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Decisione

11.2019.33

Divorzio su azione di un coniuge: ripartizione del contributo di mantenimento in caso di custodia alternata del figlio

16 marzo 2020Italiano16 min

di suddividere a metà le prestazioni d'uscita da loro maturate in costan­za di matrimonio

Source ti.ch

Fatti

I coniugi si sono separati il 1° novembre 2013, quando AP 1 ha lasciato

l'abitazio­ne coniugale per trasferirsi in un appartamento preso in locazio-

­­ne, sempre a __________,

dove è andato a vivere con la sua compagna.

B. Il 16 dicembre 2016 AP

1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città, chiedendo di affidare

A__________ congiuntamente ai genitori (una settimana ciascuno), di fissare il

domicilio di lui presso la madre, di lasciare l'autorità parentale in comune,

di obbligare i coniugi a provvedere autonomamente al mantenimento del figlio e

di suddividere a metà le prestazioni d'uscita da loro maturate in costan­za di matrimonio

pres­so il rispettivo istituto di previdenza professiona­le. All'udienza

di conciliazione, del 27 marzo 2017, le parti non si sono accordate sugli

effetti del divorzio. Il Pretore ha assegnato così a AO 1 un termine di 30 gior­ni

per presentare il memoriale di risposta.

C. Nella sua risposta

del 9 maggio 2017 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento

congiunto di A__________, alla custodia

alternata del figlio con domicilio presso di lei e all'esercizio in comune dell'autorità parentale. Ha

proposto nondimeno di compensare le spettanze previdenziali accumulate dai

coniugi durante il matrimonio e ha postulato un contributo alimentare di

fr. 900.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi), come

pure la partecipazione del marito a tutte le spese straordinarie per il figlio preventivamente

stabilite con l'aiuto del curatore. Inoltre essa ha sollecitato un contributo

alimentare per sé di fr. 1000.– mensili indicizzati fino al pensionamento

e una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. L'attore ha

replicato l'8 giugno 2017, respingendo le domande della convenuta. Quest'ultima

ha duplicato il 14 settembre successivo, conferman­do le sue pretese.

D. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 25 ottobre 2018 l'attore ha

ribadito le richieste iniziali, tranne offrire subordinatamente un contributo

alimentare di fr. 300.– mensili per A__________. In un allegato conclusivo di

quel medesimo giorno la convenuta ha riaffermato le domande formulate con la

risposta, cifrando in fr. 44 400.–

la sua spettanza in liquidazione del regi­me dei beni e proponendo che la cassa

pensione del marito versas­se alla propria l'ammontare di fr. 36 145.–.

E. Statuendo con

sentenza del 31 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato

il marito a versare alla moglie fr. 28 183.75

in liquidazione del regime dei beni (gli immobili in Spagna rimanendo esclusi

dal calcolo), ha affidato A__________ ai genitori una settimana ciascuno, ha

lasciato l'autorità parentale in comune, ha fissato il domicilio del figlio

presso la madre, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimen­tare per A__________

di fr. 1325.– mensili fino al 16° compleanno

(8 settembre 2019) e di fr.

1275.– mensili in seguito (assegni familiari non compresi), ha attribuito gli

accrediti per compiti educativi dal 18 maggio 2016 ai genitori in ragione di

metà ciascuno (art. 52f

bis OAVS) e ha stabilito in

fr. 36 145.– l'importo che l'istituto

previdenziale del marito avrebbe dovuto trasferire a quello della moglie. Le

spese processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 febbraio

2019 nel quale postula la riduzione del contributo alimentare per A__________ a

fr. 825.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 775.– mensili dopo di

allora (assegni familiari non compresi). Nelle sue osservazioni del 2 maggio

2019 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 16

maggio 2019 l'attore ha ribadito la propria posizione e il 20 maggio successivo

ha comunicato a questa Camera che la sua convivente è partita definitivamente per

la Spagna il 18 aprile 2019. Con una duplica spontanea del 28 maggio 2019 la

convenuta ha riaffermato il proprio punto

di vista.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti al Pretore rimaneva litigioso

l'intero contributo alimentare di fr. 900.– mensili per il figlio fino alla

maggiore età (8 settembre 2021). Quanto alla tempestività del ricorso, la

sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 1° febbraio 2019 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 26 febbraio 2019, l'appello

in esa­me è pertanto tempestivo.

