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Decisione

11.2019.57

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare "nelle more istruttorie"

18 giugno 2020Italiano28 min

comproprietario con la moglie (P__________ D__________ Sagl e R__________ __________

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 (1970) e AO 1

(1969) si sono sposati a __________ (Australia) il 24 dicembre 2004. Dal

matrimonio non sono nati figli. Il marito, ingegnere civile, è dipendente della

P__________ SA di __________, studio attivo nella consulenza, progettazione,

gestione di progetti e direzione lavori, di cui è amministratore unico e – per

il tramite della P__________ H__________ SA – proprietario. AP 1 è anche

amministratore o gerente di società attive nel settore immobiliare, di cui è –

direttamente o indirettamente – proprietario (P__________ H__________ SA) o

comproprietario con la moglie (P__________ D__________ Sagl e R__________ __________

SA) oppu­re con un terzo (M__________ SA). AO 1, laureata in economia, era

dipendente della P__________ D__________ Sagl, di cui è socia gerente e

proprietaria al 50%, mentre l'altro 50% delle quote appartiene alla P__________

H__________ SA, il cui pacchetto azionario è detenuto dal marito. Inoltre essa

è perita per una Commissione federale di stima. I coniugi vivono separati dall'agosto

del 2017, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà

per piani n. 21 577, pari a 290/1000 della particella n. 1945 RFD, intestata

alla R__________ __________ SA), per traferirsi in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 17 ottobre 2017 da AO 1, il

Preto­re aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 14

dicembre 2017 un'intesa fra coniugi che prevedeva l'autorizzazione a vivere separati dal 19 agosto 2017, l'assegnazione del­l'alloggio

coniugale al marito, il divieto allo stesso di dispor­re di determinati beni e delle

azioni di società a lui riconducibili, una restrizione della facoltà di

disporre sulla proprietà per piani n. 21 577 e la pronuncia della separazione dei beni (inc. SO.2017.5332).

Il 22 febbraio 2018 la P__________ D__________ Sagl, di cui AP 1 è presidente

della gerenza, ha licenziato con effetto immediato AO 1, la quale è rimasta

senza attività lucrativa, salvo l'incarico per la Commissione federale di

stima.

C. Il 15 novembre 2018 AO

1 si è rivolta nuovamente al Pretore, chiedendo – già in via cautelare – un

contributo alimentare di fr. 18 000.–

mensili dal novembre del 2017, così co­me svariate ingiunzioni volte a vietare al

marito atti di disposizio­ne oppure tendenti a mettere al sicuro determinati

beni o a ottenerne la restituzione. Contestualmente essa ha formulato una

dettagliata istanza d'informazione per avere ragguagli sulla situazione

economica del coniuge dal profilo dei redditi e della sostanza. Con

osservazioni spontanee del 4 febbraio 2019 AP 1 ha proposto di respingere

l'istanza. All'udienza del 5 febbraio 2019, indetta per il dibattimento sulle

misure protettrici e il contraddittorio cautelare, le parti hanno raggiunto un

accordo parziale, omologato seduta stante dal Pretore, sulla restituzione di

determinati oggetti alla moglie e sulla produzione di alcuni documenti da parte

del marito. Esse si sono intese altresì sul versamento provvisorio, “impregiudicata

ogni diversa prete­sa”, di un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili.

Il dibatti-mento è proseguito il 15 febbraio successivo e a tale udienza le

parti hanno ribadito le loro posizioni, notificando prove.

D. Quello stesso 15 febbraio

2019 AO 1 ha chiesto al Pretore di ingiungere in via cautelare al marito – sotto

comminatoria del­l'art. 292 CP – di non disporre del mobilio, delle

suppellettili e dei beni posti nell'abitazione coniugale, oltre che di una

barca a vela, di bloccare due conti bancari a lui intestati, di ordinare alla G__________

Sagl, rispettivamente a R__________ e L__________ A__________, di restituire ai

coniugi una P__________ d'epoca e di vietare all'Ufficio della circolazione il

trasferimento a terzi di quel veicolo. Invitato dal Pretore a esprimersi per

scritto, con osservazioni del 28 febbraio 2019 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza

(inc. CA.2019.64).

