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Decisione

11.2019.145

Misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari, contributo di mantenimento per la moglie

2 aprile 2020Italiano23 min

(il 30 settembre 2005). Il marito è informatico alle dipendenze della __________

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2019.68 (protezione dell'unione coniugale:

provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 9 ottobre 2019

da

AO

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

statuendo sull'appello

presentato il 16 dicembre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore l'11 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1970) si sono sposati a __________ il 21

ottobre 1998. Dal matrimonio sono nati A__________, (l'11 dicembre 1999),

N__________ (il 22 ottobre 2002) e G__________

(il 30 settembre 2005). Il marito è informatico alle dipendenze della __________

SA di __________. La moglie lavora al 90% come assistente back office

per la A__________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel maggio 2019,

quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n.

1408 RFD, proprietà della moglie) per trasferirsi prima dai suoi genitori a __________ e poi, dall'agosto 2019, in un

appartamento a __________.

B. Il 9 ottobre 2019 AO 1

si è rivolta al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord con un'istanza a tutela del­l'unione coniugale per ottenere – già

in via cautelare – l'autorizzazione

a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento di N__________

e G__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1595.– mensili per

ogni figlia (assegni familiari compresi) dal giugno 2019. Essa ha chiesto

inoltre l'edizione di svariata documentazione dal marito in virtù dell'art. 170

CC e ha instato

per una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, quanto meno, per il gratuito patrocinio.

C. Nella sua risposta

del 24 ottobre 2019 AP 1 ha aderito

alla richiesta di vita separata, all'affidamento di N__________ e G__________ alla

madre, riservato il suo diritto di visita, e all'attribuzione del­l'alloggio coniugale

alla moglie, salvo chiedere la vendita del fondo e la suddivisione a metà del

ricavo. Per le figlie il convenuto ha offerto un contributo alimentare imprecisato,

previa deduzione delle loro prevedibili entrate, chiedendo inoltre di imputare sui

contributi alimentari la somma di fr. 19 563.85 da lui già versata “per costi diretti di pertinenza

della moglie”. Infine egli ha sollecitato il beneficio del gratuito

patrocinio.

D. All'udienza

del 4 novembre 2019, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio

sulle misure di protezione, le parti han­no mantenuto le loro domande.

L'istruttoria è cominciata seduta stante. Con decreto cautelare emesso a

verbale quello stesso giorno “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato AP

1 a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie,

uno di fr. 958.– mensili per N__________ e uno di fr. 1135.– mensili per G__________,

assegni familiari non compresi.

E. Adita mediante appello

dell'8 novembre 2019 da AP 1, con decisione del 28 novembre 2019 questa Camera ha

annullato il decreto cautelare testé citato per quanto riguarda il

contributo

alimentare in favore della moglie e ha rinviato gli atti

al Pretore perché

emanasse su tal punto un giudizio motivato (inc. 11.2019.129). Un ricorso in

materia civile presentato da AP 1 contro

tale decisione è stato respinto dal Tribunale

federale nella misura in cui era

ammissibile con sentenza 5A_1060/2019 dell'8 gennaio 2020.

F. Statuendo sul rinvio,

con decreto cautelare emesso l'11 dicembre 2019, sempre “nelle more istruttorie”,

il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 286.50 mensili entro il 10 di ogni mese, la prima volta entro il 10

gennaio 2020. Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate

ripetibili.

G. Contro il decreto

cautelare appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del

16 dicembre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di

esonerarlo da qualsiasi contributo alimentare per la moglie, di ripartire il contributo

di mantenimento per le figlie tra i genitori “salvaguardando la copertura del

suo fabbisogno personale” e di far corrispondere il termine di pagamento dei

contributi alimentari al momento del ricevimento dello stipendio (tra il 22 e il

25 del me­se). ll memoriale non è

stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela

dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).

Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto

modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare

riguardi controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile solo se

il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'entità del contributo

alimentare in favore della moglie (fr. 286.50 mensili) in discussione davanti al Pretore, di

durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale

federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il

decreto cautelare è stato notificato al convenuto il 13 dicembre 2019

(tracciamento degli invii n. 98.__________). Introdotto il 17 dicembre

successivo (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2.

