamente i
limiti rispetto alle risorse”. Per la dott. __________ B__________-S__________
l'interessata “non è in grado di sostenere adeguatamente il figlio nel processo
di crescita e sviluppo attraverso adeguati atteggiamenti di accoglienza, di
comprensione, di approvazione, incoraggiamento durante il percorso di crescita,
di autonomizzazione, di allontanamento da sé adeguato e funzionale ad ottenere
un beneficio per sé”. Secondo la perita – ha soggiunto il Pretore aggiunto – i
limiti che l'interessata “presenta negli indicatori di idoneità genitoriale”
possono bensì essere migliorati, ma solo con l'aiuto di un trattamento psicoterapico
regolare che permetta il riconoscimento di quei limiti. Quanto al convenuto, la
perizia ha accertato invece che egli “è in grado di supportare il figlio nel
processo di crescita e di progressiva autonomizzazione”, ha capacità di
accudimento e riflessione, sa mettersi in discussione e trasmettere regole di
comportamento, rispondendo in modo adeguato ai bisogni del figlio, ed è stabile
affettivamente. Egli non accusa quindi limiti negli indicatori di idoneità
genitoriale, ma è in grado di sostenere adeguatamente il figlio nel processo di
crescita e sviluppo attraverso atteggiamenti adeguati di accoglienza,
comprensione, approvazione, incoraggiamento durante il percorso di crescita e
di autonomizzazione (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).
f) Il
primo giudice non ha disconosciuto che le conclusioni peritali erano contestate
dalla dott. L__________ S__________, psicologa e psicoterapeuta di __________ (Genova),
alla quale l'at-trice si era rivolta in due occasioni (il 5 novembre 2018 e il
25.
marzo 2019) per una valutazione delle sue capacità genitoriali. I due
referti della specialista di parte non contengono tuttavia, per il Pretore
aggiunto, elementi tali da mettere in dubbio la validità delle conclusioni
peritali. Non avendo mai incontrato il convenuto, la perita di parte – per
altro psicologa e non psichiatra – non si era espressa (né poteva) sulla
questione di sapere quale genitore fosse maggiormente atto a tutelare gli
interessi di G__________, mentre la necessità di ripristinare il rapporto
madre-figlio non implica per forza l'affidamento del figlio alla madre. Riguardo
alle critiche mosse dalla dott. __________ S__________ alla perita per non
avere questa osservato direttamente il rapporto del minore con entrambi i
genitori e per non avere valutato i contesti familiari e abituali né i dati
socio-sanitari desumibili dai fascicoli giudiziari e amministrativi, il primo
giudice ha precisato che tali importanti elementi non sono stati trascurati,
ma sono stati raccolti direttamente dallo stesso giudice per il tramite della
curatrice, della responsabile del __________ e dell'Ufficio dell'aiuto e della
protezione che ha esperito una valutazione socio-ambientale (sentenza
impugnata, pag. 10 seg.).
g) Dalla
valutazione socio-ambientale risulta inoltre – ha proseguito il Pretore
aggiunto – una situazione logistica, lavorativa, finanziaria e amministrativa
dell'attrice “nebulosa”, che non garantisce la necessaria stabilità per una
crescita armoniosa di un bambino che ha bisogno di punti fermi dal profilo abitativo
e affettivo. G__________ rischierebbe piuttosto lo stesso percorso del
fratellastro, il quale per una scelta affettivamente azzardata della madre è
stato sistemato in collegio in Inghilterra all'età di nemmeno sette anni. Per
quanto attiene al padre, invece, il Pretore aggiunto ha rilevato una stabilità
logistica, lavorativa e amministrativa, accertando che sotto il profilo affettivo
il padre e la nonna, la quale aiuta AO 1 nella cura di G__________ insieme con
una bambinaia, sono divenuti punti di riferimento per il figlio. L'Ufficio dell'aiuto
e della protezione – ha concluso il primo giudice – si è così allineato alla
proposta di affidare G__________ al padre, pur auspicando l'inserimento del
bambino in un nido d'infanzia che permetta di socializzare con altri bambini e
di confrontarsi con altre figure educative, non senza interrogarsi se la
frequenza delle visite non fosse eccessiva (sentenza impugnata, pag. 11 seg.).
