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Decisione

11.2019.143

Reclamo in materia di spese giudiziarie: calcolo delle ripetibili in caso di vicendevole soccombenza

19 febbraio 2020Italiano8 min

1, la RE 2, RE 3 ed RE 4 si sono rivolti al Pretore del Distret­to di Lugano, sezio­ne 1, perché vietasse

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 ottobre 2019 l'RE

1, la RE 2, RE 3 ed RE 4 si sono rivolti al Pretore del Distret­to di Lugano, sezio­ne 1, perché vietasse

in via cautelare alla

CO 1 di diffondere il

servizio “__________” che sarebbe andato in onda la sera seguente

sul canale __________ nell'ambito della rubrica di approfondimento

denominata “__________”. L'inchiesta riferiva

dei modi in cui studenti iscritti all'RE 1 di __________ sostenevano gli esami

di maturità all'__________ di __________. In via subordinata gli istanti hanno

chiesto che durante la trasmissione si menzionasse l'annullamento, da parte del

Consiglio di Stato, di una decisione con cui il Dipartimento dell'educazione,

della cultura e dello sport aveva sospeso l'attività dell'istituto scolastico o,

quanto meno, che si ordinasse la visione anticipata del servizio da parte della

direttrice dell'istituto.

B. Con

decreto superprovvisionale del giorno successivo il Pretore, accertato che in

due memorie difensive del 30 settembre e del 2 ottobre 2019 (inc. CA.2019.382

e CA.2019.387) la convenuta postulava cautelativamente la reiezione di istanze cautelari

avversarie, ha deciso di non vietare il servizio, ma ha ordinato

al­l'ente televisivo di menzionare l'annullamento, da parte del Consiglio di

Stato, della decisione con cui il Dipartimento dell'educazione, della cultura e

dello sport aveva sospeso l'RE 1 dall'autorizzazione per l'esercizio di un

liceo privato. Il reportage “__________” è andato in onda quella stessa

sera.

C. L'11 ottobre 2019 gli

istanti hanno chiesto al Pretore di stralciare la causa dal ruolo siccome divenuta

priva d'oggetto, proponendo di contenere le spese processuali e di rinunciare

all'addebito di ripetibili. La convenuta ha postulato invece, il 16 ottobre

2019, l'assegnazione di “congrue ripetibili”. Il 18 ottobre 2019 gli istanti

hanno chiesto di suddividere le spese processuali secondo l'esi­to della

procedura, ogni parte assumendosi i costi della propria (“la convenuta quelle

delle memorie difensive, gli istanti quelli della procedura supercautelare”) e

di prescindere dall'assegnazione di ripetibili. Con decre­to del 10 dicembre 2019 il Pretore ha stralciato la

procedura dal ruolo. Egli ha posto le spese processuali di complessivi fr. 300.–

per tre quarti a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta,

alla quale gli istanti sono stati tenuti a rifondere fr. 3150.– per ripetibili.

D. Contro

il dispositivo sulle spese processuali del decreto appena citato l'RE 1,

la RE 2, RE 3 ed RE 4 sono insorti a

questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2019 per ottenere, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, che l'indennità per ripetibili a loro

carico sia ridotta a fr. 2100.–. In osservazioni del 16 gennaio 2020 la CO 1 propone di respingere il recla­mo. Gli

istanti hanno replicato spontaneamente il 20

gennaio 2020, ribaden­do la loro richiesta. La

convenuta non ha duplicato.

E. Nel frattempo, il 23 dicembre 2019, il Pretore ha

respinto un'istan­za introdotta dall'RE 1, dalla RE 2, da RE 3 e

da RE 4 volta a far rettificare il dispositivo

sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a

titolo indipendente

soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se la decisione è emanata con la

procedura sommaria, come in concreto (art. 261 segg. CPC), il termine di

ricorso è di 10 gior­ni (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto di

stralcio è pervenuto ai patrocinatori degli istanti l'11 dicembre 2019. Presentato

il 16 dicembre successivo, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha stimato in tre quarti il grado di soccombenza

degli istanti, fissando in fr. 3150.– l'indennità per ripetibili a favore della

convenuta “in base all'impegno di patrocinio”, riconosciuto in 15 ore di lavoro

alla tariffa di fr. 280.– l'una. I reclamanti non contestano il loro grado

di soccombenza, ma reputano che di

fronte a un'indennità piena di fr. 4200.–, riconoscen­do alla convenuta

un'indennità a fr. 3150.– il primo giudice si sia scostato dalla chiave

di riparto applicabile alla suddivisione delle spese processuali. A loro avviso, facendo capo alla

medesima proporzione sulla scorta della quale si sono suddivise tali spese,

l'indennità ammonta a fr. 2100.–.

a) Secondo

l'art. 106 cpv. 2 CPC in caso di reciproca soccombenza le spese giudiziarie

(che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1

CPC) sono ripartite secondo l'esito della procedura. In linea di principio il

grado di sconfitta – e di conseguenza la suddivisione dei costi – è determinato

dal raffronto tra le richieste di giudizio e l'esito del processo. Occorre determinare

pertanto in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente e poi

suddividere le spese compensando totalmente o parzialmen­te i rispettivi

crediti (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c consid. 3a).

b) Nella

fattispecie i reclamanti non contestano di avere ottenu­to causa vinta soltanto

per un quarto. Devono rifondere per-tanto alla convenuta tre quarti

dell'indennità che avrebbero dovuto versare se fossero risultati soccombenti

per intero. Parallelamente tuttavia spetta loro un'indennità per ripetibili

pari a un quarto di tale somma. E siccome il Pretore ha fissato l'indennità

piena in fr. 4200.–, in concreto essi avrebbero dovuto versare alla convenuta

fr. 3150.–, ma nel contempo ricevere da quest'ultima fr. 1050.–. Onde un'indennità

per ripetibili in favore della convenuta di fr. 2100.–, come fanno valere i

reclamanti (RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c consid. 3b).

c) In

realtà il giudizio non si esaurisce in questi termini. Nel fissare l'indennità

piena in fr. 4200.– sulla base di un dispendio orario di 15 ore retribuite a

fr. 280.– il Pretore ha dimenticato che, oltre all'onorario del rappresentante

professionale, le ripetibili comprendono le spese e l'imposta sul valore

aggiunto (Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione,

n. 30 ad art. 96). All'onorario di fr. 4200.– andavano aggiunte quindi le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili: RL 178.310) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento medesimo).

Ne sarebbe seguita un'indennità piena di fr. 5000.– (arrotondati), sicché alla

convenuta spetta in definitiva un'indennità per ripetibili ridotte

di fr. 2500.– (arrotondati).

Il reclamo merita accoglimento entro tali limiti.

3.

L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

I reclamanti ottengono una riduzione dell'indennità per ripetibili, ma non nella

misura richiesta. Tutto ponderato, si

giustifica così che sopportino un terzo degli oneri processuali, mentre il

resto va a carico della convenuta, che rifonderà ai reclamanti, assistiti

da un patrocinatore, un'indennità

per ripetibili ridotte.

5.

Quanto ai mezzi di

ricorso esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese controverse in questa sede

non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del

decreto di stralcio impugnato è così riformato:

Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste per

tre quarti a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta, alla

quale gli istanti rifonderanno fr. 2500.– complessivi per ripetibili

ridotte.

2. Le spese del reclamo, di fr. 500.–, sono poste per

un terzo a carico dei reclamanti in solido e per il resto a carico della CO 1,

che rifonderà alle controparti fr. 350.– complessivi per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avvocati e ;

avvocati e .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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