Al rimedio giuridico

AP 1 acclude quattro ricevute di pagamento del 1° settembre, del 1° ottobre, del

1° novembre e del 1° dicembre 2019 inerenti alla restituzione rateale di un

prestito ottenuto dai genitori, richiamando altresì la documentazione allegata

al suo precedente appello dell'8 novembre 2019. Come si è spiegato nella sentenza

del 28 novembre 2019, nondimeno, 16 dei 19 documenti figurano già nel fascicolo

trasmes­so a que-sta Camera dal Pretore, onde l'inutilità del richia­mo. Due

altri documenti sono nuovi, ma l'interessato non pretende che fosse impossibile

sottoporli al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto

delle circostanze. Non soccorrono dunque i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC

per versarli agli atti. L'ulti­mo documento, del 10 novembre 2019, è successivo

invece al decreto del Pretore ed è di per sé proponibile (doc. 60), ma riguar­da

la figlia N__________, il cui contributo alimentare non è più in discussione.

Quanto alle ricevute di pagamento, fossero anche ricevibili, esse non sono di

ausilio per il giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 5f).

3.

Litigioso rimane unicamente

il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il

Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in

fr. 7478.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4944.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1100.–,

spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 540.–, pasti fuori

casa fr. 242.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 7.80, assicurazione per la cauzione del­l'appartamento ‟Swiss­cautionˮ fr. 18.–,

spese di trasferta fr. 200.–, ‟ass. auto; leasing e imp. circ. autoˮ fr.

400.–, carburante fr. 100.–, premio dell'assicurazione sulla vita fr.

167.30, premio dell'assicurazione ‟terzo pilastroˮ fr. 519.–, onere

fiscale fr. 300.–).

Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il

reddito in fr. 3558.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3690.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

onere ipotecario [già dedotta la quota

compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie] e costi del gas fr. 366.–, pasti fuori casa fr. 242.–, premio della cassa

malati fr. 544.60, assicurazione responsabilità

civile e dell'economia domestica fr. 135.85, leasing fr. 380.–, assicurazione

responsabilità civile dell'automobile fr. 130.70, imposta di circolazione

fr. 50.15, spese di trasfer­ta fr. 141.–, spese legali fr. 200.–,

onere fiscale fr. 150.–).

Per quel che riguarda i

fabbisogni in denaro delle figlie, il Pretore li ha stabiliti in fr. 958.–

mensili per N__________ e in fr. 1135.– mensili per G__________, come nel

precedente decreto cautelare (al riguardo confermato in appello). Nelle condizioni descritte, dedotto dal totale dei

redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo giudice ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare

di fr. 309.– mensili, onde un contributo alimentare per la moglie

di fr. 286.50 mensili.

4.

L'appellante non

contesta il reddito della moglie di fr. 3558.– mensili per un'attività al 90%, ma

chiede di imputare alla medesima un'entrata di fr. 4200.– mensili

corrispondente a quanto essa guadagnerebbe lavorando a tempo pieno. Sostiene che

l'istante ha anch'essa

l'obbligo di lavorare al 100% “al fine di contribuire al mantenimento delle

figlie” e fa valere di avere egli medesimo rinunciato, proprio in tale ottica, all'offerta

del suo datore di lavoro, che gli proponeva di ridurre il grado d'occupazione. Egli

pretende così che qualora alla moglie sia riconosciuto un reddito al 90%,

analogo trattamento vada riservato anche a lui.

a) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di

riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela

del­l'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato

più volte che fino al passaggio in giudicato

della relativa decisione continua a sussiste­re fra i coniugi il dovere

di mutua assistenza derivante dal­l'art. 163 CC. Per principio i coniugi continuano quindi ad

assolvere anche dopo la separazione i ruoli assunti durante la vita in comune, ruoli

che hanno conferito all'unione una determinata struttura. Nondimeno, la

giurisprudenza correlata all'art.