h) In
merito alle osservazioni della curatrice educativa e della direttrice del __________
(suor __________ D__________ M__________), il Pretore aggiunto ha appurato che
dopo un primo pe-riodo contraddistinto da una forte conflittualità, con l'andare
del tempo lo svolgimento dei diritti di visita
è sembrato migliorare, salvo
poi peggiorare di nuovo dal luglio del 2019. Dopo di allora il figlio è tornato
a essere irrequieto, faticando a interagire in maniera armoniosa con la madre e
manifestando episodi viepiù frequenti di aggressività (morsi, schiaffi e
graffi), mentre in varie occasioni la madre non si è dimostrata in grado di
gestire adeguatamente le reazioni del bambino, adottando strategie discutibili,
come il fatto di non salutarlo (sentenza impugnata, pag. 12).
i) Nella
sua valutazione complessiva il Pretore aggiunto ha ritenuto così che la
situazione dell'attrice sia poco chiara e instabile sotto ogni punto di vista (abitativo,
amministrativo, lavorativo ed economico), che le difficoltà di AP 1 nel
sostenere adeguatamente il figlio, descritte dalla perita, erano confermate
dalle osservazioni sull'esercizio dei diritti di visita e che l'idea stessa di
genitorialità dell'attrice è opinabile, avendo essa deciso – come essa
medesima ha riconosciuto nella sua deposizione del 12 agosto 2019 – un radicale
cambiamento di domicilio e di scolarizzazione dell'altro figlio senza
confrontarsi né informare il padre. Avendo inoltre interrotto dopo nemmeno tre
incontri con lo psicologo __________ I__________ il percorso psicoterapico consigliato
dalla perita, l'attrice dimostra secondo il Pretore aggiunto una scarsa presa
di coscienza. A ciò si contrappone una situazione di stabilità (logistica,
lavorativa e amministrativa) del convenuto, il quale è stato capace di adottare
le misure necessarie per l'accudimento di un bambino piccolo e che, insieme con
la nonna, è diventato un punto di riferimento per G__________. Ciò posto, il
primo giudice ha reputato che modificare un assetto in essere da circa dieci
mesi senza che l'attrice abbia comprovato un quadro generale più stabile non
sarebbe conforme al bene del minore, onde per finire la conferma dell'affidamento
di G__________ al padre (sentenza impugnata, pag. 13).
4.
L'appellante deplora
una “fragorosa ingerenza nell'ordinaria esistenza tra madre e figlio” che il
Pretore aggiunto ha fondato su un'instabilità della sua situazione attuale “in
urto alla realtà dei fatti”. Essa ricorda come la vicenda tragga origine da un'improvvisa
segnalazione all'autorità di protezione in cui il convenuto “elencava una serie
di supposte nefandezze”, in parte già smentite e in parte oggetto di denuncia penale.
A parere dell'appellante la stabilità della sua attuale situazione poteva
essere dimostrata già in prima sede se appena il Pretore aggiunto avesse
considerato le prove offerte. L'interessata censura un accertamento erroneo dei
fatti, a cominciare dalla rappresentazione dei rapporti fra l'altro figlio (R__________)
e il di lui padre (__________ S__________), il quale ha dichiarato il 10
settembre 2019 che la decisione di scolarizzare R__________ in Inghilterra era
stata presa congiuntamente su insistenza di lui medesimo, che ne ha assicurato
il mantenimento (doc. C di appello). Circa la sua posizione amministrativa, l'appellante
esibisce un permesso di soggiorno rilasciatole il 6 settembre 2019 dal Canton
Vaud (doc. D di appello). Quanto alla situazione abitativa, essa adduce che
dal 1° settembre al 31 ottobre 2019 la famiglia ha risieduto in una villa in route
de __________ a __________ (doc. E di appello) e da allora abita in una villa in
route __________ __________ (contratto allegato alla lettera del 7 gennaio 2020).