E. L'11 marzo 2019 AO 1 si

è rivolta una volta di più

al Pretore perché

ordinasse alla P__________ SA di trattenere dallo stipendio del marito

fr. 5000.– mensili e di riversarli a lei. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2019 AP 1 ha conclu­so

per la reiezione dell'istanza. In una replica spontanea del 25 mar­zo 2019 la

moglie ha ribadito la propria richiesta (inc. CA.2019.105).

F. Statuendo con decreto

cautelare unico del 24 aprile 2019, il Pretore ha condannato con effetto

immediato AP 1 a versare alla moglie un

contributo alimentare di fr. 6235.– mensili, ha ordinato alla P__________ SA di

trattenere tale importo dallo stipendio

di lui e di versarlo direttamente alla moglie (inc. CA.2019.105) e ha respinto le altre richieste cautelari di AO 1

(inc. CA.2019.64). Le spese della procedura CA.2019.105, di complessivi

fr. 300.–, sono state poste a carico del marito, mentre quelle della procedura

CA.2019.64, anch'esse di fr. 300.–, sono state addebitate alla moglie, con

compensazione delle ripetibili in entrambi i casi. Contestualmente il Pretore

ha statuito sull'ammissibilità di talune prove offerte dalle parti.

G. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 maggio 2019

in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di ridur­re il

contributo alimentare per la moglie a fr. 705.– mensili, di respingere

l'istanza di trattenuta salariale e di riconoscergli adeguate indennità per ripetibili

nei due procedimenti cautelari. Con osservazioni del 29 maggio 2019 AO 1

propone di rigettare l'appello.

H. Il 20 agosto 2019 AO

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, attualmente allo stadio

dello scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2019.229). AP 1 ha prodotto

in appello il 16 gennaio 2020 il verbale di un'udienza del 27 novembre 2019 relativo

alla deposizione delle parti nella procedura a protezione dell'unione coniugale

e alla conciliazione nella causa di divorzio, facendo valere fatti nuovi. Il 22

gennaio 2020 AO 1 ha contestato l'ammissibilità di tale documento e dei nuovi

fatti, determinandosi inoltre sulle allegazioni avversarie.

Considerandi

in diritto:

1.

I decreti cautelari

sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono

stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di

esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di

controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile

unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare

litigioso davanti al primo giudice. Quanto alla tempestività dell'appello, il

decreto in questione è giunto al patrocinatore del marito il 26 aprile 2019

(traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 6 maggio

2019, ultimo giorno utile, il ricorso è pertanto ricevibile.

2.

Alle osservazioni

all'appello AO 1 acclude un'ordinanza emessa il 20 maggio 2019 dal Pretore relativa

all'acquisizione di alcuni documenti, così come la copia di atti processuali

in cause da lei

avviate davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città nei confronti

di società riconducibili al marito (inc. CA.2017.39 e CA.2018.17). In pendenza

di appello, il 16 gennaio 2020, AP 1 ha prodotto da parte sua il verbale

dell'udienza tenutasi il 27 novembre 2019 davanti al Pretore destinata alla

deposizione delle parti nella presente procedura a tutela dell'unione coniugale

e alla conciliazione nella causa di divorzio. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende

valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre

quegli elementi al primo giudice nonostante la diligen­za che si poteva esigere

da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie l'istanza cautelare del

25.

ottobre 2018 (inc. CA.2018.17) è anteriore al giudizio impugnato, senza che l'interessata

spenda una parola per giustifica­re come mai tale documentazione non potes­se essere

esibita al Pretore prima che questi emanasse il decreto cautelare intermedio.

Non risultando adempiuti i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, l'allegato

in questione non è perciò ricevibile (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine).

Gli altri documenti, salvo il decreto

del 2 novembre 2018 che già figura agli atti (doc. H), sono successivi

al decreto impugnato e, addotti tempestivamente con il primo atto di causa in

appello, sono ricevibili.

3.

