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Decisione

11.2019.117

Azione di riduzione: esame preliminare della perenzione

15 settembre 2020Italiano14 min

di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2016.136 (azione

di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione

del 30 giugno 2016 da

AO 1 (I), e

AP 2 (I)

(patrocinati dallʹavv. PA 2 )

contro

A__________

C__________ († 2016),

(I)

al

quale è subentrato in causa il figlio

AP

1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 17 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

9 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. A__________ D__________ __________

(1925), divorziata, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 16

gennaio 2015, lasciando tre figli: AO 2 (1946), AO 1 (1950) e A__________ C__________

(1953). Non constano sue disposizioni per causa di morte. A__________ C__________

ha instato l'11 febbraio 2015 davanti al Pretore

del Distretto di

Lugano, sezione 4, per il beneficio d'inventario (art. 580 cpv. 1 CC). Con

decisione del 12 marzo 2015 il Pretore ha

accolto la richiesta e ha delegato come notaio alla confezio­ne dell'inventario

l'avv. L__________ __________. L'11 marzo 2016 il notaio ha depositato l'inventario

in cui l'eredità figura con un saldo passivo di fr. 2 390 301.70

dovuto, per l'essenziale, all'insinuazione di un credito di fr. 2 360 840.– da parte di A__________ C__________ (inc. SO.2015.677). Il

21 marzo 2016 quest'ultimo ha rinunciato all'eredità della madre e altrettanto

ha fatto il di lui figlio AP 1 (inc. SO.2016.1338). Entro il termine loro

impartito il 28 aprile 2016 dal Pretore, il 27 maggio 2016 AO 1 ed AO 2 hanno

accettato invece l'eredità con beneficio d'inventario. Su istanza di questi

ultimi, il Pretore ha rilasciato il 17 giugno 2017 un certificato ereditario che

indica loro medesimi quali unici eredi (inc. SO.2015.506).

B. Nel

frattempo AO 2 e AO 1, sospettando che la de cuius avesse disposto in

vita di tutti i suoi beni in favore del loro fratello A__________, si sono

rivolti il 15 gennaio 2016 al Pretore per essere autorizzati a procedere nei

confronti di A__________ C__________ e ottenere la reintegrazione di tutte le

disposizioni patrimoniali eseguite in vita dalla madre in favore di lui. Essi

si sono riferiti in particolare a una donazione della S__________ I__________

SA di __________, a donazioni miste di immobili in via __________ a S__________

(Como) e in via __________ a B__________ (La Spezia), come pure al

trasferimento del provento della vendita di un appartamento in via __________ a

M__________ e della locazione di una “celletta” in quello stesso immobile. In

subordine essi hanno postulato la riduzione “sino ad integrazione della quota

legittima” delle citate disposizioni fra vivi e la condanna del fratello al versamento

di almeno fr. 3 000 000.–, riservata ogni ulteriore precisazione al termine dell'istruttoria

(inc. CM.2016.29).

C. Decaduto

infruttuoso il 16 marzo 2016 il tentativo di conciliazio­ne, con petizione del

30 giugno 2016 AO 1 ed AO 2 hanno convenuto il fratello A__________ davanti al

Pretore perché fosse accertato che l'inventario della successione fu A__________

D__________ __________ registra un passivo di fr. 29 461.70, che dopo collazione e riduzione il compendio ereditario

ammonta ad almeno fr. 3 500 000.– e che la porzione legittima degli eredi assomma

a complessivi fr. 2 600 000.–, riservati adeguamenti in sede

conclusionale. Oltre a ciò, essi hanno postulato la riduzione “sino ad

integrazione della [loro] quota legittima” (tre ottavi ciascuno) del­le liberalità

eseguite dalla de cuius in favore del convenuto, e in specie di una

donazione 8 aprile 2015 (recte: 2005) della S__________ I__________ SA (da

ridurre per almeno fr. 2 000 000.–), come pure di donazioni miste (risalenti al

28 marzo 1991 e al 19 gennaio 1989) delle particelle n. 3326 e 2062, foglio 5,

del catasto di S__________ (da ridurre per almeno fr. 500 000.–) e delle particelle n. 414 e 510, foglio

12, del catasto di B__________ (da ridurre per almeno fr. 1 000 000.–).

In conseguenza di ciò gli attori hanno instato per la condanna del convenuto al

pagamento di fr. 2 600 000.– (riservato un adeguamento della somma al

termine dell'istruttoria) con interessi del 5% dal 15 gennaio 2016.

D. Nella

sua risposta del 30 settembre 2016 A__________ C__________ ha proposto di

respingere la petizione, sostenendo anzitutto che l'azio­ne di riduzione era

perenta. In via riconvenzionale egli ha postulato la condanna degli attori al

pagamento di fr. 2 360 840.– più interessi al 5% dal 16 gennaio 2015

(riservata una maggiore quantificazione della pretesa in esito all'istruttoria).