Non possono sussistere dubbi inoltre – essa rileva – sulla solvibilità del
marito e sul suo impegno a mantenere la famiglia, come conferma una attestation
sur l'honneur di __________ B__________ prodotta in appello (doc. F). L'appellante
reputa altresì superata la valutazione socio-ambientale del febbraio del 2019
(aggiornata nell'aprile seguente), la sua situazione (logistica, affettiva,
amministrativa) essendo nel frattempo completamente mutata. Mentre vanno
attualizzate, a suo dire, le osservazioni poste a fondamento della sentenza
impugnata dalla curatrice educativa e dalla direttrice del __________, dai più
recenti rendiconti evincendosi che i rapporti tra genitori si stanno
assestando (doc. G di appello).
Secondo l'attrice, dipoi,
l'accenno alla tintura dei capelli (un cosmetico usuale) per insinuare sospetti
sull'attendibilità del test tossicologico non depone per la dovuta equanimità
del primo giudice. E parzialità denota il fatto che il Pretore aggiunto si sia
rifiutato di confrontare la perita dott. __________ B__________-S__________ con
le considerazioni della dott. __________ S__________. L'appellante si duole in
sostanza che il giudizio impugnato sia troppo favorevole al convenuto,
trascurando che quegli è spesso in giro per il mondo e deve lasciare G__________l
alle cure della nonna, domiciliata nell'Italia meridionale, e di una badante
moldava residente a __________, impiegata senza permesso né assicurazione. Ciò
posto – essa epiloga – il quadro è da ritenersi mutato e non permette più di
giustificare “un intervento drastico e contrario ad ogni logica, che vuole un
bimbo così piccolo affidato alle cure materne”. Si giustifica pertanto a suo
parere l'accoglimento dell'appello, “se del caso previa assunzione delle prove
ex art. 316 CPC” (audizione del marito __________ B__________, della curatrice __________
R__________ e della perita __________ B__________-S__________).
a) Quanto
alla richiesta di sentire il marito dell'interessata, come pure la perita dott.
__________ B__________-S__________ e la curatrice educativa __________ R__________,
essa è formulata in via meramente ipotetica (“se del caso”). Comunque sia, non si scorge l'utilità di una simile
richiesta ai fini del giudizio. Il marito dell'attrice ha già avuto modo di
esprimersi spontaneamente davanti a questa Camera, mentre non è dato a divedere
che cosa la curatrice educativa potrebbe aggiungere a quanto già figura nelle
sue comunicazioni agli atti.
Trattandosi
dell'audizione della perita, l'appellante sembra postularne l'escussione per
sottoporre alla medesima le conclusioni della dott. __________ S__________.
Ora, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione
delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori
il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi
di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 145 I 171 consid.
4.1
con richiami). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha spiegato all'udienza
del 12 agosto 2019 perché rinunciava a sentire la perita: perché l'attrice non adduceva
motivi che ne imponessero la deposizione, mai chiesta in precedenza, e perché
la perizia risultava “chiara e comprensibile”. Nella sentenza impugnata egli ha
illustrato inoltre perché la valutazione della dott. __________ S__________ non inficia le conclusioni della perizia giudiziaria
(sopra, consid. 3). Con tale argomentazione l'attrice non si confronta nemmeno
di scorcio. Ciò rende l'appello finanche irricevibile per difetto di motivazione
(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
b) Per
quel che è del preteso accertamento dei fatti “in urto alla realtà dei fatti”,
l'obiezione manca di consistenza nella misura in cui riguarda la situazione al
momento del giudizio. Come si è visto in sintesi (consid. 3f), il Pretore
aggiunto ha fondato la propria decisione sui numerosi e convergenti elementi
probatori raccolti nel corso dell'istruttoria. Il padre di R__________ afferma,
sconfessando una propria dichiarazione del 25 gennaio 2019 (doc. 30), che la scolarizzazione
di R__________ in Inghilterra è stata concordata (doc. C di appello), ma ciò
nulla muta al fatto – addotto dall'attrice medesima – che il cambiamento di
domicilio e di scolarizzazione in Svizzera sia stato deciso da AP 1 senza
confrontarsi né informarlo, come ha appurato il primo giudice. Né può
seriamente revocarsi in dubbio che al momento in cui ha statuito il primo
giudice la situazione logistica e amministrativa dell'interessata fosse ancora
incerta. L'attrice non aveva ancora recato prove sulla sua stabile residenza a __________,
mentre il permesso di soggiorno le è stato rilasciato solo dopo la sentenza
impugnata (doc. D di appello). In condizioni del genere non rimaneva così al
Pretore aggiunto che basarsi sulla valutazione socio-ambientale dell'aprile
2019.