Litigioso è

anzitutto il contributo di mantenimento per la moglie. Al riguardo il Pretore, elencate

le attività professionali, le società e gli investimenti immobiliari dei

coniugi, così come le numerose cause civili e penali avviate dopo la

separazione, ha ritenuto verosimile che le parti abbiano contribuito entrambi a

creare un'importante attività nel campo immobiliare, accumulando sostanza e

godendo di un buon tenore di vita. Ciò premesso, a suo avviso, nell'attesa di

approfondire lo stato di salute della moglie e il diritto di lei a indennità di

disoccupazione, non si giustifica di imputare a AO 1 un reddito ipotetico, sicché

il guadagno di lei non eccede i fr. 570.– mensili conseguiti dall'attività

accessoria per la Commissione federale di stima. Relativamente al di lei

fabbisogno minimo, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 6805.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

pigio­ne 1950.–, spese accessorie fr. 250.–, deposito della pigione fr. 500.–, premio della cassa malati fr.

610.40, posteggio fr. 180.–, imposta di circolazione fr. 79.85,

premio assicurazione RC del­l'automobile con protezione giuridica fr. 191.30,

premio assicurazione economia domestica fr. 25.55, quota REGA fr. 3.33, premio “terzo

pilastro” fr. 564.00, spese d'automobile fr. 400.–, spe­se di pulizia e drogheria

fr. 100.–, imposte fr. 750.–). Il Pretore ha così fissato il contributo alimentare

in fr. 6235.– mensili, “il marito essendo senz'altro in condizione di pagare

tale importo”. Egli ha accertato che, secondo le ultime tassazioni agli atti, i

redditi di AP 1 si attestano a fr. 172 000.–

nel 2014, a fr. 172 810.– nel

2015.

e a fr. 163 690.– nel 2016,

quantunque documentazione successiva indichi una riduzione delle entrate, non

passata al vaglio però dell'autorità fiscale. Inoltre il marito mantiene il

controllo di fatto sulle attività che un tempo erano comuni ai coniugi “con i

verosimili vantaggi (privati e non) che questo comporta”.

4.

Per quanto attiene

alle entrate della moglie, l'appellante fa valere che essa avrebbe il diritto

di riscuotere indennità di disoccupazione, appena ne avesse fatto richiesta. Il

Pretore ha sottolineato che “non risulta se e in che misura [la moglie] si sia

rivolta alla disoccupazione”, rilevando che su tale aspetto andrà fatta

chiarezza, ma che “a questo stadio” consta unicamente il reddito dell'attività

accessoria per la Commissione federale di stima (decreto impugnato, pag. 4).

Con ordinanza contestuale al decreto impugnato egli ha impartito così all'istante

un termine di 20 giorni per “documentare i passi fatti per attivare le indennità

di disoccupazione”.

a) Come

il convenuto riconosce, un lavoratore che in un'azien­da occupa una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto a prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione. Egli sostiene nondimeno che per

giurisprudenza tale posizione è attribuita a chi dispone di firma individuale,

non a chi – come AO 1 – dispone di una firma collettiva a due. Egli aggiunge perciò

che la moglie deve assumere le conseguenze della rinuncia a un reddito

ipotetico certo, come l'indennità di disoccupazione.

b) In

realtà l'appellante non quantifica il reddito ipotetico che pretende di

imputare alla moglie, il che rende d'acchito l'appello irricevibile. Contestazioni

pecuniarie devono sempre essere cifrate (DTF 137 III 617). Certo, una richiesta

indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione addotta dal

richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata, si evince

con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in questione (DTF 137 III 621

consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2016

dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). Nel

caso specifico dall'appello non si desume tuttavia l'entità del reddito virtuale

che l'appellante pretende di imputare alla moglie per le indennità di

disoccupazione, né la cifra si

deduce dagli atti. Ne

segue che al proposito l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1

CPC e sfugge a ulteriore disamina.

c) Non

si trascuri inoltre che il primo giudice ha spiegato di ave­re rinunciato a

imputare un reddito ipotetico alla moglie, “tenuto conto dell'incertezza che

regna riguardo alla situazio­ne di salute”, la questione dovendo ancora essere

approfondita (decreto impugnato, pag. 3 in fondo). E qualora una decisione sia

sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di

esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve

confrontarsi con tutte quante, nel senso che un'impugnazione può essere accolta

soltanto ove le critiche volte contro ogni motivazione risultino fondate (DTF 138 III 735 consid. 3.4 con rinvio,

138.