2.

L'attore acclude all'appello fotocopia di un certificato medico del 6

febbraio 2019 in cui il dott. __________ C__________ della

Clinica __________ di __________ attestava che la compagna dell'appellante era ricoverata

nella struttura dal 17 dicembre 2018 e lì sarebbe rima-sta “fino a data al

momento indeterminata”. Il 20 maggio 2019 egli ha fatto seguire poi copia

della notifica con cui la compagna ha annunciato il 17 aprile 2019 al Comune di

__________ la partenza definitiva per la Spagna. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se

vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non

era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto

delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi all'emanazione della

sentenza impugna­ta e prodotti senza indugio, i documenti in questione sono di

conseguenza ricevibili. Circa la loro rilevanza per la decisione, si dirà in

appresso (consid. 4f).

3.

Litigioso

rimane unicamente, in appello, il contributo alimentare per il figlio. Gli

altri effetti del divorzio sono passati in giudicato. Per determinare tale

contributo il Pretore ha determinato anzitutto il fabbisogno in denaro di A__________

sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018), stimandolo in fr. 1325.– mensili fino ai 16 an­ni (8 settembre 2019) e in fr.

1275.– mensili dopo di allora (sen­za assegni familiari, percepiti dal

padre), dopo ave­re sostituito il

costo dell'alloggio e il

premio della cassa malati previsti dalle citate raccomandazioni con le spese

effettive.

Ciò

premesso, il primo giudice ha calcolato il reddito netto dell'attore in

fr. 5200.– mensili (senza

assegni familiari) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3054.50

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente

fr. 850.–, pigione fr. 1000.– [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro del figlio], pasti fuori casa

fr. 225.–, premio della cassa malati fr. 305.45, assicurazio­ne responsabilità civile privata e

dell'economia domestica fr. 36.–, assicurazione dello scooter fr. 14.65,

imposta di circolazione dello scooter fr. 8.40, carburante per il tragitto

da casa al lavoro fr. 80.–, “onere finanziario per la figlia maggiorenne Al__________”

fr. 485.–, imposte fr. 50.–). Egli ha constatato così che rispetto al

fabbisogno minimo AP 1 conserva un margine disponibile di fr. 2145.– mensili (arrotondati).

Per quanto riguarda la

convenuta, il Pretore ha accertato ch'essa lavora al 70% e consegue un reddito

netto di fr. 2956.35 mensili (fr. 2221.25 mensili come custode, fr. 735.10

mensili come addetta alle pulizie) a fronte di un fabbisogno minimo di

fr. 2815.75 (recte: fr. 2809.75) mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1350.–, pigione fr. 1108.– [già dedotta la

quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati

fr. 267.40, assicurazione

responsabilità civile privata fr. 13.85, assicurazione dell'automobile

fr. 42.75, imposta di circolazione fr. 27.75). Le rimane perciò un margine

disponibile di fr. 140.60 (recte: fr. 146.60) mensili. E siccome essa è

in grado di finanziare da sé il proprio fabbisogno minimo, il Pretore ha escluso

ogni contributo di accudimen­to.

Nelle circostanze

descritte il primo giudice ha posto il mantenimento di A__________ interamente

a carico dell'attore, in grado di stanziare agevolmente fr. 1325.– mensili fino ai 16 anni del figlio (8 settembre

2019) e fr. 1275.– mensili dopo di allora, beneficiando pur sempre di un

margine residuo di fr. 820.– mensili, rispettivamente di fr. 870.– mensili,

“ben superiore” a quello che registra la convenuta.

4.

L'appellante chiede di

ridurre il contributo alimenta­re per A__________ a fr. 825.– mensili fino al 16° compleanno e a fr.