c) Relativamente
alla situazione successiva alla sentenza impugnata, essa è effettivamente
cambiata, sia perché AP 1 possiede ora un valido titolo di soggiorno in Svizzera,
sia perché la sua situazione finanziaria e abitativa risulta meglio consolidata
(contratto di locazione accluso alla lettera del 7 gennaio 2020), non sussistendo motivo per dubitare che
l'attuale marito intenda sostenere finanziariamente lei e i due figli. Si
può convenire dunque che la valutazione socio-ambientale da cui si è dipartito
il primo giudice appaia per ampi versi mutata. È possibile inoltre che lo
svolgimento delle relazioni personali tra madre e figlio sia attualmente meno
conflittuale, come sembra lasciar intendere una comunicazione della curatrice
educativa dell'8 settembre 2019 (doc. G di appello). Induce a cautela nondimeno
l'incresciosa campagna denigratoria messa in scena dall'attrice sul suo profilo
Facebook dopo l'emanazione della sentenza del Pretore aggiunto, con insulti
all'indirizzo della controparte e delle autorità, ma anche con immagini di G__________
(doc. 47 a 49) nonostante l'impegno da lei assunto in prima sede di non
pubblicare fotografie in rete (sentenza impugnata, pag. 14; verbale del 12 agosto
2019, pag. 6). Perplessi lasciano altresì i più recenti richiami all'ordine della
curatrice educativa (messaggio telefonico del 28 gennaio 2020 allegato alla
lettera 18 febbraio 2020 dell'avv. PA 1).
d) Posto
ciò, pur riconoscendo che il quadro generale dell'appellante è diventato più
stabile, il miglioramento non può dirsi tale da giustificare una modifica dell'affidamento
di G__________. Dovendosi decidere sulla custodia di un figlio, in effetti, determinante è l'interesse del minorenne a
un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. L'interesse dei
genitori passa in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3). In primo luogo
occorre accertare pertanto la capacità educativa dei genitori (loc. cit.). La
dottrina definisce tale capacità come la volontà di amare il figlio, di
rispettarlo, di dargli regole e di orientarlo nel suo percorso, nella sua
evoluzione psicologica e sociale. Ciò include la capacità e la disponibilità a
essere un punto di riferimento, la capacità di riconoscere le esigenze del
figlio e di reagire in modo adeguato, come pure la capacità di trasmettere
valori e regole, garantendo stabilità nell'educazione e nelle relazioni (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 465 nota
1672). Chi non possiede siffatte attitudini non può, di principio,
invocare altri criteri (come ad esempio la stabilità del quadro educativo) che
presiedono all'attribuzione della custodia e che vanno esaminati solo nella
misura in cui la capacità educativa dei genitori
risulti equivalente (cfr. RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4). I motivi che
ostano a tale capacità (debolezza di carattere, malattia, dipendenza) non sono invece
di rilievo (Meier/Stettler, op. cit., pag. 465 n. 695 e pag. 766).
Nella
fattispecie la perita giudiziaria ha riscontrato nell'attrice una serie di
limiti che l'hanno indotta a non ritenerla in grado – contrariamene al convenuto
– di sostenere adeguatamente il figlio “nel processo di crescita e sviluppo attraverso
adeguati atteggiamenti di accoglienza, di comprensione, di approvazione,
incoraggiamento durante il percorso di crescita, di autonomizzazione e di
allontanamento da sé adeguato e funzionale ad ottenere un beneficio per sé”
(referto del 22 febbraio 2019, pag. 10). Essa ha precisato che i limiti denotati
dall'attrice negli indicatori di idoneità genitoriale (e che prevalgono
nettamente rispetto alle risorse) possono essere migliorati ove siano
adeguatamente trattati (loc. cit.). Se non che, come ha accertato senza
contestazione il primo giudice, il percorso intrapreso dall'interessata con lo
psicoterapeuta __________ I__________ è stato interrotto dopo tre colloqui di
valutazione proprio perché AP 1 “non riconosce di avere problemi rispetto alla
genitorialità” (rapporto 8 aprile 2019 di __________ I__________). In
condizioni del genere la decisione del Pretore aggiunto, che ha accreditato le
conclusioni peritali confermate anche da altri riscontri oggettivi (come l'osservazione
sui diritti di visita e sul metodo educativo applicato con l'altro figlio, R__________),
non è criticabile, né l'appellante adduce censure suscettibili di far dubitare seriamente
di tali risultanze (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_1013/2018 del 1°
febbraio 2019 consid. 4 e 5 in: FamPra.ch 2019 pag. 618). Contrariamente a
quanto crede l'appellante, poi, il solo fatto che il figlio sia in tenera età
non impone un affidamento a priori alle cure della madre, decisivi al proposito
essendo unicamente i criteri menzionati dianzi.
