11.2019.145
Misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari, contributo di mantenimento per la moglie
2 aprile 2020Italiano23 min
(il 30 settembre 2005). Il marito è informatico alle dipendenze della __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.145
Lugano
2 aprile 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2019.68 (protezione dell'unione coniugale:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 9 ottobre 2019
da
AO
1
(già
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
statuendo sull'appello
presentato il 16 dicembre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore l'11 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1970) si sono sposati a __________ il 21
ottobre 1998. Dal matrimonio sono nati A__________, (l'11 dicembre 1999),
N__________ (il 22 ottobre 2002) e G__________
(il 30 settembre 2005). Il marito è informatico alle dipendenze della __________
SA di __________. La moglie lavora al 90% come assistente back office
per la A__________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel maggio 2019,
quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n.
1408 RFD, proprietà della moglie) per trasferirsi prima dai suoi genitori a __________ e poi, dall'agosto 2019, in un
appartamento a __________.
B. Il 9 ottobre 2019 AO 1
si è rivolta al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere – già
in via cautelare – l'autorizzazione
a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento di N__________
e G__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1595.– mensili per
ogni figlia (assegni familiari compresi) dal giugno 2019. Essa ha chiesto
inoltre l'edizione di svariata documentazione dal marito in virtù dell'art. 170
CC e ha instato
per una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, quanto meno, per il gratuito patrocinio.
C. Nella sua risposta
del 24 ottobre 2019 AP 1 ha aderito
alla richiesta di vita separata, all'affidamento di N__________ e G__________ alla
madre, riservato il suo diritto di visita, e all'attribuzione dell'alloggio coniugale
alla moglie, salvo chiedere la vendita del fondo e la suddivisione a metà del
ricavo. Per le figlie il convenuto ha offerto un contributo alimentare imprecisato,
previa deduzione delle loro prevedibili entrate, chiedendo inoltre di imputare sui
contributi alimentari la somma di fr. 19 563.85 da lui già versata “per costi diretti di pertinenza
della moglie”. Infine egli ha sollecitato il beneficio del gratuito
patrocinio.
D. All'udienza
del 4 novembre 2019, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio
sulle misure di protezione, le parti hanno mantenuto le loro domande.
L'istruttoria è cominciata seduta stante. Con decreto cautelare emesso a
verbale quello stesso giorno “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato AP
1 a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie,
uno di fr. 958.– mensili per N__________ e uno di fr. 1135.– mensili per G__________,
assegni familiari non compresi.
E. Adita mediante appello
dell'8 novembre 2019 da AP 1, con decisione del 28 novembre 2019 questa Camera ha
annullato il decreto cautelare testé citato per quanto riguarda il
contributo
alimentare in favore della moglie e ha rinviato gli atti
al Pretore perché
emanasse su tal punto un giudizio motivato (inc. 11.2019.129). Un ricorso in
materia civile presentato da AP 1 contro
tale decisione è stato respinto dal Tribunale
federale nella misura in cui era
ammissibile con sentenza 5A_1060/2019 dell'8 gennaio 2020.
F. Statuendo sul rinvio,
con decreto cautelare emesso l'11 dicembre 2019, sempre “nelle more istruttorie”,
il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 286.50 mensili entro il 10 di ogni mese, la prima volta entro il 10
gennaio 2020. Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate
ripetibili.
G. Contro il decreto
cautelare appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del
16 dicembre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
esonerarlo da qualsiasi contributo alimentare per la moglie, di ripartire il contributo
di mantenimento per le figlie tra i genitori “salvaguardando la copertura del
suo fabbisogno personale” e di far corrispondere il termine di pagamento dei
contributi alimentari al momento del ricevimento dello stipendio (tra il 22 e il
25 del mese). ll memoriale non è
stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela
dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC).
Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto
modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),
essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III
417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare
riguardi controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile solo se
il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'entità del contributo
alimentare in favore della moglie (fr. 286.50 mensili) in discussione davanti al Pretore, di
durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale
federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il
decreto cautelare è stato notificato al convenuto il 13 dicembre 2019
(tracciamento degli invii n. 98.__________). Introdotto il 17 dicembre
successivo (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Al rimedio giuridico
AP 1 acclude quattro ricevute di pagamento del 1° settembre, del 1° ottobre, del
1° novembre e del 1° dicembre 2019 inerenti alla restituzione rateale di un
prestito ottenuto dai genitori, richiamando altresì la documentazione allegata
al suo precedente appello dell'8 novembre 2019. Come si è spiegato nella sentenza
del 28 novembre 2019, nondimeno, 16 dei 19 documenti figurano già nel fascicolo
trasmesso a que-sta Camera dal Pretore, onde l'inutilità del richiamo. Due
altri documenti sono nuovi, ma l'interessato non pretende che fosse impossibile
sottoporli al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto
delle circostanze. Non soccorrono dunque i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC
per versarli agli atti. L'ultimo documento, del 10 novembre 2019, è successivo
invece al decreto del Pretore ed è di per sé proponibile (doc. 60), ma riguarda
la figlia N__________, il cui contributo alimentare non è più in discussione.
Quanto alle ricevute di pagamento, fossero anche ricevibili, esse non sono di
ausilio per il giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 5f).
3.
Litigioso rimane unicamente
il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il
Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in
fr. 7478.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4944.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1100.–,
spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 540.–, pasti fuori
casa fr. 242.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 7.80, assicurazione per la cauzione dell'appartamento ‟Swisscautionˮ fr. 18.–,
spese di trasferta fr. 200.–, ‟ass. auto; leasing e imp. circ. autoˮ fr.
400.–, carburante fr. 100.–, premio dell'assicurazione sulla vita fr.
167.30, premio dell'assicurazione ‟terzo pilastroˮ fr. 519.–, onere
fiscale fr. 300.–).
Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il
reddito in fr. 3558.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3690.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
onere ipotecario [già dedotta la quota
compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie] e costi del gas fr. 366.–, pasti fuori casa fr. 242.–, premio della cassa
malati fr. 544.60, assicurazione responsabilità
civile e dell'economia domestica fr. 135.85, leasing fr. 380.–, assicurazione
responsabilità civile dell'automobile fr. 130.70, imposta di circolazione
fr. 50.15, spese di trasferta fr. 141.–, spese legali fr. 200.–,
onere fiscale fr. 150.–).
Per quel che riguarda i
fabbisogni in denaro delle figlie, il Pretore li ha stabiliti in fr. 958.–
mensili per N__________ e in fr. 1135.– mensili per G__________, come nel
precedente decreto cautelare (al riguardo confermato in appello). Nelle condizioni descritte, dedotto dal totale dei
redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo giudice ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare
di fr. 309.– mensili, onde un contributo alimentare per la moglie
di fr. 286.50 mensili.
4.
L'appellante non
contesta il reddito della moglie di fr. 3558.– mensili per un'attività al 90%, ma
chiede di imputare alla medesima un'entrata di fr. 4200.– mensili
corrispondente a quanto essa guadagnerebbe lavorando a tempo pieno. Sostiene che
l'istante ha anch'essa
l'obbligo di lavorare al 100% “al fine di contribuire al mantenimento delle
figlie” e fa valere di avere egli medesimo rinunciato, proprio in tale ottica, all'offerta
del suo datore di lavoro, che gli proponeva di ridurre il grado d'occupazione. Egli
pretende così che qualora alla moglie sia riconosciuto un reddito al 90%,
analogo trattamento vada riservato anche a lui.
a) Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di
riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela
dell'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato
più volte che fino al passaggio in giudicato
della relativa decisione continua a sussistere fra i coniugi il dovere
di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC. Per principio i coniugi continuano quindi ad
assolvere anche dopo la separazione i ruoli assunti durante la vita in comune, ruoli
che hanno conferito all'unione una determinata struttura. Nondimeno, la
giurisprudenza correlata all'art.