176.

cpv. 1 n. 1 CC dispone che a tre condizioni cumulative un coniuge professionalmente

inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a riprendere o a estendere

un'attività lucrativa già durante

una procedura a tutela del­l'unione coniugale: quando non sia possibile

attingere a un'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a

sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione

(compresi quelli della sostan­za) non bastino per finanziare due economie

domestiche separate nonostan­te le restrizio­ni imposte dalle circostanze e

quando la ripresa o

l'estensione

di un'attività lucrativa da par­te del coniuge in questione sia compatibile con

la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professiona­le

e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012

pag. 794 consid. 2 con richiami).

b) Nella

fattispecie AO 1 lavora al 90% per la A__________ SA

di __________ e percepisce uno stipendio di fr. 3558.– mensili. Essa

ha giustificato tale grado d'occupazione con la necessità di assicurare parallelamente

il gover­no della casa, le

trattative per la vendita della stessa e la cura cure delle figlie (replica,

pag. 3 lett. b). Ora, in concreto il bilancio familiare registra

un'eccedenza. Per pras­si costan­te quindi un genitore affidatario può essere tenuto

a intraprendere un'attività lucrativa a tempo pieno solo dal 16° compleanno del

figlio cadetto a lui affidato (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.104

del 27 dicembre 2019 consid. 6c). E nel caso

specifico la figlia cadetta, G__________, ha 14 anni. Ne segue che all'interessata non può (ancora)

essere imposta un'attività lucrativa a tempo pieno.

c) Non si disconosce che

il contratto di

lavoro prodotto dall'istan­te prevede uno stipendio di fr. 4200.–

mensili per un'attività al 100% (doc. B). Sta di fatto che dal 1° febbraio

2019, quando i coniugi vivevano ancora insieme, il datore di lavoro ha concesso

a AO 1 una riduzione del grado d'occupazione

al 90% con uno stipendio di

fr. 3780.– mensili (doc. P). E a un sommario esame non si ravvisano estremi per scostarsi da tale reddito.

d) Quanto

alla richiesta di ridurre al 90% il suo reddito per beneficiare dello stesso

trattamento riservato alla moglie, l'appellante non può essere seguito. Per

tacere del fatto che in tal caso il bilancio familiare finirebbe in ammanco, contrariamente

alla moglie il convenuto non è un genitore affidatario e non deve occuparsi

quotidianamente delle figlie. Non può pretendere pertanto di ridurre unilateralmente

il proprio guadagno.

5.

Per

quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 7036.18 e non solo a fr. 4944.– mensili. Egli chiede che nel calcolo siano

inclusi il costo del posteggio (fr. 125.– mensili), il premio dell'assicurazione

protezione giuridica (fr. 46.50 mensili), le rate per il rimborso di un prestito

ottenuto dai genitori (fr. 600.–mensili) e un'indennità per spese legali (fr.

200.– mensili). Si duole inoltre che il Pretore abbia ridotto le sue spese

d'automobile da fr. 777.37 a fr. 400.– mensili e il premio del­l'assicurazione

‟Swisscautionˮ da fr. 20.– a fr. 18.– mensili. Infine egli fa valere

che nel suo fabbisogno minimo vanno considerati i contributi di mantenimento

per le figlie N__________ e G__________, di complessivi fr. 2093.– mensili. Le censure

vanno esaminate singolarmente.

a) In

concreto l'appellante non discute il metodo di calcolo applicato dal Pretore per definire i contributi di

mantenimento nella procedura a tutela dell'unione coniugale, metodo consistente

nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno familiare (fabbisogni

minimi dei coniugi e fabbisogni in denaro dei figli), suddividendo l'eccedenza

a metà. Il fabbisogno minimo dei coniugi va definito secondo il minimo esistenziale

del diritto esecutivo, ma se le condizioni economiche consentono qualche

margine si può aggiungere a tale minimo – per esempio – il pre­mio di

un'assicurazione complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte

scadute e correnti) e l'eventuale rata del leasing, ove si tratti di un veicolo

di natura impignorabile (DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che

sia reso verosimile, il premio per un'assicurazione

dell'economia domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile,

per l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita,

per una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno mini­mo “allargato”).