e) Circa
l'accusa di parzialità rivolta dall'appellante al Pretore aggiunto per avere egli
cercato di sminuire “la cristallina risultanza” del test tossicologico
“evocando la tintura di capelli”, essa è destituita di fondamento. Al riguardo
il primo giudice si è limitato a riportare le conclusioni del rapporto di
analisi 7 dicembre 2018 dell'Istituto __________ di __________, dal quale
si evince che “il campione di capelli analizzato era di colore rosso-viola; le
tinture e le decolorazioni possono causare risultati falsi negativi nella misurazione di sostanze stupefacenti,
farmaci e etilglucuronide” (pag. 4, nel fascicolo “Rich. II”). Inconsistente,
per quanto testé illustrato (consid. a), si rivela altresì il rimprovero di parzialità
per avere il primo giudice rifiutato di sottoporre alla perita le valutazioni
della dott. __________ S__________. Su questo punto non giova ripetersi.
f) Quanto
al biasimo mosso al Pretore aggiunto di avere emanato un giudizio sbilanciato
in favore del padre, trascurando che questi gira spesso il mondo per lavoro,
esso si fonda su una congettura dell'appellante che non trova riscontro agli
atti. Nella sua deposizione del 12 agosto 2019 AO 1 ha dichiarato – senza
essere smentito dai fatti – di essersi recato in due occasioni (per due o tre
giorni) in Cina per motivi di lavoro e di avere affidato la cura di G__________
alla propria madre (nella prima occasione) o ai suoi genitori (nella seconda
occasione). Che poi la nonna paterna S__________ M__________ sia formalmente domiciliata
a __________ (Avellino) è ammesso dal convenuto, il quale ha precisato però che
dalla nascita di G__________ essa risiede sostanzialmente presso di lui ed è
disposta a domiciliarsi in Svizzera (verbale del 12 agosto 2019, pag. 5).
Ciò trova riscontro indiretto nel rapporto 16 aprile 2019 dell'Ufficio dell'aiuto
e della protezione, dal quale si desume che la nonna paterna è diventata anch'essa
un punto di riferimento per G__________ (pag. 6). Senza rilievo ai fini del
presente giudizio è infine la posizione amministrativa e assicurativa della
badante moldava, illustrata dallo stesso convenuto (verbale del 12 agosto 2019,
pag. 5), per tacere del fatto che AO 1 ha prospettato, comunque sia, “una nuova
figura, che verrà contrattualizzata come opportuno” (osservazioni, pag. 14). Tutto
ponderato, dunque, la decisione del Pretore aggiunto di lasciare il figlio alla
custodia del padre resiste alla critica.
5.
Per quanto attiene
alla disciplina delle relazioni personali tra AP 1 e il figlio, il Pretore
aggiunto ha rilevato che la direttrice del __________ ha sottolineato, nel suo rapporto
del 25 giugno 2019, l'importanza per G__________ di confrontarsi con altri
bambini in un luogo neutro. Auspicando la possibilità di far frequentare a G__________
l'asilo nido, essa proponeva così diritti di visita settimanali o quindicinali.
Analogamente – ha soggiunto il primo giudice – la curatrice e l'Ufficio dell'aiuto
e della protezione esprimevano dubbi sull'assetto in vigore dal 25 febbraio
2019.