176.
cpv. 1 n. 1 CC dispone che a tre condizioni cumulative un coniuge professionalmente
inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a riprendere o a estendere
un'attività lucrativa già durante
una procedura a tutela dell'unione coniugale: quando non sia possibile
attingere a un'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a
sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione
(compresi quelli della sostanza) non bastino per finanziare due economie
domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e
quando la ripresa o
l'estensione
di un'attività lucrativa da parte del coniuge in questione sia compatibile con
la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale
e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012
pag. 794 consid. 2 con richiami).
b) Nella
fattispecie AO 1 lavora al 90% per la A__________ SA
di __________ e percepisce uno stipendio di fr. 3558.– mensili. Essa
ha giustificato tale grado d'occupazione con la necessità di assicurare parallelamente
il governo della casa, le
trattative per la vendita della stessa e la cura cure delle figlie (replica,
pag. 3 lett. b). Ora, in concreto il bilancio familiare registra
un'eccedenza. Per prassi costante quindi un genitore affidatario può essere tenuto
a intraprendere un'attività lucrativa a tempo pieno solo dal 16° compleanno del
figlio cadetto a lui affidato (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.104
del 27 dicembre 2019 consid. 6c). E nel caso
specifico la figlia cadetta, G__________, ha 14 anni. Ne segue che all'interessata non può (ancora)
essere imposta un'attività lucrativa a tempo pieno.
c) Non si disconosce che
il contratto di
lavoro prodotto dall'istante prevede uno stipendio di fr. 4200.–
mensili per un'attività al 100% (doc. B). Sta di fatto che dal 1° febbraio
2019, quando i coniugi vivevano ancora insieme, il datore di lavoro ha concesso
a AO 1 una riduzione del grado d'occupazione
al 90% con uno stipendio di
fr. 3780.– mensili (doc. P). E a un sommario esame non si ravvisano estremi per scostarsi da tale reddito.
d) Quanto
alla richiesta di ridurre al 90% il suo reddito per beneficiare dello stesso
trattamento riservato alla moglie, l'appellante non può essere seguito. Per
tacere del fatto che in tal caso il bilancio familiare finirebbe in ammanco, contrariamente
alla moglie il convenuto non è un genitore affidatario e non deve occuparsi
quotidianamente delle figlie. Non può pretendere pertanto di ridurre unilateralmente
il proprio guadagno.
5.
Per
quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 7036.18 e non solo a fr. 4944.– mensili. Egli chiede che nel calcolo siano
inclusi il costo del posteggio (fr. 125.– mensili), il premio dell'assicurazione
protezione giuridica (fr. 46.50 mensili), le rate per il rimborso di un prestito
ottenuto dai genitori (fr. 600.–mensili) e un'indennità per spese legali (fr.
200.– mensili). Si duole inoltre che il Pretore abbia ridotto le sue spese
d'automobile da fr. 777.37 a fr. 400.– mensili e il premio dell'assicurazione
‟Swisscautionˮ da fr. 20.– a fr. 18.– mensili. Infine egli fa valere
che nel suo fabbisogno minimo vanno considerati i contributi di mantenimento
per le figlie N__________ e G__________, di complessivi fr. 2093.– mensili. Le censure
vanno esaminate singolarmente.
a) In
concreto l'appellante non discute il metodo di calcolo applicato dal Pretore per definire i contributi di
mantenimento nella procedura a tutela dell'unione coniugale, metodo consistente
nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno familiare (fabbisogni
minimi dei coniugi e fabbisogni in denaro dei figli), suddividendo l'eccedenza
a metà. Il fabbisogno minimo dei coniugi va definito secondo il minimo esistenziale
del diritto esecutivo, ma se le condizioni economiche consentono qualche
margine si può aggiungere a tale minimo – per esempio – il premio di
un'assicurazione complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte
scadute e correnti) e l'eventuale rata del leasing, ove si tratti di un veicolo
di natura impignorabile (DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che
sia reso verosimile, il premio per un'assicurazione
dell'economia domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile,
per l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita,
per una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno minimo “allargato”).