I 100 consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.113

del 22 ottobre 2019 consid. 4). In concreto l'appellante non spen­de una parola

per contestare l'apprezzamento del primo giudice in merito alle dubbie

condizioni di salute della moglie. Anche per tale ragione, di conseguenza,

l'appello si dimostra manifestamente irricevibile.

d) Nella

sua lettera del 16 gennaio 2020 a questa Camera l'appellante afferma, fondandosi

sulle risultanze della deposizione della moglie all'udienza del 27 novembre

2019, che AO 1 è abile al lavoro. Se non che, una volta ancora, egli omette di

quantificare il reddito che intende ascriverle. Senza dimenticare, ad

ogni buon conto, che il decreto cautelare in questione è stato emesso “nelle

more istruttorie”. Pertanto il Pretore dovrà ancora emanare un decreto finale,

una volta chiusa l'istruttoria cautelare, decreto che dovrà regolare i

contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza

cautelare e il giorno della decisione (RtiD

I-2019 pag. 619, consid. 6). A quel momento egli dovrà pertanto rivalutare la

capacità lucrativa della moglie.

5.

Litigioso è altresì

il fabbisogno minimo della moglie, che secondo l'appellante dev'essere ridotto

a fr. 5783.85 mensili. Le poste contestate vanno esaminate singolarmente.

a) Quanto

alle spese d'automobile, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di AO 1

fr. 79.85 mensili per l'imposta di circolazione e fr. 191.30 mensili per

il premio del­l'assicurazione, oltre a fr. 400.– mensili per “spese uso

automobi­le, non sorrette da giustificativi, ma ammesse dal marito” (decreto

impugnato, pag. 4). Il convenuto obietta di ave­re riconosciuto fr. 400.– mensili

complessivi, inclusa l'imposta di circolazione e il premio dell'assicurazione.

L'interessata eccepisce che le “spese uso automobile” ammesse riguarda­no costi

riferiti all'uso del veicolo, come la manutenzione o il carburante, ma non i

costi fissi. Invero nelle osservazioni del 4 febbraio 2019 il convenuto ha addotto

che “il costo di questa vettura è di circa fr. 400.– al mese” con riferimento alla

M__________ “__________” della società P__________ D__________ Sagl utilizzata

dalla moglie (pag. 11). All'udienza del 15 febbraio 2019 egli ha poi incluso nel

fabbisogno minimo di lei fr. 400.– per “spese

vettura in uso” (memoriale allegato al verbale, pag. 5). Non si può dire

pertanto che tale importo sia stato riconosciuto dal marito per l'uso del

veicolo in aggiunta a costi fissi come l'imposta di circolazione o il premio

dell'assicurazione. Le “spese uso automobile” vanno ridotte così a fr. 128.85

mensili, ciò che riporta la spesa totale per la vettura a com-plessivi fr. 400.–

mensili, nei limiti di quanto ammesso dal convenuto.

b) Relativamente

all'onere fiscale di fr. 750.– mensili, l'appellan­te ne chiede lo stralcio,

facendo valere l'intangibilità del fabbisogno minimo del debitore alimentare.

In caso contrario, egli assevera, le imposte vanno considerate anche nel suo

fabbisogno minimo. In realtà occorre precisare. È vero che, dandosi un bilancio

familiare in ammanco, l'onere fiscale va tralasciato (RtiD II-2017 pag. 778

consid. 6b con rinvii; DTF 140 III 339 consid. 4.2.3 e 4.3 con riferimenti).

Nella fattispecie tuttavia, a prescindere da quanto si dirà in appresso in

merito alla capacità contributiva del marito (consid. 6), i coniugi dispongono

di un ragguardevole patrimonio in titoli e capitali (doc. N, NNN, OOO, PPP, 11

e 18), come pure di una cospicua sostanza immobiliare (doc. X) e di beni di

lusso (doc. DDD). A un sommario esame non si può ritenere dunque che la

famiglia versi in ristrettezze suscettibili di giustificare lo stralcio degli

oneri fiscali dal fabbisogno. Quanto all'inserimento di un analogo aggravio nel

fabbisogno minimo del marito, la questione andrà esaminata in tale contesto

(sotto, consid. 6).

c) La

moglie lamenta, da parte sua, che il Pretore non ha tenuto conto di costi sanitari

per fr. 97.25 mensili. La dichiarazione

rilasciata dalla cassa malati di lei a fini fiscali per il 2017 attesta invero costi assunti dall'assicurata per fr. 1792.80, pari a fr. 149.40

mensili (doc. PP). A un sommario esame

si giustifica dunque di ammettere l'importo rivendicato, verosimilmente ricorrente

per i problemi di salute certificati dai medici curanti (doc. FFFF e

GGGG). Ne segue che il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato, per finire, in fr. 6631.10

mensili.