775.– mensili da allora in poi, assegni familiari non compresi. Egli si duole

in pri­mo luogo di dover versare per il figlio un contributo alimentare che include

l'intero costo del vitto quando in virtù della custodia alternata fra genitori egli

deve già provvedere al vitto di tasca propria durante le due settimane mensili

che il figlio trascorre con lui. L'attore lamenta inoltre di dover assumere “una

serie di altre spese già comprese nel contributo versato alla madre in favore

del figlio, come una parte dei vestiti, del tempo libero e dei mezzi di trasporto”.

A suo parere perciò il contributo alimentare fissato dal Pretore va ridotto di

almeno fr. 500.– mensili e fissato in fr. 825.– mensili fino al 16°

compleanno del figlio, rispettivamente in fr. 775.– mensili dopo di

allora.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha definito il fabbisogno in denaro di A__________

sulla base della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamen­to professionale del Canton Zurigo, cui questa

Camera si ispira per prassi inval­sa, la quale prevede per un figlio unico di

età compresa fra 13 e 18 anni un totale di fr. 1785.– mensili, assegni

familiari inclusi. In tale cifra il primo giudice ha sostituito correttamente

il costo dell'alloggio (fr. 560.– mensili secondo la tabella) con un sesto

della pigione effettiva pagata da ciascun genitore (fr. 422.– mensili: fr.

200.– l'attore, fr. 222.– la convenuta)

e il premio della cassa malati (fr. 110.– mensili secondo tabella) con

quello effettivamente versato dalla convenuta per il figlio (fr. 148.35 mensili).

A torto invece egli ha tolto dal fabbisogno in denaro di A__________, senza

alcuna giustificazione e senza che sia dato di capire perché, i costi previsti

dalla tabella per la salute (fr. 160.– mensili), i quali coprono le spese

farmaceutiche, oculistiche, dentistiche, mediche e ospedaliere, come pure

quelle per la cura del corpo e del­l'igiene personale. Ne segue che il

fabbisogno in denaro di A__________ ammonta in realtà a fr. 1685.35 mensili.

Dedotti gli assegni familiari (fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno,

fr. 250.– mensili in seguito), il fabbisogno in denaro del figlio si

attestava così a fr. 1485.35 mensili fino al 16° compleanno e a fr. 1435.35

mensili dopo di allora.

b) Dandosi

nella fattispecie una custodia alternata in uguali proporzioni (una settimana

il padre, una settimana la madre), ogni genitore è chiamato – per principio – a

farsi carico paritariamente del mantenimento del figlio per il tempo durante il

qua­le il figlio gli è affidato. Se non che, in concreto talune poste del

fabbisogno in denaro di A__________ non sono assun­te dai genitori nella stessa

misura: il costo dell'alloggio è a carico dell'attore per fr. 200.– mensili e a

carico della convenuta per fr. 222.– mensili, mentre il premio della cassa

malati è a carico della sola madre, cui è intestata la polizza assicurativa (doc.

F, allegato). Ne segue che il mantenimento del figlio gravava su AP 1 per fr. 657.50

mensili fino al 16° compleanno e continua a gravare per fr. 632.50 mensili dopo

di allora, mentre gravava su AO 1 per fr. 827.85 mensili fino al 16° compleanno

e continua a gravare per fr. 802.85 mensili dopo di allora.

c) Il

problema è che con un margine disponibile di fr. 146.60 mensili (non contestati

dall'appellante), l'interessata non è in grado di finanziare il mantenimento

del figlio sull'arco delle due settimane durante le quali A__________ le è

affidato. A tale proposito occorre in ogni modo una precisazione: fino al

passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (e non solo fino al

passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i contributi di

mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto

provvisionale o – come in concreto –

da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione

coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018, consid, 14). Nel caso in esame A__________

ha compiuto 16 anni l'8 settembre 2019. Ai fini dell'attuale giudizio resta attuale

unicamente, perciò, il contributo di mantenimento dai 16 anni in poi.

d) Rimane

da esaminare in che misura l'appellante vada chiamato a finanziare il

mantenimento del figlio, ciò che la convenuta non è in grado di assicurare

quando A__________ le è affidato. L'appellante non contesta – come detto – che AO

1.