Il convenuto

è

deceduto il 20 novembre 2016. La procedura è rimasta sospesa a causa di ciò

fino al 3 agosto 2017. Ad A__________ C__________ è subentrato poi il figlio AP

1 (1991), suo unico erede. Con replica del 4 ottobre 2017 gli attori hanno

ribadito le loro domande e hanno postulato il rigetto della riconvenzione. In

duplica e replica riconvenzionale del 22 gennaio 2018 AP 1 ha mantenuto le

conclusioni del padre. In una duplica riconvenzionale del 20 marzo 2018 AO

1 ed AO 2 hanno riaffermato la rispettiva posizione.

E. Alle

prime arringhe del 26 aprile 2018 le parti hanno discusso una richiesta presentata

il 23 aprile 2018 da AP 1 per limitare inizialmente “la causa principale all'eccezione

di perenzione”. Gli attori si sono opposti alla richiesta. Statuendo con

decisione del 9 settembre 2019, il Pretore ha respinto la richiesta, accertando

che l'azione di riduzione non è peren­ta. Le spe­se processuali di complessivi

fr. 1100.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle

controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

F. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17

ottobre 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accertare che l'azio­ne di riduzio­ne è perenta o, in subordine, di annullare la

senten­za impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle

loro osservazioni del 2 dicembre 2019 AO 1 ed AO 2 propongono di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il

procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel

senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria

superiore può portare im­mediatamente all'emanazione di una decisione finale e

con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (RtiD I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). La decisione

incidentale emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a

titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC; RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c

consid. 1b), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore

litigio­so raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie l'eventuale tardività dell'azione di riduzione mettereb­be

subito fine alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale.

Quanto al valore litigioso, in concreto

tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità della pretesa degli

attori in discussione davanti al Pretore (fr. 2 600 000.–). La decisione impugnata infine è stata

notificata alla patrocinatrice del convenuto il 17 settembre 2019 (traccia dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 17 ottobre 2019, ultimo giorno

utile, l'appel­lo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nel

giudizio impugnato il Pretore, appurato che una decisione sulla perenzione dell'azione

di riduzione contribuirebbe a semplificare il processo, ha ricordato che a

norma dell'art. 533 cpv. 1 CC una simile azione si perime con il decorso

di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro

diritti, e in ogni caso con il decorso di dieci anni computati, per le

disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre

liberalità dalla morte del disponente. Il termine di un anno – egli ha

precisato – comincia a decorrere dal momento in cui l'erede conosce tutti i

dati necessari per promuovere causa, ovvero la morte del disponente, il suo

diritto alla legittima, gli atti suscettibili di riduzione e, almeno approssimativamente,

l'entità del compendio successorio. Non occorre – egli ha proseguito – che l'erede

sia in grado di quantificare la pretesa. È necessario invece che la sua

conoscenza si fondi su elementi concreti e affidabili, non bastando semplici

sospetti e supposizioni né il fatto che l'erede avrebbe potuto scoprire prima

gli elementi idonei a ravvisare la lesione dei suoi diritti. Ciò posto, secondo

il Pretore non occorre disquisire a lungo per accertare la tempestività del­l'azione

di riduzione. A__________ D__________ __________ è deceduta il 16 gennaio 2015,

di modo che l'istanza di conciliazione del 15 gennaio 2016 (determinante per la

litispendenza: art. 62 CPC) ossequia

il

termine di un anno. Tempestiva risulta altresì la petizione del 30 giugno 2016,

presentata entro il termine – sospeso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC – di tre mesi dal rilascio (il 16 mar-zo

2016) dell'autorizzazione ad agire. Onde, ha epilogato il primo giudice, la

proponibilità dell'azione.

3.

L'appellante

si duole che il Pretore ha esaminato la tempestività dell'azione sulla scorta

dell'art. 533 cpv. 1 CC invece di pronunciarsi sull'“eccezione di perenzione

fondata sull'art. 527 cifra 3 CC”, come egli ha chiesto alle prime arringhe.

Così facendo, a suo avviso il primo giudice è incorso in un'extrapetizione e in

una violazione del suo diritto di essere sentito. Che la sua domanda fosse

volta a limitare l'esame alla “perenzione dell'azione quinquennale” secondo l'art.

527.

n. 3 CC e non alla “prescrizione annuale” dell'art. 533 cpv. 1 CC si evince

in modo chiaro, egli soggiun­ge, dalla richiesta presentata nel corso delle

prime arringhe, come pure dagli altri suoi memoriali. Per il convenuto l'analisi

giuridica del primo giudice “non fa una piega”. Il proble­ma – egli continua – è

che il Pretore non si è determinato sull'eccezione da lui invocata, bensì su un'altra

eccezione che non formava oggetto di tale domanda. Premesso ciò, l'appellante ribadisce

la tesi della perenzione fondata sul­l'art. 527 n. 3 CC, rilevando che l'azione

di riduzione non può vertere sulle donazioni che la de cuius ha disposto

in vita nel 1989 (Villa __________ a B__________), nel 1991 (Villa in S__________)

e nemmeno nel 2005 (S__________ I__________ SA), la più recente liberalità

risalendo a dieci anni prima della morte della madre. Di conseguenza, tutte le

disposizioni citate sono avvenute oltre il termine quinquen­nale dell'art. 527

n. 3 CC e non soggiacciono all'azione di riduzione. Da ciò, a mente del

convenuto, la necessità di accogliere “l'eccezione di perenzione ex art. 527 CC

dell'azione di riduzione” o, quanto meno, di rinviare gli atti al Pretore per

nuovo giudizio.

