11.2019.117
Azione di riduzione: esame preliminare della perenzione
15 settembre 2020Italiano14 min
di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione
Source ti.ch
Incarto
n.
11.2019.117
Lugano
15 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2016.136 (azione
di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione
del 30 giugno 2016 da
AO 1 (I), e
AP 2 (I)
(patrocinati dallʹavv. PA 2 )
contro
A__________
C__________ († 2016),
(I)
al
quale è subentrato in causa il figlio
AP
1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 17 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
9 settembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. A__________ D__________ __________
(1925), divorziata, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 16
gennaio 2015, lasciando tre figli: AO 2 (1946), AO 1 (1950) e A__________ C__________
(1953). Non constano sue disposizioni per causa di morte. A__________ C__________
ha instato l'11 febbraio 2015 davanti al Pretore
del Distretto di
Lugano, sezione 4, per il beneficio d'inventario (art. 580 cpv. 1 CC). Con
decisione del 12 marzo 2015 il Pretore ha
accolto la richiesta e ha delegato come notaio alla confezione dell'inventario
l'avv. L__________ __________. L'11 marzo 2016 il notaio ha depositato l'inventario
in cui l'eredità figura con un saldo passivo di fr. 2 390 301.70
dovuto, per l'essenziale, all'insinuazione di un credito di fr. 2 360 840.– da parte di A__________ C__________ (inc. SO.2015.677). Il
21 marzo 2016 quest'ultimo ha rinunciato all'eredità della madre e altrettanto
ha fatto il di lui figlio AP 1 (inc. SO.2016.1338). Entro il termine loro
impartito il 28 aprile 2016 dal Pretore, il 27 maggio 2016 AO 1 ed AO 2 hanno
accettato invece l'eredità con beneficio d'inventario. Su istanza di questi
ultimi, il Pretore ha rilasciato il 17 giugno 2017 un certificato ereditario che
indica loro medesimi quali unici eredi (inc. SO.2015.506).
B. Nel
frattempo AO 2 e AO 1, sospettando che la de cuius avesse disposto in
vita di tutti i suoi beni in favore del loro fratello A__________, si sono
rivolti il 15 gennaio 2016 al Pretore per essere autorizzati a procedere nei
confronti di A__________ C__________ e ottenere la reintegrazione di tutte le
disposizioni patrimoniali eseguite in vita dalla madre in favore di lui. Essi
si sono riferiti in particolare a una donazione della S__________ I__________
SA di __________, a donazioni miste di immobili in via __________ a S__________
(Como) e in via __________ a B__________ (La Spezia), come pure al
trasferimento del provento della vendita di un appartamento in via __________ a
M__________ e della locazione di una “celletta” in quello stesso immobile. In
subordine essi hanno postulato la riduzione “sino ad integrazione della quota
legittima” delle citate disposizioni fra vivi e la condanna del fratello al versamento
di almeno fr. 3 000 000.–, riservata ogni ulteriore precisazione al termine dell'istruttoria
(inc. CM.2016.29).
C. Decaduto
infruttuoso il 16 marzo 2016 il tentativo di conciliazione, con petizione del
30 giugno 2016 AO 1 ed AO 2 hanno convenuto il fratello A__________ davanti al
Pretore perché fosse accertato che l'inventario della successione fu A__________
D__________ __________ registra un passivo di fr. 29 461.70, che dopo collazione e riduzione il compendio ereditario
ammonta ad almeno fr. 3 500 000.– e che la porzione legittima degli eredi assomma
a complessivi fr. 2 600 000.–, riservati adeguamenti in sede
conclusionale. Oltre a ciò, essi hanno postulato la riduzione “sino ad
integrazione della [loro] quota legittima” (tre ottavi ciascuno) delle liberalità
eseguite dalla de cuius in favore del convenuto, e in specie di una
donazione 8 aprile 2015 (recte: 2005) della S__________ I__________ SA (da
ridurre per almeno fr. 2 000 000.–), come pure di donazioni miste (risalenti al
28 marzo 1991 e al 19 gennaio 1989) delle particelle n. 3326 e 2062, foglio 5,
del catasto di S__________ (da ridurre per almeno fr. 500 000.–) e delle particelle n. 414 e 510, foglio
12, del catasto di B__________ (da ridurre per almeno fr. 1 000 000.–).
In conseguenza di ciò gli attori hanno instato per la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 2 600 000.– (riservato un adeguamento della somma al
termine dell'istruttoria) con interessi del 5% dal 15 gennaio 2016.
D. Nella
sua risposta del 30 settembre 2016 A__________ C__________ ha proposto di
respingere la petizione, sostenendo anzitutto che l'azione di riduzione era
perenta. In via riconvenzionale egli ha postulato la condanna degli attori al
pagamento di fr. 2 360 840.– più interessi al 5% dal 16 gennaio 2015
(riservata una maggiore quantificazione della pretesa in esito all'istruttoria).