Reputavano eccessiva la cadenza di quattro giorni su sette per il
benessere e l'equilibrio del bambino e invitavano a considerare la possibilità
di una riduzione per dare maggior peso alla qualità rispetto alla quantità
degli incontri, il che avrebbe potuto giovare alla relazione tra madre e
figlio. Ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto opportuno seguire le
indicazioni ricevute e ha fissato le relazioni personali in un incontro
settimanale nel __________ per la durata di due ore, sotto sorveglianza della
curatrice o, in caso di impedimento di lei, di una persona che lavori in quel
centro (sentenza impugnata, pag. 14). Da parte sua l'appellante si duole che
con il “limitatissimo” assetto stabilito dal primo giudice essa non potrà instaurare
un genuino rapporto con il figlio. Nella sua richiesta del 7 gennaio 2020 essa
insta così perché sia ripristinato il diritto di visita di tre volte la
settimana per due ore o che tale diritto sia esteso a tre mezze giornate la
settimana.
a) Il
genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze
(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del minorenne
alla luce delle circostanze concrete. Siccome
per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è
essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8), le visite del genitore non
affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019, consid. 4). Il
diritto di visita, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce al
bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri
o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi (art. 274
cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del
genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a
repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne. Una
limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio
della proporzionalità (RtiD I-2019 n. 6c pag. 503 consid. 5a con numerosi
richiami). La stessa sorveglianza degli incontri dev'essere
per principio un provvedimento transitorio, per quanto possibile limitato nel
tempo (sentenza del Tribunale federale 5A_962/2018 del 2 maggio 2019 consid. 5.5.2
con rinvii).
b) Nel
caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra genitori siano difficili, come
conferma la più recente denuncia sporta dall'appellante il 7 aprile 2020 in
odio del convenuto per avere quegli ostacolato la regolarizzazione dei
documenti di
G__________
nonostante quanto deciso dal Pretore aggiunto nel dispositivo n. 5 (passato in
giudicato) della sentenza impugnata. Restrizioni si giustificano tuttavia unicamente
qualora, in base a circostanze concrete, il bene del bambino appaia minacciato.
Ora, gli episodi aggressivi manifestati da G__________ nei confronti della
madre nel luglio del 2019, come pure le difficoltà riscontrate dalla medesima
nel gestire simili situazioni e nel relazionarsi con il figlio non mancano di
destare perplessità (“la mamma appare comunque poco in ascolto del bambino e
non sempre sa lasciargli uno spazio per sperimentare e divertirsi”: rapporto 25
giugno 2019 del __________, pag. 2). Ad ogni buon conto, nessuno degli operatori
che seguono G__________ e alle cui indicazioni il Pretore aggiunto ha dichiarato
di volersi attenere ha proposto una riduzione delle relazioni personali nella
misura stabilita nella decisione impugnata. Costoro hanno proposto bensì di
ridurre la frequenza degli incontri, ritenuta eccessiva per il bene e l'equilibrio
del figlio, nell'intento di puntare su una migliore qualità e permettere a G__________
di frequentare l'asilo nido, ma non hanno auspicato di limitare a due ore
settimanali gli incontri tra madre e figlio. Neppure il convenuto, che all'udienza
del 12 agosto 2019 prospettava tre diritti di visita mensili da esercitare
sull'arco di un pomeriggio, si era spinto a tanto.
c) Nelle
circostanze descritte è opportuno che questa Camera rimedi alla situazione e preveda,
tenuto conto delle considerazioni che precedono, una regolamentazione
progressiva del diritto di visita con puntuali verifiche della curatrice
educativa. Dovendosi modificare un assetto in vigore non si deve procedere in
modo repentino, fosse solo per rispetto delle esigenze di stabilità dal profilo
socio-educativo e di continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma
occorre preparare coscienziosamente il cambiamento (RtiD I-2019 n. 6c pag. 503
consid. 5f con riferimento). Riguardo al luogo in cui esercitare le visite, data la conflittualità dei genitori e la lontana dimora
della madre si giustifica di mantenere, almeno per le prime tre volte
dopo l'attuale sentenza, gli incontri sotto sorveglianza al __________ della
Casa __________ o, in caso di indisponibilità, in un altro punto d'incontro
designato dalla curatrice educativa. Ove ciò non fosse fattibile per le
restrizioni imposte dall'attuale emergenza pandemica, la curatrice educativa
proporrà temporanee modalità alternative. Quanto alla tempistica, per quanto
illustrato (consid. b) la frequenza settimanale va mantenuta, mentre è
opportuno estendere senza indugio la durata degli incontri a tre ore, in modo
che la curatrice educativa (o la persona da lei autorizzata) possa verificare l'evolvere
della situazione: il comportamento della madre, quello del figlio, i loro
vicendevoli rapporti e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente
del bambino.