4.

Per

quel che è della richiesta di accogliere “l'eccezione di perenzione ex art. 527

CC dell'azione di riduzione”, l'appellante equivoca manifestamente sui termini.

Contrariamente a quanto egli crede, la perenzione dell'azione di riduzione è

regolata esclusivamente dall'art. 533 CC, come precisa il titolo marginale della

norma. L'azione non si estingue per il solo fatto che le disposizio­ni di cui è

chiesta la riduzione si riconducano a un periodo anteriore ai cinque anni dalla

morte della de cuius (art. 527 n. 3 CC). Tale circostanza non incide sul

diritto di agire in giudizio, ma costituisce – se mai – un elemento costitutivo

per stabilire quali liberalità siano eventualmente da reintegrare nel­l'ambito

dell'azio-ne di riduzione (Steinauer, Le

droit des successions, 2ª edizio­ne,

pag. 258 n. 463; Bohnet,

Actions civiles, vol. I, 2ª edizio­ne,

§ 33 n. 34 seg.). Che il termine di perenzione dell'azione di ridu-zione

(previsto dall'art. 533 cpv. 1 CC) cominci a decorrere al più presto dall'apertura

della successione, come ha ricordato il primo giudice, non è del resto revocato

in dubbio nemmeno dall'appellante, il qua­le ammette anzi che l'analisi

giuridica del Pretore “non fa una piega”. Nella misura in cui chiede di

“accogliere l'ec-

cezione di perenzione ex art. 527 CC dell'azione di riduzione”, il convenuto

formula perciò una domanda priva di consistenza.

5.

L'appello

non è destinato a miglior sorte neppure nella misura in cui il convenuto rimprovera

al Pretore di non avere statuito sul­l'“eccezio­ne” addotta nella domanda di

semplificazione del 23 aprile 2018, violando il suo diritto di essere

sentito. Intanto non è certo, vista la confusa formulazione usata dal convenuto,

che il Pretore doves­se intendere la “domanda di limitazione iniziale della

causa principale all'eccezione di perenzione” come una richiesta di limitare il

procedimento all'esame del termine quinquennale dell'art. 527 n. 3 CC, stando

al quale soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte – fra

l'altro – le donazioni fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti

alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso. Già nella risposta del 30

settembre 2016 il convenuto aveva chiesto preliminarmente di verificare la tempestività

della petizione introdotta dagli attori “ex art. 533 cpv. 1 CC” (pag. 2), salvo

pretendere poi nei capitoli successivi che le liberalità contestate dalla

controparte rientrassero nelle previsioni dell'art. 527 cpv. 1 n. 3 CC e rendessero

perenta l'azione in virtù di tale norma (pag. 5 a 7 e pag. 9). Analoga

ambiguità si riscontra nell'allegato di duplica del 22 gennaio 2018 (pag. 2,

pag. 6, pag. 8 seg. e pag. 12 a 15), come pu­re nella nota richiesta del 23

aprile 2018 in cui l'interessato chiedeva di limitare l'esame preliminare alla

perenzione dell'azione di riduzione “ex art. 527 CC”. Per quanto testé

illustrato (consid. 4) in relazione al fatto che la perenzione dell'azione di

riduzione è disciplinata esclusivamente dall'art. 533 CC, l'operato del primo

giudice sfugge dunque alla critica.

6.

Ad ogni buon conto,

la richiesta di far accertare preliminarmente da questa Camera il decorso del

termine quinquennale del­l'art. 527 n. 3 CC o di rinviare la questione al

Pretore per nuova decisione cade nel vuoto. Gli attori hanno sempre affermato che

la loro pretesa di reintegrare le donazioni litigiose nel compendio

dell'eredità si fonda sull'art. 527 n. 1 CC, il quale permet­te di considerare anche

liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di noz­ze, corredo

o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione. E in tal caso,

dandosene le premes­se, le quali andranno esaminate nel merito della causa, ciò

con-sente di includere fra le liberalità soggette a riduzione anche

quelle esegui­te oltre il

termine quinquennale dell'art. 527 n. 3

CC (Eigenmann in: Eigenmann/Rouiller

[curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 14 ad

art. 527 CC; Steinauer, op. cit., pag. 259 n. 465). Ne segue che, anche sotto questo

profilo, l'appello vede la sua sorte segnata.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli

attori, che hanno presentato osservazioni

tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adegua­ta indennità per ripetibili

che considera l'elevato valore litigioso, ma anche il fatto che l'esame

verte su un aspetto limitato della lite.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese

processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

agli attori fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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