Se le parti si trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno
minimo rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339
consid. 4.2.3; RtiD
II-2017
pag. 778 consid. 6b; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28
gennaio 2019 consid. 12b).
b) Per
quel che è del posteggio, il Pretore non ha riconosciuto la spesa di fr. 125.–
mensili perché “non dimostrata”. L'appellante ammette che all'inizio della
procedura tale esborso non era reso verosimile, ma fa notare che la moglie non l'ha
contestato e che, comunque sia, il costo risulta dalla documentazione acclusa
al suo precedente appello dell'8 novembre 2019 (inc. 11.2019.129). Se non che, contrariamente
all'opinione dell'interessato, l'istante ha esplicitamente contestato quella
spesa, ‟non essendovi prova agli atti della pigione del posteggio”
(replica, pag. 8 a metà). Per di più, il contratto di locazione esibito al
Pretore indicava unicamente una pigione di fr. 1000.– mensili e un acconto
spese di fr. 150.– mensili, per un totale di fr. 1250.– mensili, senza cenno ad
alcun posteggio (doc. 2, 2° foglio). È vero che all'appello dell'8 novembre
2019.
l'interessato ha allegato una polizza di versamento in favore del locatore
per complessivi fr. 1375.–, corrispondenti al canone di locazione, alle spese
accessorie e al costo di un “posteggio interno” di fr. 125.–, come risulta dalla
copia del contratto di locazione prodotta con tale appello. Il problema è che,
come detto (consid. 2), tali documenti non sono stati sottoposti al Pretore e
non possono essere esibiti per la prima volta in questa sede. Alla manchevolezza,
in altri termini, non può rimediarsi ora.
c) Riguardo
al premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile, il Pretore l'ha
accertato in fr. 7.80 mensili sulla scorta del doc. 10. In realtà quel documento
attesta non solo il premio per tale copertura assicurativa (secondo foglio), ma
anche un premio di fr. 46.50 mensili per la protezione giuridica (primo foglio).
Un simile esborso rientrerebbe di per sé nella
nozione di fabbisogno minimo ‟allargatoˮ del diritto di famiglia
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid.
16a). Come si vedrà in appresso, tuttavia, il Pretore ha riconosciuto senza
giustificazione al marito costi di fr. 100.– mensili per il carburante dopo
avere già riconosciuto spese di trasferta per fr. 200.– mensili. Il tragitto da
__________ a __________ non giustificava tuttavia un'indennità più elevata di
fr. 250.– mensili, di modo che il premio assicurativo di fr. 46.50 mensili può
ritenersi compensato con l'ammontare di tale indennizzo.
d) In
merito alla garanzia ‟Swisscautionˮ per il contratto di locazione
senza deposito bancario, come si evince da una comunicazione della società
assicurativa, del 13 settembre 2019, l'importo di fr. 231.– annui su cui
si fonda l'appellante si riferiva al “premio forfettario d'iscrizione che copre
la garanzia d'affitto fino al 31 dicembre 2019”. Il premio annuo per gli anni
successivi ammonta a fr. 194.25 (doc. 11). Tenuto conto che il contributo
alimentare per la moglie decorre dal gennaio del 2020, giustamente il Pretore
non ha riconosciuto quindi nel fabbisogno minimo di AP 1 una spesa più elevata
di fr. 18.– mensili.
e) Per
quanto attiene ai costi d'automobile, il Pretore ha ritenuto le spese esposte
dal convenuto, di complessivi fr. 777.40 mensili riferiti all'uso di una
Mercedes-Benz “__________” acquistata dopo la separazione, “sproporzionate
alla luce della situazione familiare, dei motivi (non dimostrati) addotti per
l'acquisto (verbale del 4 novembre 2019, pag. 2) e delle concrete necessità
d'utilizzo del veicolo”. Egli si è limitato così a riconoscere fr. 400.–
mensili per l'assicurazione, il leasing e l'imposta di circolazione, più fr.