Se le parti si trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno

minimo rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339

consid. 4.2.3; RtiD

II-2017

pag. 778 consid. 6b; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28

gennaio 2019 consid. 12b).

b) Per

quel che è del posteggio, il Pretore non ha riconosciuto la spesa di fr. 125.–

mensili perché “non dimostrata”. L'appellante ammette che all'inizio della

procedura tale esborso non era reso verosimile, ma fa notare che la moglie non l'ha

contestato e che, comunque sia, il costo risulta dalla documentazione acclusa

al suo precedente appello dell'8 novembre 2019 (inc. 11.2019.129). Se non che, contrariamente

all'opinione dell'interessato, l'istante ha esplicitamente contestato quella

spe­sa, ‟non essendovi prova agli atti della pigione del posteggio”

(replica, pag. 8 a metà). Per di più, il contratto di locazione esibito al

Pretore indicava unicamente una pigione di fr. 1000.– mensili e un acconto

spese di fr. 150.– mensili, per un totale di fr. 1250.– mensili, senza cenno ad

alcun posteggio (doc. 2, 2° foglio). È vero che all'appello dell'8 novembre

2019.

l'interessato ha allegato una polizza di versamento in favore del locatore

per complessivi fr. 1375.–, corrispondenti al canone di locazione, alle spese

accessorie e al costo di un “posteggio interno” di fr. 125.–, come risulta dalla

copia del contratto di locazione prodotta con tale appello. Il problema è che,

come detto (consid. 2), tali documenti non sono stati sottoposti al Pretore e

non possono essere esibiti per la prima volta in questa sede. Alla manchevolezza,

in altri termini, non può rimediarsi ora.

c) Riguardo

al premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile, il Pretore l'ha

accertato in fr. 7.80 mensili sulla scorta del doc. 10. In realtà quel documento

attesta non solo il premio per tale copertura assicurativa (secondo foglio), ma

anche un premio di fr. 46.50 mensili per la protezione giuridica (primo foglio).

Un simile esborso rientrerebbe di per sé nella

nozio­ne di fabbisogno minimo ‟allargatoˮ del diritto di famiglia

(analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid.

16a). Come si vedrà in appresso, tuttavia, il Pretore ha riconosciuto senza

giustificazione al marito costi di fr. 100.– mensili per il carburante dopo

avere già riconosciuto spese di trasferta per fr. 200.– mensili. Il tragitto da

__________ a __________ non giustificava tuttavia un'indennità più elevata di

fr. 250.– mensili, di modo che il premio assicurativo di fr. 46.50 mensili può

ritenersi compensato con l'ammontare di tale indennizzo.

d) In

merito alla garanzia ‟Swisscautionˮ per il contratto di locazione

senza deposito bancario, come si evince da una comunicazione della società

assicurativa, del 13 settembre 2019, l'importo di fr. 231.– annui su cui

si fonda l'appellante si riferiva al “premio forfettario d'iscrizione che copre

la garanzia d'affitto fino al 31 dicembre 2019”. Il premio annuo per gli anni

successivi ammonta a fr. 194.25 (doc. 11). Tenuto conto che il contributo

alimentare per la moglie decorre dal gennaio del 2020, giustamente il Pretore

non ha riconosciuto quindi nel fabbisogno minimo di AP 1 una spesa più elevata

di fr. 18.– mensili.

e) Per

quanto attiene ai costi d'automobile, il Pretore ha ritenuto le spese esposte

dal convenuto, di complessivi fr. 777.40 mensili riferiti all'uso di una

Mercedes-Benz “__________” acquistata do­po la separazione, “sproporzionate

alla luce della situazio­ne familiare, dei motivi (non dimostrati) addotti per

l'acquisto (verbale del 4 novembre 2019, pag. 2) e delle concrete necessità

d'utilizzo del veicolo”. Egli si è limitato così a riconoscere fr. 400.–

mensili per l'assicurazione, il leasing e l'imposta di circolazione, più fr.