6.

Per quel che è della

propria capacità contributiva, l'appellante censura anzitutto una carente

motivazione del giudizio impugna­to, rimproverando al Pretore di non avere

determinato il fabbisogno minimo di lui. Egli ricorda di avere fatto valere un fabbisogno

mini­mo di fr. 9280.– mensili, cui occorre aggiungere “per parità di

trattamento” l'onere fiscale di fr. 1720.– mensili, onde un totale di fr. 11 000.– mensili. A suo dire, del resto, anche

dipartendosi dal reddito stimato dal Pretore di fr. 172 000.– annui, il contributo posto a suo

carico lede il fabbisogno minimo di lui.

a) Le

esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC)

sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è

tenuto quindi a determi-narsi su ogni singola allegazione di parte. La

motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa consenta di

capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro,

sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il

litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale

per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non

permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni

determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali

identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD

II-2018 pag. 807 n. 35c).

b) L'entrata

in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per

conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more

istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280

consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari

adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una

qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili

“per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare

nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc,

ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza

cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali

decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova

è invalso per diritto federale un orientamento contrario (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).

Anche i decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una

motivazione almeno sommaria come i decreti cautelari finali (analogamente: I CCA,

senten­za inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid. 6c).

c) Nella fattispecie il Pretore ha accertato il

reddito netto di AP 1 in un importo compreso tra fr. 172 810.– e

fr. 163 690.– annui, ovvero tra fr. 14 400 e fr. 13 640.– mensili,

senza però stabilire il fabbisogno minimo di lui. Se non che, in prima sede il

convenuto aveva esposto un dispendio di fr. 9280.– mensili arrotondati, oltre a

fr. 5000.– di imposte (memoriale allegato al verbale del 5 febbraio 2019, pag.

7). Certo, la moglie aveva riconosciuto al marito un fabbisogno minimo di soli

fr. 3500.– mensili (verbale citato, pag. 7 e 11). Non risulta tuttavia che il primo

giudice, pur accennando a tale cifra, abbia condiviso la posizione di lei (decreto

impu-gnato, pag. 4). In definitiva, di fronte a entrate accertate per un

massimo di fr. 14 400.– mensili nel 2015, il

marito aveva fatto valere un fabbisogno minimo di fr. 14 280.– mensili complessivi, seppure ridotti

in appello a fr. 11 000.–. La

motivazione del primo giudice non consente pertanto di capire come AP 1 possa

essere considerato “senz' altro in grado” di erogare il contributo di

fr. 6235.– mensili messo a suo carico (decreto impugnato, pag. 4 in fondo).

Né la situazione muterebbe qualora, in esito alle risultanze del presente

giudizio, si volesse tenere conto di un fabbisogno minimo della moglie contenuto

in fr. 6631.10 mensili (sopra, consid. 5c) e, dedotto il reddito di lei (fr.

570.– mensili: sopra consid. 4), di uno scoperto di fr. 6061.10 mensili.

d) Nelle

condizioni descritte non si vede come questa Camera possa vagliare le voci del

fabbisogno minimo esposte dal marito davanti al Pretore o le contestazioni

della moglie contenute nelle osservazioni all'appello. Tutto si ignora, in

effetti, su quali importi e su quali poste si sia fondato il primo giudice per giungere

alla conclusione secondo cui il marito sarebbe “senz'altro in grado” di stanziare

un contributo oltre fr. 6000.– mensili. Statuisse questa Camera per la prima volta sul fabbisogno minimo

dell'appellante alla stregua di un giudice naturale, ciò che non è il suo

compito, le parti si vedrebbero sottrarre perciò un grado di giurisdizione

munito di pieno potere cognitivo, giacché contro decisioni in materia di

provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al Tribunale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

e) Non

motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, su questo punto il decreto

cautelare deve così esse­re annullato. Gli atti vanno rinviati al Pretore

perché dia ragione del suo giudizio dopo avere esaminato, almeno nel quadro di

un giudizio sommario, a quanto ammonta concretamente il fabbisogno del marito,

riscontrando gli argomenti delle parti – se non altro – a livello di

verosimiglianza. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è

tenuto a confermare il contributo alimentare di fr. 6235.– mensili fissa-

­to

nel decreto impugnato, ma potrà scostarsene coerentemente con la motivazione

che riterrà di addurre.

f) In

una recente sentenza (inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020) questa Camera ha invero

rinunciato a rinviare gli atti al Pretore, nonostante un decreto cautelare impugnato

poco o punto motivato, e ha statuito essa medesima sull'assetto provvisionale.

