11.2019.33
Divorzio su azione di un coniuge: ripartizione del contributo di mantenimento in caso di custodia alternata del figlio
16 marzo 2020Italiano16 min
di suddividere a metà le prestazioni d'uscita da loro maturate in costanza di matrimonio
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.33
Lugano
16 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2016.59 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 16 dicembre 2016
da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 26 febbraio
2019 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore il
31 gennaio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AO 1 (entrambi del 1967),
cittadini spagnoli, si sono sposati a __________ (__________) il 4 gennaio 1991.
Dal matrimonio sono nati Al__________, il 21 dicembre 1994, e A__________,
l'8 settembre 2003. Il marito, operaio, è alle dipendenze dell'impresa di
costruzioni __________ SA di __________. La moglie lavora come custode a metà
tempo di un palazzo e, per un altro 20%, come addetta alle pulizie nella scuola media di __________.
Fatti
I coniugi si sono separati il 1° novembre 2013, quando AP 1 ha lasciato
l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento preso in locazio-
ne, sempre a __________,
dove è andato a vivere con la sua compagna.
B. Il 16 dicembre 2016 AP
1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, chiedendo di affidare
A__________ congiuntamente ai genitori (una settimana ciascuno), di fissare il
domicilio di lui presso la madre, di lasciare l'autorità parentale in comune,
di obbligare i coniugi a provvedere autonomamente al mantenimento del figlio e
di suddividere a metà le prestazioni d'uscita da loro maturate in costanza di matrimonio
presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. All'udienza
di conciliazione, del 27 marzo 2017, le parti non si sono accordate sugli
effetti del divorzio. Il Pretore ha assegnato così a AO 1 un termine di 30 giorni
per presentare il memoriale di risposta.
C. Nella sua risposta
del 9 maggio 2017 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento
congiunto di A__________, alla custodia
alternata del figlio con domicilio presso di lei e all'esercizio in comune dell'autorità parentale. Ha
proposto nondimeno di compensare le spettanze previdenziali accumulate dai
coniugi durante il matrimonio e ha postulato un contributo alimentare di
fr. 900.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi), come
pure la partecipazione del marito a tutte le spese straordinarie per il figlio preventivamente
stabilite con l'aiuto del curatore. Inoltre essa ha sollecitato un contributo
alimentare per sé di fr. 1000.– mensili indicizzati fino al pensionamento
e una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha
replicato l'8 giugno 2017, respingendo le domande della convenuta. Quest'ultima
ha duplicato il 14 settembre successivo, confermando le sue pretese.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 25 ottobre 2018 l'attore ha
ribadito le richieste iniziali, tranne offrire subordinatamente un contributo
alimentare di fr. 300.– mensili per A__________. In un allegato conclusivo di
quel medesimo giorno la convenuta ha riaffermato le domande formulate con la
risposta, cifrando in fr. 44 400.–
la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni e proponendo che la cassa
pensione del marito versasse alla propria l'ammontare di fr. 36 145.–.
E. Statuendo con
sentenza del 31 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato
il marito a versare alla moglie fr. 28 183.75
in liquidazione del regime dei beni (gli immobili in Spagna rimanendo esclusi
dal calcolo), ha affidato A__________ ai genitori una settimana ciascuno, ha
lasciato l'autorità parentale in comune, ha fissato il domicilio del figlio
presso la madre, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per A__________
di fr. 1325.– mensili fino al 16° compleanno
(8 settembre 2019) e di fr.
1275.– mensili in seguito (assegni familiari non compresi), ha attribuito gli
accrediti per compiti educativi dal 18 maggio 2016 ai genitori in ragione di
metà ciascuno (art. 52f
bis OAVS) e ha stabilito in
fr. 36 145.– l'importo che l'istituto
previdenziale del marito avrebbe dovuto trasferire a quello della moglie. Le
spese processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 febbraio
2019 nel quale postula la riduzione del contributo alimentare per A__________ a
fr. 825.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 775.– mensili dopo di
allora (assegni familiari non compresi). Nelle sue osservazioni del 2 maggio
2019 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 16
maggio 2019 l'attore ha ribadito la propria posizione e il 20 maggio successivo
ha comunicato a questa Camera che la sua convivente è partita definitivamente per
la Spagna il 18 aprile 2019. Con una duplica spontanea del 28 maggio 2019 la
convenuta ha riaffermato il proprio punto
di vista.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti al Pretore rimaneva litigioso
l'intero contributo alimentare di fr. 900.– mensili per il figlio fino alla
maggiore età (8 settembre 2021). Quanto alla tempestività del ricorso, la
sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 1° febbraio 2019 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 26 febbraio 2019, l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2.