Il convenuto
è
deceduto il 20 novembre 2016. La procedura è rimasta sospesa a causa di ciò
fino al 3 agosto 2017. Ad A__________ C__________ è subentrato poi il figlio AP
1 (1991), suo unico erede. Con replica del 4 ottobre 2017 gli attori hanno
ribadito le loro domande e hanno postulato il rigetto della riconvenzione. In
duplica e replica riconvenzionale del 22 gennaio 2018 AP 1 ha mantenuto le
conclusioni del padre. In una duplica riconvenzionale del 20 marzo 2018 AO
1 ed AO 2 hanno riaffermato la rispettiva posizione.
E. Alle
prime arringhe del 26 aprile 2018 le parti hanno discusso una richiesta presentata
il 23 aprile 2018 da AP 1 per limitare inizialmente “la causa principale all'eccezione
di perenzione”. Gli attori si sono opposti alla richiesta. Statuendo con
decisione del 9 settembre 2019, il Pretore ha respinto la richiesta, accertando
che l'azione di riduzione non è perenta. Le spese processuali di complessivi
fr. 1100.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle
controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17
ottobre 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accertare che l'azione di riduzione è perenta o, in subordine, di annullare la
sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle
loro osservazioni del 2 dicembre 2019 AO 1 ed AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il
procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel
senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria
superiore può portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e
con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (RtiD I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). La decisione
incidentale emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a
titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC; RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c
consid. 1b), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie l'eventuale tardività dell'azione di riduzione metterebbe
subito fine alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale.
Quanto al valore litigioso, in concreto
tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità della pretesa degli
attori in discussione davanti al Pretore (fr. 2 600 000.–). La decisione impugnata infine è stata
notificata alla patrocinatrice del convenuto il 17 settembre 2019 (traccia dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 17 ottobre 2019, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nel
giudizio impugnato il Pretore, appurato che una decisione sulla perenzione dell'azione
di riduzione contribuirebbe a semplificare il processo, ha ricordato che a
norma dell'art. 533 cpv. 1 CC una simile azione si perime con il decorso
di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro
diritti, e in ogni caso con il decorso di dieci anni computati, per le
disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre
liberalità dalla morte del disponente. Il termine di un anno – egli ha
precisato – comincia a decorrere dal momento in cui l'erede conosce tutti i
dati necessari per promuovere causa, ovvero la morte del disponente, il suo
diritto alla legittima, gli atti suscettibili di riduzione e, almeno approssimativamente,
l'entità del compendio successorio. Non occorre – egli ha proseguito – che l'erede
sia in grado di quantificare la pretesa. È necessario invece che la sua
conoscenza si fondi su elementi concreti e affidabili, non bastando semplici
sospetti e supposizioni né il fatto che l'erede avrebbe potuto scoprire prima
gli elementi idonei a ravvisare la lesione dei suoi diritti. Ciò posto, secondo
il Pretore non occorre disquisire a lungo per accertare la tempestività dell'azione
di riduzione. A__________ D__________ __________ è deceduta il 16 gennaio 2015,
di modo che l'istanza di conciliazione del 15 gennaio 2016 (determinante per la
litispendenza: art. 62 CPC) ossequia
il
termine di un anno. Tempestiva risulta altresì la petizione del 30 giugno 2016,
presentata entro il termine – sospeso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC – di tre mesi dal rilascio (il 16 mar-zo
2016) dell'autorizzazione ad agire. Onde, ha epilogato il primo giudice, la
proponibilità dell'azione.
3.
L'appellante
si duole che il Pretore ha esaminato la tempestività dell'azione sulla scorta
dell'art. 533 cpv. 1 CC invece di pronunciarsi sull'“eccezione di perenzione
fondata sull'art. 527 cifra 3 CC”, come egli ha chiesto alle prime arringhe.
Così facendo, a suo avviso il primo giudice è incorso in un'extrapetizione e in
una violazione del suo diritto di essere sentito. Che la sua domanda fosse
volta a limitare l'esame alla “perenzione dell'azione quinquennale” secondo l'art.
527.
n. 3 CC e non alla “prescrizione annuale” dell'art. 533 cpv. 1 CC si evince
in modo chiaro, egli soggiunge, dalla richiesta presentata nel corso delle
prime arringhe, come pure dagli altri suoi memoriali. Per il convenuto l'analisi
giuridica del primo giudice “non fa una piega”. Il problema – egli continua – è
che il Pretore non si è determinato sull'eccezione da lui invocata, bensì su un'altra
eccezione che non formava oggetto di tale domanda. Premesso ciò, l'appellante ribadisce
la tesi della perenzione fondata sull'art. 527 n. 3 CC, rilevando che l'azione
di riduzione non può vertere sulle donazioni che la de cuius ha disposto
in vita nel 1989 (Villa __________ a B__________), nel 1991 (Villa in S__________)
e nemmeno nel 2005 (S__________ I__________ SA), la più recente liberalità
risalendo a dieci anni prima della morte della madre. Di conseguenza, tutte le
disposizioni citate sono avvenute oltre il termine quinquennale dell'art. 527
n. 3 CC e non soggiacciono all'azione di riduzione. Da ciò, a mente del
convenuto, la necessità di accogliere “l'eccezione di perenzione ex art. 527 CC
dell'azione di riduzione” o, quanto meno, di rinviare gli atti al Pretore per
nuovo giudizio.