Successivamente
conviene ampliare le visite fino a quattro ore, togliendo la sorveglianza, il che
corrisponde a quanto la prassi cantonale prevede abitualmente nel caso di
bambini in età prescolastica, ferme restando le verifiche puntuali da parte
della curatrice educativa (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10; sulla prassi
più restrittiva di altri Cantoni: Büchler
in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 23 ad art. 273; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar,
ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 273). Considerate le particolarità del
caso (domicilio lontano, conflittualità fra genitori), la consegna e riconsegna
di G__________ avverrà anche a quel momento per il tramite della curatrice
educativa. Oltre a ciò, vanno garantiti regolari contatti telefonici
(videochiamate) almeno due volte la settimana (di regola il giovedì e la
domenica, fra le ore 18 e le 19). Per quanto attiene ai costi legati all'esercizio
delle relazioni personali, infine, non sussiste motivo per scostarsi dalla disciplina
del primo giudice (riparto a metà) che le parti nemmeno discutono. Dovessero
sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse rivelarsi
inadeguato il regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno
sempre chiedere la modifica di tempi e modi rivolgendosi all'autorità di
protezione dei minori (art. 298d cpv. 2 CC). Entro tali limiti l'appello
merita pertanto accoglimento.
6.
Confermato l'affidamento
di G__________ al padre, le richieste dell'appellante di stabilire a carico di
lui un contributo di mantenimento per il figlio e di regolare il diritto di
visita paterno, formulate nel caso in cui le fosse attribuita la custodia di G__________,
risultano senza oggetto. L'appellante chiede anche di revocare “di riflesso” i
divieti di avvicinamento. Quand'anche simile richiesta non fosse subordinata
all'accoglimento dell'appello, essa non potrebbe tuttavia trovare accoglimento.
Il Pretore aggiunto ha giustificato il mantenimento del divieto con la
conflittualità tra le parti, sfociata in interventi di polizia, denunce penali,
aggressioni orali, appostamenti anche di terze persone (verbale del 25 febbraio
2019, pag. 2), come pure con le “vicissitudini che hanno contraddistinto la
procedura con il coinvolgimento mediatico”. L'appellante non discute ciò. Si
limita a ritenere “superfluo” il divieto, confidando in un rasserenamento tra genitori
che finora però, vista anche la più recente denuncia presentata dall'appellante
il 7 aprile 2020, rimane una mera speranza.
7.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene causa parzialmente vinta sulla disciplina del diritto di visita, mentre
soccombe sul resto (affidamento di G__________, contributo di mantenimento e
divieti di avvicinamento). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre
quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, un'
adeguata indennità per ripetibili ridotte
(un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
Quanto alle spese e alle ripetibili di primo grado che il Pretore aggiunto ha
posto interamente a carico dell'attrice, l'appellante si limita a criticarle,
ma non precisa in che misura il dispositivo impugnato sia da riformare. Indeterminata,
tale richiesta risulta pertanto irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).
8.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d
LTF), le decisioni relative all'affidamento di un figlio e all'esercizio di un
diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così
riformato:
AP 1 eserciterà, in caso di disaccordo, il diritto
di visita al figlio G__________ come segue:
– una
volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, sotto
sorveglianza della curatrice (o, in caso d'impedimento, di una persona autorizzata
dalla curatrice) nel punto d'incontro della Casa __________ a __________
oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro designato dalla
curatrice;
– dopo le prime tre visite (ma anche
prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la
settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza
sorveglianza. La consegna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite
della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;
– dopo
altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la
settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle ore 14.15, senza sorveglianza.
La con-segna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel
luogo ch'essa avrà designato;
– almeno
due contatti telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la
domenica fra le ore 18.00 e le 19.00;
– i
costi per l'esercizio delle relazioni personali sono a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno.
Per il resto l'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante
medesima e
per il resto a carico
della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– (in estratto: consid.
5 e dispositivo n. 1);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).