L'attore acclude all'appello fotocopia di un certificato medico del 6
febbraio 2019 in cui il dott. __________ C__________ della
Clinica __________ di __________ attestava che la compagna dell'appellante era ricoverata
nella struttura dal 17 dicembre 2018 e lì sarebbe rima-sta “fino a data al
momento indeterminata”. Il 20 maggio 2019 egli ha fatto seguire poi copia
della notifica con cui la compagna ha annunciato il 17 aprile 2019 al Comune di
__________ la partenza definitiva per la Spagna. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se
vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non
era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi all'emanazione della
sentenza impugnata e prodotti senza indugio, i documenti in questione sono di
conseguenza ricevibili. Circa la loro rilevanza per la decisione, si dirà in
appresso (consid. 4f).
3.
Litigioso
rimane unicamente, in appello, il contributo alimentare per il figlio. Gli
altri effetti del divorzio sono passati in giudicato. Per determinare tale
contributo il Pretore ha determinato anzitutto il fabbisogno in denaro di A__________
sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018), stimandolo in fr. 1325.– mensili fino ai 16 anni (8 settembre 2019) e in fr.
1275.– mensili dopo di allora (senza assegni familiari, percepiti dal
padre), dopo avere sostituito il
costo dell'alloggio e il
premio della cassa malati previsti dalle citate raccomandazioni con le spese
effettive.
Ciò
premesso, il primo giudice ha calcolato il reddito netto dell'attore in
fr. 5200.– mensili (senza
assegni familiari) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3054.50
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente
fr. 850.–, pigione fr. 1000.– [già dedotta la quota compresa nel
fabbisogno in denaro del figlio], pasti fuori casa
fr. 225.–, premio della cassa malati fr. 305.45, assicurazione responsabilità civile privata e
dell'economia domestica fr. 36.–, assicurazione dello scooter fr. 14.65,
imposta di circolazione dello scooter fr. 8.40, carburante per il tragitto
da casa al lavoro fr. 80.–, “onere finanziario per la figlia maggiorenne Al__________”
fr. 485.–, imposte fr. 50.–). Egli ha constatato così che rispetto al
fabbisogno minimo AP 1 conserva un margine disponibile di fr. 2145.– mensili (arrotondati).
Per quanto riguarda la
convenuta, il Pretore ha accertato ch'essa lavora al 70% e consegue un reddito
netto di fr. 2956.35 mensili (fr. 2221.25 mensili come custode, fr. 735.10
mensili come addetta alle pulizie) a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 2815.75 (recte: fr. 2809.75) mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1350.–, pigione fr. 1108.– [già dedotta la
quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati
fr. 267.40, assicurazione
responsabilità civile privata fr. 13.85, assicurazione dell'automobile
fr. 42.75, imposta di circolazione fr. 27.75). Le rimane perciò un margine
disponibile di fr. 140.60 (recte: fr. 146.60) mensili. E siccome essa è
in grado di finanziare da sé il proprio fabbisogno minimo, il Pretore ha escluso
ogni contributo di accudimento.
Nelle circostanze
descritte il primo giudice ha posto il mantenimento di A__________ interamente
a carico dell'attore, in grado di stanziare agevolmente fr. 1325.– mensili fino ai 16 anni del figlio (8 settembre
2019) e fr. 1275.– mensili dopo di allora, beneficiando pur sempre di un
margine residuo di fr. 820.– mensili, rispettivamente di fr. 870.– mensili,
“ben superiore” a quello che registra la convenuta.
4.