100.– per il carburante e fr. 200.– per spese di trasferta. L'appellante ribadisce
la necessità di disporre di un veicolo più sicuro
della Smart, posseduta in precedenza, per compiere un “tragitto
giornaliero di 120 km d'autostrada”. Egli rivendica pertanto il costo del
leasing (fr. 567.05 mensili), il premio
dell'assicurazione RC (fr. 161.07 mensili) e l'imposta di circolazione (fr.
49.25
mensili).
Per
consolidata giurisprudenza l'inserimento della rata mensile di un leasing nel
fabbisogno minimo di un coniuge presuppone che questi non abbia la disponibilità
necessaria per l'acquisto del veicolo e che la vettura non appaia inutilmente
dispendiosa (DTF 140 III 341 consid, 5.2 con rinvio; I CCA, sentenza inc.
11.2010.16
del 13 dicembre 2012, consid. 9a). In concreto si può forse convenire sul fatto che il tragitto
con una Smart “__________” fino a __________, quando il marito abitava __________,
potesse essere poco confortevole. Al momento di stipulare un leasing più
oneroso (da fr. 380.– a fr. 565.– mensili) il convenuto non poteva ignorare tuttavia che il mantenimento
della famiglia non sarebbe più stato assicurato. Il veicolo in
questione appare pertanto inutilmente costoso. L'interessato avrebbe dovuto procurarsi un'automobile di
categoria analoga a quella in uso alla moglie (una VW “__________”), la quale
costa fr. 560.85 mensili (fr. 380.– per il leasing, fr. 130.70 per il premio RC
e fr. 50.15 per l'imposta di circolazione), importo inserito dal Pretore nel
fabbisogno minimo di AO 1. Non si dimentichi poi che nel fabbisogno minimo
dell'appellante il Pretore ha incluso
fr. 200.– mensili per le spese di trasferta, oltre a fr. 53.50 mensili per
il carburante (sopra, consid. c), destinati al tragitto da __________ a __________
(circa 8 km), mentre alla moglie ha riconosciuto soli fr. 141.– mensili
per la trasferta da __________ a __________ (oltre 20 km). Nel complesso il
convenuto non può quindi lamentarsi.
f) Per
quel che riguarda le rate di fr. 600.– mensili destinate al rimborso di un
prestito ottenuto dai genitori, il primo giudice ha ritenuto che la spesa non
sia prioritaria rispetto al mantenimento della famiglia, l'interessato non
avendo reso verosimile per altro di far fronte alla restituzione del mutuo. Oltre
a ciò, il debito riguarda “spese concernenti una casa di proprietà del marito
a __________ che non è abitata da nessuno e in relazione alla quale per il momento
non si computa un reddito da locazione”. L'appellante obietta che quel prestito
si è reso necessario in realtà per arredare il suo nuovo appartamento e per
sostenere le spese dell'abitazione coniugale come l'onere ipotecario, la luce e
il gas che la moglie non ha pagato. Il che può essere vero. In scritture private del 1° giugno 2017 e del 1°
agosto 2019 __________ I__________ e __________ B__________ hanno sostanzialmente
dichiarato di avere versato al figlio complessivi € 30 000.– per
‟far quadrare i conti per la conduzione familiare corrente, nonché a
fronteggiare gli impegni precedentemente assunti (leasing, ipoteca ecc)ˮ, come
pure per ‟anticipare tutte le spese inerenti alla (…) proprietà di __________
(doc. 6) e per consentire al figlio di arredare il nuovo appartamento (doc. 3).
Verosimile è altresì il rimborso del prestito mediante rate di fr. 600.–
mensili (ricevute di pagamento prodotte in appello).
Ciò premesso,
come ha sottolineato il Pretore (senza che l'appellante muova contestazioni al
riguardo), debiti privati non
possono essere fatti valere nel fabbisogno minimo di un coniuge solo perché
sussistono. Devono essere stati contratti prima della separazione o con
l'accordo dell'altro coniuge nel comune interesse della famiglia oppure devono
essere stati stipulati dai coniugi solidalmente, sempre che il bilancio familiare permetta di coprire la spesa (DTF
127.