conservi un margine disponibile di appena fr. 146.60 mensili rispetto al

fabbisogno mini­mo. Fa valere tuttavia che dal 16° compleanno del figlio essa avreb­be

potuto aumentare il proprio grado d'occupazio­ne dal 70 al 100%, come il

Pretore ha rilevato di scorcio nella sentenza impugnata (consid. 10.3), e

guadagnare almeno fr. 4000.– mensili. La convenuta non nega di poter

estendere la propria attività lucrativa né mette in dubbio che secondo

giurisprudenza un genitore affidatario può essere tenuto – di regola – a portare

a tempo pieno un impiego a tem­po parziale dacché il figlio cadetto compie 16

anni (da ultimo: DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). A suo parere tuttavia, “doves­se

conseguire un reddito maggiore (che visto l'attuale tasso di occupazione non

potrà che essere di qualche centinaio di franchi in più), la stessa avrà il

diritto di poter beneficiare dapprima in prima persona di un tale agio minimo,

al pari del marito” (osservazioni all'appello, pag. 4).

e) L'argomentazione

che precede non può essere condivisa. Intanto la convenuta non può pretendere

che per il mantenimento di A__________ l'attore le versi più di quanto occorre

per le due settimane di affidamento (fr. 802.85 mensili). Inoltre essa trascura

che, dovesse aumentare la propria attività lucrativa dal 70 al 100%, potrebbe

guadagnare attorno ai fr. 4000.– mensili (e non solo “qualche centinaio di

franchi in più”). Tutto ponderato, di

conseguenza, il contributo alimentare di fr. 775.– mensili offerto

dall'appellante appare equo. L'attore rimane infatti, dopo avere sopperito con

mezzi propri per fr. 1407.50 complessivi (fr. 632.50 più fr. 775.– di contributo) al

mantenimento del figlio (fabbisogno in denaro di fr. 1435.35 mensili), con un margine di circa fr. 735.–

mensili. La convenuta deve provvedere al mantenimento di A__________ per la

differenza di fr. 27.85 mensili e rimane con circa fr. 115.– mensili, ma

qualora lavoras­se a tempo pieno potrebbe conseguire un margine di almeno fr. 1160.–

mensili. AO 1 va rimessa pertanto alle sue responsabilità.

f) Se

ne conclude che per quanto riguarda il contributo alimentare in favore del

figlio la sentenza impugnata si rivela arbitraria, l'importo essendo stato

calcolato come se A__________ fosse affidato esclusivamente alla madre. La

fondatezza dell'appello rende superfluo poi vagliare l'assunto dell'attore, il

qua­le

fa valere che nel frattempo la sua compagna è definitivamente partita per la

Spagna, di modo che nel fabbisogno di lui va inserito il minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) e non più

la metà del minimo esistenziale per coppia (fr. 850.– mensili) riconosciuto dal

Pretore. Lo stesso appellante offrendo un contribu­to alimentare per il figlio

di fr. 775.– mensili, calcolare il nuo­vo fabbisogno minimo di lui non sarebbe

di alcuna utilità pratica.

5.

Le spese dell'attuale giudizio seguono

la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà

all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Nel complesso l'esito

dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo

inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà), il

quale riguardava, oltre allo statuto del figlio, la liquidazione del regime dei

beni e il riparto delle prestazioni pensionistiche maturate dai coniugi in

costanza di matrimonio. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non risulta

raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai

fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Davanti a questa Camera rimaneva

litigiosa unicamente, in effetti, la differenza tra il contributo alimentare

deciso dal Pretore dopo i 16 anni del figlio (fr. 1275.– mensili) e quello

offerto dal­l'attore (fr. 775.– mensili) per il lasso di tempo che

intercorre fino alla maggiore età di A__________ (8 settembre 2021). Nulla

impedisce alla convenuta, comunque sia, di dimostrare un altro valore litigioso

nell'ipotesi in cui adisca il Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto e il

dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato come segue:

AP 1 è condannato a versare, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per il figlio A__________ di

fr. 775.– mensili, assegni familiari non compresi.

Per il resto

la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico di

AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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