11.2019.143
Reclamo in materia di spese giudiziarie: calcolo delle ripetibili in caso di vicendevole soccombenza
19 febbraio 2020Italiano8 min
1, la RE 2, RE 3 ed RE 4 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.143
Lugano
19 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2019.396 (protezione della personalità:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da
RE
1
RE
2
RE 3 , e
RE 4
(patrocinati dagli avvocati prof. PA 1
e )
contro
AO 1
(patrocinata dagli avvocati
e
PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 16 dicembre 2019 in materia di
spese giudiziarie presentato dall'RE 1, dalla RE 2, da RE 3 e da RE 4 contro
il decreto di stralcio emesso dal Pretore
il 10 dicembre 2019;
Ritenuto
Fatti
A. Il 9 ottobre 2019 l'RE
1, la RE 2, RE 3 ed RE 4 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse
in via cautelare alla
CO 1 di diffondere il
servizio “__________” che sarebbe andato in onda la sera seguente
sul canale __________ nell'ambito della rubrica di approfondimento
denominata “__________”. L'inchiesta riferiva
dei modi in cui studenti iscritti all'RE 1 di __________ sostenevano gli esami
di maturità all'__________ di __________. In via subordinata gli istanti hanno
chiesto che durante la trasmissione si menzionasse l'annullamento, da parte del
Consiglio di Stato, di una decisione con cui il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport aveva sospeso l'attività dell'istituto scolastico o,
quanto meno, che si ordinasse la visione anticipata del servizio da parte della
direttrice dell'istituto.
B. Con
decreto superprovvisionale del giorno successivo il Pretore, accertato che in
due memorie difensive del 30 settembre e del 2 ottobre 2019 (inc. CA.2019.382
e CA.2019.387) la convenuta postulava cautelativamente la reiezione di istanze cautelari
avversarie, ha deciso di non vietare il servizio, ma ha ordinato
all'ente televisivo di menzionare l'annullamento, da parte del Consiglio di
Stato, della decisione con cui il Dipartimento dell'educazione, della cultura e
dello sport aveva sospeso l'RE 1 dall'autorizzazione per l'esercizio di un
liceo privato. Il reportage “__________” è andato in onda quella stessa
sera.
C. L'11 ottobre 2019 gli
istanti hanno chiesto al Pretore di stralciare la causa dal ruolo siccome divenuta
priva d'oggetto, proponendo di contenere le spese processuali e di rinunciare
all'addebito di ripetibili. La convenuta ha postulato invece, il 16 ottobre
2019, l'assegnazione di “congrue ripetibili”. Il 18 ottobre 2019 gli istanti
hanno chiesto di suddividere le spese processuali secondo l'esito della
procedura, ogni parte assumendosi i costi della propria (“la convenuta quelle
delle memorie difensive, gli istanti quelli della procedura supercautelare”) e
di prescindere dall'assegnazione di ripetibili. Con decreto del 10 dicembre 2019 il Pretore ha stralciato la
procedura dal ruolo. Egli ha posto le spese processuali di complessivi fr. 300.–
per tre quarti a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta,
alla quale gli istanti sono stati tenuti a rifondere fr. 3150.– per ripetibili.
D. Contro
il dispositivo sulle spese processuali del decreto appena citato l'RE 1,
la RE 2, RE 3 ed RE 4 sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2019 per ottenere, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, che l'indennità per ripetibili a loro
carico sia ridotta a fr. 2100.–. In osservazioni del 16 gennaio 2020 la CO 1 propone di respingere il reclamo. Gli
istanti hanno replicato spontaneamente il 20
gennaio 2020, ribadendo la loro richiesta. La
convenuta non ha duplicato.