III 292 a metà; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_926/2016 dell'11 agosto 2017
consid. 2.2.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre
2019.
consid. 8f). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, sicché la
decisione del Pretore si rivela corretta.
g) Per
quel che è delle
spese legali, l'appellante chiede che gli siano
riconosciuti fr. 200.– mensili “per parità di trattamento”. A parte il fatto però
che la pretesa è nuova, e quindi irricevibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC), l'attore non è assistito da un avvocato e
non deve pertanto far fronte a spese legali, né si giustifica di inserire nel
fabbisogno minimo di lui una spesa puramente virtuale per semplice parità di trattamento.
La scelta dell'attore di difendersi personalmente non legittima nemmeno lo
stralcio della spesa dal fabbisogno minimo della moglie, la quale può
legittimamente farsi patrocinare da un avvocato nel processo (art. 68 cpv. 1
CPC).
h) L'appellante
disconosce infine che
il contributo alimentare per un figlio non rientra
nel fabbisogno di un debitore alimentare né in quello di un genitore
affidatario (I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 6b
con rinvii). Al riguardo le sue rimostranze cadono dunque nel vuoto. Se ne
conclude che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo dell'appellante determinato
dal Pretore in fr. 4944.– mensili merita conferma.
8.
Nelle
richieste di giudizio l'appellante chiede di ripartire il fabbisogno in denaro delle
figlie, così come gli assegni familiari, “in ragione della forza economica dei
coniugi”. Il contributo alimentare per le figlie tuttavia non può più essere
rimesso in discussione, l'appello presentato l'8 novembre 2019 da AP 1 essendo
stato dichiarato irricevibile su tal punto. Quanto all'assegno familiare, tale prestazione
non va cumulata al reddito del genitore che la riscuote, bensì dedotta dal
fabbisogno in denaro del figlio, nel quale è compresa (DTF 137 III 64 consid.
4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.131 del 18
febbraio 2020, consid. 4). In concreto non è dato di sapere chi percepisca gli
assegni familiari, i certificati di stipendio dei coniugi non contenendo alcuna
indicazione. Fossero incassati dall'istante, abilitata a postularne lo
stanziamento come lavoratrice dipendente (art. 13 LAFam) e come genitrice
affidataria (art. 7 cpv. 1 lett. a e c LAFam), essi non vanno cumulati ai
contributi di mantenimento che AP 1 è tenuto a erogare. In caso contrario AP 1
deve versarli in aggiunta.
9.
L'appellante
chiede infine di fissare il termine per il pagamento dei contributi alimentari fra
il 22 e il 25 di ogni mese anziché entro il 10, come ha stabilito il Pretore.
Ora, analogamente al contributo di mantenimento per i figli (art. 285 cpv. 3
CC), il contributo alimentare per un coniuge è dovuto – di regola – in via
anticipata, all'inizio del mese, per consentire al creditore di finanziare le proprie
spese sin da quel momento (Gloor/Spycher
in:
Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3
ad art. 126; cfr. anche Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n.
115.
ad art. 285 CC). A prescindere da ciò, nella fattispecie la richiesta dell'appellante
è ai limiti del pretesto, ove si pensi che nel decreto cautelare impugnato, dell'11
dicembre 2019, il Pretore ha imposto a AP 1 di versare il contributo per la
moglie entro il 10 gennaio 2020 per quel mese. E al momento della notifica
della decisione (13 dicembre 2019: sopra, consid. 1) il convenuto doveva ancora
ricevere lo stipendio del dicembre 2019, sicché non può seriamente sostenere di
non avere avuto sufficienti fondi per far fronte al proprio obbligo alimentare.
Se ne conclude che, privo di buon
diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.
10.
Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello
non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.
11.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– nella prospettiva dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile il ricorrente può far
valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale
federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).