100.– per il carburante e fr. 200.– per spese di trasferta. L'appellante ribadisce

la necessità di disporre di un veicolo più sicuro

della Smart, posseduta in precedenza, per compiere un “tragitto

giornaliero di 120 km d'autostrada”. Egli rivendica pertanto il costo del

leasing (fr. 567.05 mensili), il premio

dell'assicurazione RC (fr. 161.07 mensili) e l'imposta di circolazione (fr.

49.25

mensili).

Per

consolidata giurisprudenza l'inserimento della rata mensile di un leasing nel

fabbisogno minimo di un coniuge presuppone che questi non abbia la disponibilità

necessaria per l'acquisto del veicolo e che la vettura non appaia inutilmente

dispendio­sa (DTF 140 III 341 consid, 5.2 con rinvio; I CCA, sentenza inc.

11.2010.16

del 13 dicembre 2012, consid. 9a). In concreto si può forse convenire sul fatto che il tragitto

con una Smart “__________” fino a __________, quando il marito abitava __________,

potesse essere poco confortevole. Al momento di stipulare un leasing più

oneroso (da fr. 380.– a fr. 565.– mensili) il convenuto non poteva ignorare tuttavia che il mantenimento

della famiglia non sarebbe più stato assicurato. Il veicolo in

questione appare pertanto inutilmente costoso. L'interessato avrebbe dovuto procurarsi un'automobile di

categoria analoga a quella in uso alla moglie (una VW “__________”), la quale

costa fr. 560.85 mensili (fr. 380.– per il leasing, fr. 130.70 per il premio RC

e fr. 50.15 per l'imposta di circolazione), importo inserito dal Pretore nel

fabbisogno minimo di AO 1. Non si dimentichi poi che nel fabbisogno minimo

dell'appellante il Pretore ha incluso

fr. 200.– mensili per le spese di trasferta, oltre a fr. 53.50 mensili per

il carburante (sopra, consid. c), destinati al tragitto da __________ a __________

(circa 8 km), mentre alla moglie ha riconosciuto soli fr. 141.– mensili

per la trasfer­ta da __________ a __________ (oltre 20 km). Nel complesso il

convenuto non può quindi lamentarsi.

f) Per

quel che riguarda le rate di fr. 600.– mensili destinate al rimborso di un

prestito ottenuto dai genitori, il primo giudice ha ritenuto che la spesa non

sia prioritaria rispetto al mantenimento della famiglia, l'interessato non

avendo reso verosimile per altro di far fronte alla restituzione del mutuo. Oltre

a ciò, il debito riguarda “spese concernenti una casa di proprie­tà del marito

a __________ che non è abitata da nessuno e in relazione alla quale per il momento

non si computa un reddito da locazione”. L'appellante obietta che quel prestito

si è reso necessario in realtà per arredare il suo nuovo appartamento e per

sostenere le spese dell'abitazione coniugale come l'onere ipotecario, la luce e

il gas che la moglie non ha pagato. Il che può essere vero. In scritture private del 1° giugno 2017 e del 1°

agosto 2019 __________ I__________ e __________ B__________ hanno sostanzialmente

dichiarato di avere versato al figlio complessivi € 30 000.– per

‟far quadrare i conti per la conduzione familiare corrente, nonché a

fronteggiare gli impegni precedentemente assunti (leasing, ipoteca ecc)ˮ, come

pure per ‟anticipare tutte le spese inerenti alla (…) proprietà di __________

(doc. 6) e per consentire al figlio di arredare il nuovo appartamento (doc. 3).

Verosimile è altresì il rimborso del prestito mediante rate di fr. 600.–

mensili (ricevute di pagamento prodotte in appello).