L'appellante chiede di
ridurre il contributo alimentare per A__________ a fr. 825.– mensili fino al 16° compleanno e a fr.
775.– mensili da allora in poi, assegni familiari non compresi. Egli si duole
in primo luogo di dover versare per il figlio un contributo alimentare che include
l'intero costo del vitto quando in virtù della custodia alternata fra genitori egli
deve già provvedere al vitto di tasca propria durante le due settimane mensili
che il figlio trascorre con lui. L'attore lamenta inoltre di dover assumere “una
serie di altre spese già comprese nel contributo versato alla madre in favore
del figlio, come una parte dei vestiti, del tempo libero e dei mezzi di trasporto”.
A suo parere perciò il contributo alimentare fissato dal Pretore va ridotto di
almeno fr. 500.– mensili e fissato in fr. 825.– mensili fino al 16°
compleanno del figlio, rispettivamente in fr. 775.– mensili dopo di
allora.
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha definito il fabbisogno in denaro di A__________
sulla base della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa
Camera si ispira per prassi invalsa, la quale prevede per un figlio unico di
età compresa fra 13 e 18 anni un totale di fr. 1785.– mensili, assegni
familiari inclusi. In tale cifra il primo giudice ha sostituito correttamente
il costo dell'alloggio (fr. 560.– mensili secondo la tabella) con un sesto
della pigione effettiva pagata da ciascun genitore (fr. 422.– mensili: fr.
200.– l'attore, fr. 222.– la convenuta)
e il premio della cassa malati (fr. 110.– mensili secondo tabella) con
quello effettivamente versato dalla convenuta per il figlio (fr. 148.35 mensili).
A torto invece egli ha tolto dal fabbisogno in denaro di A__________, senza
alcuna giustificazione e senza che sia dato di capire perché, i costi previsti
dalla tabella per la salute (fr. 160.– mensili), i quali coprono le spese
farmaceutiche, oculistiche, dentistiche, mediche e ospedaliere, come pure
quelle per la cura del corpo e dell'igiene personale. Ne segue che il
fabbisogno in denaro di A__________ ammonta in realtà a fr. 1685.35 mensili.
Dedotti gli assegni familiari (fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno,
fr. 250.– mensili in seguito), il fabbisogno in denaro del figlio si
attestava così a fr. 1485.35 mensili fino al 16° compleanno e a fr. 1435.35
mensili dopo di allora.
b) Dandosi
nella fattispecie una custodia alternata in uguali proporzioni (una settimana
il padre, una settimana la madre), ogni genitore è chiamato – per principio – a
farsi carico paritariamente del mantenimento del figlio per il tempo durante il
quale il figlio gli è affidato. Se non che, in concreto talune poste del
fabbisogno in denaro di A__________ non sono assunte dai genitori nella stessa
misura: il costo dell'alloggio è a carico dell'attore per fr. 200.– mensili e a
carico della convenuta per fr. 222.– mensili, mentre il premio della cassa
malati è a carico della sola madre, cui è intestata la polizza assicurativa (doc.
F, allegato). Ne segue che il mantenimento del figlio gravava su AP 1 per fr. 657.50
mensili fino al 16° compleanno e continua a gravare per fr. 632.50 mensili dopo
di allora, mentre gravava su AO 1 per fr. 827.85 mensili fino al 16° compleanno
e continua a gravare per fr. 802.85 mensili dopo di allora.
c) Il
problema è che con un margine disponibile di fr. 146.60 mensili (non contestati
dall'appellante), l'interessata non è in grado di finanziare il mantenimento
del figlio sull'arco delle due settimane durante le quali A__________ le è
affidato. A tale proposito occorre in ogni modo una precisazione: fino al
passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (e non solo fino al
passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i contributi di
mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto
provvisionale o – come in concreto –
da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione
coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018, consid, 14). Nel caso in esame A__________
ha compiuto 16 anni l'8 settembre 2019. Ai fini dell'attuale giudizio resta attuale
unicamente, perciò, il contributo di mantenimento dai 16 anni in poi.
d) Rimane
da esaminare in che misura l'appellante vada chiamato a finanziare il
mantenimento del figlio, ciò che la convenuta non è in grado di assicurare
quando A__________ le è affidato. L'appellante non contesta – come detto – che AO
1.