E. Nel frattempo, il 23 dicembre 2019, il Pretore ha
respinto un'istanza introdotta dall'RE 1, dalla RE 2, da RE 3 e
da RE 4 volta a far rettificare il dispositivo
sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a
titolo indipendente
soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se la decisione è emanata con la
procedura sommaria, come in concreto (art. 261 segg. CPC), il termine di
ricorso è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto di
stralcio è pervenuto ai patrocinatori degli istanti l'11 dicembre 2019. Presentato
il 16 dicembre successivo, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha stimato in tre quarti il grado di soccombenza
degli istanti, fissando in fr. 3150.– l'indennità per ripetibili a favore della
convenuta “in base all'impegno di patrocinio”, riconosciuto in 15 ore di lavoro
alla tariffa di fr. 280.– l'una. I reclamanti non contestano il loro grado
di soccombenza, ma reputano che di
fronte a un'indennità piena di fr. 4200.–, riconoscendo alla convenuta
un'indennità a fr. 3150.– il primo giudice si sia scostato dalla chiave
di riparto applicabile alla suddivisione delle spese processuali. A loro avviso, facendo capo alla
medesima proporzione sulla scorta della quale si sono suddivise tali spese,
l'indennità ammonta a fr. 2100.–.
a) Secondo
l'art. 106 cpv. 2 CPC in caso di reciproca soccombenza le spese giudiziarie
(che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1
CPC) sono ripartite secondo l'esito della procedura. In linea di principio il
grado di sconfitta – e di conseguenza la suddivisione dei costi – è determinato
dal raffronto tra le richieste di giudizio e l'esito del processo. Occorre determinare
pertanto in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente e poi
suddividere le spese compensando totalmente o parzialmente i rispettivi
crediti (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c consid. 3a).
b) Nella
fattispecie i reclamanti non contestano di avere ottenuto causa vinta soltanto
per un quarto. Devono rifondere per-tanto alla convenuta tre quarti
dell'indennità che avrebbero dovuto versare se fossero risultati soccombenti
per intero. Parallelamente tuttavia spetta loro un'indennità per ripetibili
pari a un quarto di tale somma. E siccome il Pretore ha fissato l'indennità
piena in fr. 4200.–, in concreto essi avrebbero dovuto versare alla convenuta
fr. 3150.–, ma nel contempo ricevere da quest'ultima fr. 1050.–. Onde un'indennità
per ripetibili in favore della convenuta di fr. 2100.–, come fanno valere i
reclamanti (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c consid. 3b).
c) In
realtà il giudizio non si esaurisce in questi termini. Nel fissare l'indennità
piena in fr. 4200.– sulla base di un dispendio orario di 15 ore retribuite a
fr. 280.– il Pretore ha dimenticato che, oltre all'onorario del rappresentante
professionale, le ripetibili comprendono le spese e l'imposta sul valore
aggiunto (Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione,
n. 30 ad art. 96). All'onorario di fr. 4200.– andavano aggiunte quindi le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili: RL 178.310) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento medesimo).
Ne sarebbe seguita un'indennità piena di fr. 5000.– (arrotondati), sicché alla
convenuta spetta in definitiva un'indennità per ripetibili ridotte
di fr. 2500.– (arrotondati).
Il reclamo merita accoglimento entro tali limiti.
3.
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
I reclamanti ottengono una riduzione dell'indennità per ripetibili, ma non nella
misura richiesta. Tutto ponderato, si
giustifica così che sopportino un terzo degli oneri processuali, mentre il
resto va a carico della convenuta, che rifonderà ai reclamanti, assistiti
da un patrocinatore, un'indennità
per ripetibili ridotte.
5.
Quanto ai mezzi di
ricorso esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese controverse in questa sede
non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del
decreto di stralcio impugnato è così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste per
tre quarti a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta, alla
quale gli istanti rifonderanno fr. 2500.– complessivi per ripetibili
ridotte.
2. Le spese del reclamo, di fr. 500.–, sono poste per
un terzo a carico dei reclamanti in solido e per il resto a carico della CO 1,
che rifonderà alle controparti fr. 350.– complessivi per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).