Ciò premesso,

come ha sottolineato il Pretore (senza che l'appellante muova contestazioni al

riguardo), debiti privati non

possono essere fatti valere nel fabbisogno minimo di un coniuge solo perché

sussistono. Devono essere stati contratti prima della separazione o con

l'accordo dell'altro coniu­ge nel comune interesse della famiglia oppure devono

essere stati stipulati dai coniugi solidalmente, sempre che il bilancio familiare permetta di coprire la spesa (DTF

127.

III 292 a metà; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_926/2016 dell'11 agosto 2017

consid. 2.2.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre

2019.

consid. 8f). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, sicché la

decisione del Pretore si rivela corretta.

g) Per

quel che è delle

spese legali, l'appellante chiede che gli siano

riconosciuti fr. 200.– mensili “per parità di trattamento”. A parte il fatto però

che la pretesa è nuova, e quindi irricevibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC), l'attore non è assistito da un avvocato e

non deve pertanto far fronte a spese legali, né si giustifica di inserire nel

fabbisogno minimo di lui una spesa puramente virtuale per semplice parità di trattamento.

La scelta dell'attore di difendersi personalmente non legittima nemmeno lo

stralcio della spesa dal fabbisogno minimo della moglie, la quale può

legittimamente farsi patrocinare da un avvocato nel processo (art. 68 cpv. 1

CPC).

h) L'appellante

disconosce infine che

il contributo alimentare per un figlio non rientra

nel fabbisogno di un debitore alimentare né in quello di un genitore

affidatario (I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 6b

con rinvii). Al riguardo le sue rimostranze cadono dunque nel vuoto. Se ne

conclude che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo del­l'appellante determinato

dal Pretore in fr. 4944.– mensili merita conferma.

8.

Nelle

richieste di giudizio l'appellante chiede di ripartire il fabbisogno in denaro delle

figlie, così come gli assegni familiari, “in ragione della forza economica dei

coniugi”. Il contributo alimentare per le figlie tuttavia non può più essere

rimesso in discussione, l'appello presentato l'8 novembre 2019 da AP 1 essendo

stato dichiarato irricevibile su tal punto. Quanto all'assegno familiare, tale prestazione

non va cumulata al reddito del genitore che la riscuote, bensì dedotta dal

fabbisogno in denaro del figlio, nel quale è compresa (DTF 137 III 64 consid.

4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.131 del 18

febbraio 2020, consid. 4). In concreto non è dato di sapere chi percepisca gli

assegni familiari, i certificati di stipendio dei coniugi non contenendo alcuna

indicazione. Fossero incassati dall'istante, abilitata a postularne lo

stanziamento come lavoratrice dipendente (art. 13 LAFam) e come genitrice

affidataria (art. 7 cpv. 1 lett. a e c LAFam), essi non vanno cumulati ai

contributi di mantenimento che AP 1 è tenuto a erogare. In caso contrario AP 1

deve versarli in aggiunta.

9.

L'appellante

chiede infine di fissare il termine per il pagamento dei contributi alimentari fra

il 22 e il 25 di ogni mese anziché entro il 10, come ha stabilito il Pretore.

Ora, analogamente al contributo di mantenimento per i figli (art. 285 cpv. 3

CC), il contributo alimentare per un coniuge è dovuto – di regola – in via

anticipata, al­l'inizio del mese, per consentire al creditore di finanziare le proprie

spese sin da quel momento (Gloor/Spycher

in:

Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3

ad art. 126; cfr. anche Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n.

115.

ad art. 285 CC). A prescindere da ciò, nella fattispecie la richiesta dell'appellante

è ai limiti del pretesto, ove si pensi che nel decreto cautelare impugnato, dell'11

dicembre 2019, il Pretore ha imposto a AP 1 di versare il contributo per la

moglie entro il 10 gennaio 2020 per quel mese. E al momento della notifica

della decisione (13 dicembre 2019: sopra, consid. 1) il convenuto doveva ancora

ricevere lo stipendio del dicembre 2019, sicché non può seriamente sostenere di

non avere avuto sufficienti fondi per far fronte al proprio obbligo alimentare.

Se ne conclude che, privo di buon

diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.

10.

Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– nella prospettiva del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile il ricorrente può far

valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale

federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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