conservi un margine disponibile di appena fr. 146.60 mensili rispetto al
fabbisogno minimo. Fa valere tuttavia che dal 16° compleanno del figlio essa avrebbe
potuto aumentare il proprio grado d'occupazione dal 70 al 100%, come il
Pretore ha rilevato di scorcio nella sentenza impugnata (consid. 10.3), e
guadagnare almeno fr. 4000.– mensili. La convenuta non nega di poter
estendere la propria attività lucrativa né mette in dubbio che secondo
giurisprudenza un genitore affidatario può essere tenuto – di regola – a portare
a tempo pieno un impiego a tempo parziale dacché il figlio cadetto compie 16
anni (da ultimo: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). A suo parere tuttavia, “dovesse
conseguire un reddito maggiore (che visto l'attuale tasso di occupazione non
potrà che essere di qualche centinaio di franchi in più), la stessa avrà il
diritto di poter beneficiare dapprima in prima persona di un tale agio minimo,
al pari del marito” (osservazioni all'appello, pag. 4).
e) L'argomentazione
che precede non può essere condivisa. Intanto la convenuta non può pretendere
che per il mantenimento di A__________ l'attore le versi più di quanto occorre
per le due settimane di affidamento (fr. 802.85 mensili). Inoltre essa trascura
che, dovesse aumentare la propria attività lucrativa dal 70 al 100%, potrebbe
guadagnare attorno ai fr. 4000.– mensili (e non solo “qualche centinaio di
franchi in più”). Tutto ponderato, di
conseguenza, il contributo alimentare di fr. 775.– mensili offerto
dall'appellante appare equo. L'attore rimane infatti, dopo avere sopperito con
mezzi propri per fr. 1407.50 complessivi (fr. 632.50 più fr. 775.– di contributo) al
mantenimento del figlio (fabbisogno in denaro di fr. 1435.35 mensili), con un margine di circa fr. 735.–
mensili. La convenuta deve provvedere al mantenimento di A__________ per la
differenza di fr. 27.85 mensili e rimane con circa fr. 115.– mensili, ma
qualora lavorasse a tempo pieno potrebbe conseguire un margine di almeno fr. 1160.–
mensili. AO 1 va rimessa pertanto alle sue responsabilità.
f) Se
ne conclude che per quanto riguarda il contributo alimentare in favore del
figlio la sentenza impugnata si rivela arbitraria, l'importo essendo stato
calcolato come se A__________ fosse affidato esclusivamente alla madre. La
fondatezza dell'appello rende superfluo poi vagliare l'assunto dell'attore, il
quale
fa valere che nel frattempo la sua compagna è definitivamente partita per la
Spagna, di modo che nel fabbisogno di lui va inserito il minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) e non più
la metà del minimo esistenziale per coppia (fr. 850.– mensili) riconosciuto dal
Pretore. Lo stesso appellante offrendo un contributo alimentare per il figlio
di fr. 775.– mensili, calcolare il nuovo fabbisogno minimo di lui non sarebbe
di alcuna utilità pratica.
5.
Le spese dell'attuale giudizio seguono
la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà
all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Nel complesso l'esito
dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo
inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà), il
quale riguardava, oltre allo statuto del figlio, la liquidazione del regime dei
beni e il riparto delle prestazioni pensionistiche maturate dai coniugi in
costanza di matrimonio. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non risulta
raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Davanti a questa Camera rimaneva
litigiosa unicamente, in effetti, la differenza tra il contributo alimentare
deciso dal Pretore dopo i 16 anni del figlio (fr. 1275.– mensili) e quello
offerto dall'attore (fr. 775.– mensili) per il lasso di tempo che
intercorre fino alla maggiore età di A__________ (8 settembre 2021). Nulla
impedisce alla convenuta, comunque sia, di dimostrare un altro valore litigioso
nell'ipotesi in cui adisca il Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e il
dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato come segue:
AP 1 è condannato a versare, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio A__________ di
fr. 775.– mensili, assegni familiari non compresi.
Per il resto
la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico di
AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).