4.
Per
quel che è della richiesta di accogliere “l'eccezione di perenzione ex art. 527
CC dell'azione di riduzione”, l'appellante equivoca manifestamente sui termini.
Contrariamente a quanto egli crede, la perenzione dell'azione di riduzione è
regolata esclusivamente dall'art. 533 CC, come precisa il titolo marginale della
norma. L'azione non si estingue per il solo fatto che le disposizioni di cui è
chiesta la riduzione si riconducano a un periodo anteriore ai cinque anni dalla
morte della de cuius (art. 527 n. 3 CC). Tale circostanza non incide sul
diritto di agire in giudizio, ma costituisce – se mai – un elemento costitutivo
per stabilire quali liberalità siano eventualmente da reintegrare nell'ambito
dell'azio-ne di riduzione (Steinauer, Le
droit des successions, 2ª edizione,
pag. 258 n. 463; Bohnet,
Actions civiles, vol. I, 2ª edizione,
§ 33 n. 34 seg.). Che il termine di perenzione dell'azione di ridu-zione
(previsto dall'art. 533 cpv. 1 CC) cominci a decorrere al più presto dall'apertura
della successione, come ha ricordato il primo giudice, non è del resto revocato
in dubbio nemmeno dall'appellante, il quale ammette anzi che l'analisi
giuridica del Pretore “non fa una piega”. Nella misura in cui chiede di
“accogliere l'ec-
cezione di perenzione ex art. 527 CC dell'azione di riduzione”, il convenuto
formula perciò una domanda priva di consistenza.
5.
L'appello
non è destinato a miglior sorte neppure nella misura in cui il convenuto rimprovera
al Pretore di non avere statuito sull'“eccezione” addotta nella domanda di
semplificazione del 23 aprile 2018, violando il suo diritto di essere
sentito. Intanto non è certo, vista la confusa formulazione usata dal convenuto,
che il Pretore dovesse intendere la “domanda di limitazione iniziale della
causa principale all'eccezione di perenzione” come una richiesta di limitare il
procedimento all'esame del termine quinquennale dell'art. 527 n. 3 CC, stando
al quale soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte – fra
l'altro – le donazioni fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti
alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso. Già nella risposta del 30
settembre 2016 il convenuto aveva chiesto preliminarmente di verificare la tempestività
della petizione introdotta dagli attori “ex art. 533 cpv. 1 CC” (pag. 2), salvo
pretendere poi nei capitoli successivi che le liberalità contestate dalla
controparte rientrassero nelle previsioni dell'art. 527 cpv. 1 n. 3 CC e rendessero
perenta l'azione in virtù di tale norma (pag. 5 a 7 e pag. 9). Analoga
ambiguità si riscontra nell'allegato di duplica del 22 gennaio 2018 (pag. 2,
pag. 6, pag. 8 seg. e pag. 12 a 15), come pure nella nota richiesta del 23
aprile 2018 in cui l'interessato chiedeva di limitare l'esame preliminare alla
perenzione dell'azione di riduzione “ex art. 527 CC”. Per quanto testé
illustrato (consid. 4) in relazione al fatto che la perenzione dell'azione di
riduzione è disciplinata esclusivamente dall'art. 533 CC, l'operato del primo
giudice sfugge dunque alla critica.
6.
Ad ogni buon conto,
la richiesta di far accertare preliminarmente da questa Camera il decorso del
termine quinquennale dell'art. 527 n. 3 CC o di rinviare la questione al
Pretore per nuova decisione cade nel vuoto. Gli attori hanno sempre affermato che
la loro pretesa di reintegrare le donazioni litigiose nel compendio
dell'eredità si fonda sull'art. 527 n. 1 CC, il quale permette di considerare anche
liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo
o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione. E in tal caso,
dandosene le premesse, le quali andranno esaminate nel merito della causa, ciò
con-sente di includere fra le liberalità soggette a riduzione anche
quelle eseguite oltre il
termine quinquennale dell'art. 527 n. 3
CC (Eigenmann in: Eigenmann/Rouiller
[curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 14 ad
art. 527 CC; Steinauer, op. cit., pag. 259 n. 465). Ne segue che, anche sotto questo
profilo, l'appello vede la sua sorte segnata.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli
attori, che hanno presentato osservazioni
tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili
che considera l'elevato valore litigioso, ma anche il fatto che l'esame
verte su un aspetto limitato della lite.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà
agli attori fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).