In quel caso però la Camera aveva già annullato una volta il decreto cautelare

perché sprovvisto di sufficiente motivazione e un secondo rinvio si sarebbe

rivelato difficilmente compatibile con il principio di celerità che infor­ma la

trattazione delle misure provvisionali. Il caso in esame non denota simili

estremi. Non si giustifica perciò di scostarsi dalla prassi adottata da questa

Camera in circostanze analoghe (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2018.126 del

4.

maggio 2020 consid. 6g con rinvii).

7.

Litigiosa è per

altro la trattenuta di stipendio, che in concreto il Pretore ha ordinato per

avere, AP 1, disatteso l'accordo raggiunto all'udienza del 5 febbraio 2019 e avere

agito in modo poco chiaro anche riguardo alla vendita della P__________ d'epoca,

come pure in relazione a varie società dei coniugi. Egli ha altresì

sottolineato che l'intesa raggiunta in udienza, per quanto provvisoria, non

poteva essere rimessa immediatamente e unilateralmente in discussione dall'interessato

(decreto impugnato, pag. 5).

a) L'appellante

fa valere che la moglie ha postulato il provvedimento prima ancora che l'ammontare

del contributo alimentare fosse deciso. A suo dire, l'accordo raggiunto

all'udienza del 5 febbraio 2020 non era vincolante, sicché non può

essergli rimproverato di non aver versato interamente quanto concordato. A

mente di AO 1, per contro, l'intesa costituisce un accordo vincolante, seppur

limitato nel tempo. Né vi è margine per una diversa interpretazione, il marito

non potendo equivocare sulla portata dell'espressione “impregiudicata ogni

diversa pretesa delle parti”.

b) Con

l'annullamento del dispositivo sul contributo di mantenimento in favore della

moglie per difetto di motivazione (sopra, consid. 6e) l'ordine di trattenuta

non può più essere riferito all'importo del contributo alimentare stabilito nel

decreto impugnato. In circostanze del genere torna in vigore quanto pattuito

dai coniugi “provvisoriamente” all'udienza del 5 febbraio 2019, ossia l'obbligo

per il marito di versare alla moglie fr. 5000.– mensili. Tale accordo non

è stato espressamente omologato dal giudice, ma – contrariamente a quanto pretende

l'appellante – è valido e vincola le parti, le quali possono sempre rivolgersi

al giudice chiedendo di omologar­lo o di modificarlo (RtiD II-2015 pag. 792

consid. 5 con richiami).

c) Così

com'è verbalizzato l'accordo citato, non si può ritenere nemmeno che il marito si

sia riservato una facoltà di revoca unilaterale, come egli parrebbe

sottintendere. L'espressio­ne “impregiudicata ogni diversa pretesa delle parti”

va intesa come volta a evitare che una simile pattuizione “nelle more

istruttorie“ condizioni la decisione finale. Né l'appellante

contesta

che una diffida ai debitori possa poggiare su un accor­do fra i coniugi (Haus­heer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar,

edizione 1999, n. 9a ad art. 177; Vetterli

in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 177 CC con

rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006

consid. 2; Bräm in: Zürcher

Kommentar, 3ª edizione, n. 11 ad art. 177 CC; analogamen­te: Bastons Bulletti in: Commentaire romand,

CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 290 con rimandi).

d) Per

il resto, è vero che una diffida ai debitori nel senso degli art. 132 cpv. 1,

177.

o 291 CC non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o

ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico, dovendo il

provvedimento rispettare il principio della proporzionalità. Determinante è che

oggettivamente la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria e che sussistano

indizi di reiterazione (DTF 145 III 264 consid. 5.5.2 con rinvii; analogamente:

RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c). Nella fattispecie il Pretore ha giudicato

rilevante, oltre al mancato pagamento della somma convenuta per i mesi di marzo

e aprile, l'agire del marito riguardo alla vendita della P__________ d'epoca e

a varie società dei coniugi (decreto impugnato, pag. 5). L'appellante imputa

tale comportamento alle continue iniziative della moglie, definendolo una “reazione

umanamente comprensibile”. Sia come sia, ancora con l'appello l'interessato

ribadisce che l'accordo stipulato il 5 febbraio 2019 non è valido. Ora,

dichiarazioni delle parti in corso di procedura possono costituire indizi che

in futuro il debitore alimentare non adempia i propri obblighi (Chaix in: Commentaire romand, CC I, op.

cit., n. 9 ad art. 177; Schwander:

in Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 10 ad art. 177). Alla luce della

ferma posizione dell'interessato, il rischio di una futura trascuranza

dell'obbligo alimentare appare verosimile e a un sommario esame la valutazione

del primo giudice resiste alla critica. Il dispositivo relativo all'ordine di

trattenuta andrà nondimeno adeguato all'importo del contributo provvisionale in

vigore, ossia fr. 5000.– mensili.

8.

L'appellante

contesta infine la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore per i due

procedimenti cautelari giudicati contestualmente al decreto impugnato. Il primo

giudice ha motivato tale riparto per tenere conto della natura delle cause e

del relativo esito, la moglie ottenendo la trattenuta di stipendio, ma soccomben­do

sul resto. Ora, sulla diffida ai debitori il marito soccombe, l'appello risultando

d'acchito privo di fondamento.

Riguardo al procedimento cautelare avviato dalla

moglie il 15 febbraio 2019, l'istanza è stata integralmente

respinta dal Pretore, sicché di principio le spese giudiziarie, incluse le

ripetibili, vanno a carico di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'art. 107 CPC

consente invero di ripartire le spese giudiziarie secondo equità ove si tratti

di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) o altre

circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito

della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Nella fattispecie non si

ravvisano tuttavia estremi del genere. Non si disconosce che l'istante è

risultata vittoriosa nell'altra causa contestualmente decisa dal Pretore. Ciò

non giustifica tuttavia una compensazione delle ripetibili fra i due

procedimenti. Per di più, l'impegno profuso dai legali nelle due pratiche non è

comparabile, ove si consideri che l'istanza di diffida ai debitori è consistita

in un breve scritto cui il marito ha risposto con una lettera di due pagine

(inc. CA.2019.105), mentre

l'istanza del 15 febbraio 2019 ha richiesto un memoriale

di 15 pagine e una risposta scritta di sette (inc. CA.2019.64).

Sotto questo profilo il Pretore ha ecceduto perciò nel suo potere d'apprezzamento.

Quanto all'indennità per ripetibili di fr. 1200.– postulata dall'appellante,

essa appare adeguata, considerato che remune­ra poco meno di quattro ore di

lavoro a fr. 280.– l'una, le spe­se e l'IVA. Tale dispendio di tempo appare adeguato a quanto un

avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di un mandato analogo.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante soccombe sulla diffida ai debitori e sui relativi oneri

processuali, mentre ottiene ragione sulle ripetibili inerenti all'altro

procedimento cautelare, come pure sull'annullamento del dispositivo riguardante

il contributo alimentare per la moglie, del quale tuttavia non consegue la riduzione

a fr. 705.– mensili. Tutto ponderato, si giustifica così di porre due

terzi delle spese processuali a carico di lui, mentre il resto va a carico

della moglie, cui egli verserà un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità

piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Quanto al contributo alimentare per

la moglie, le singolarità del caso inducono a non riscuotere spese,

mentre le ripetibili vanno compensate, non potendosi prevedere come il Pretore

statuirà in esito al nuovo decreto cautelare (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139

III 351 consid. 6).

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche

la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in

concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti

al Tribunale federale – come si è rammentato – soltanto la violazione di

diritti costituzionali (sopra, consid. 6d).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è annullato e

gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi,

mentre i dispositivi n. 2 e 5 sono così riformati:

2. È ordinato alla P__________ SA, __________, di

trattenere dallo stipendio e/o

da ogni

altro versamento in favore di AP 1 l’importo di fr. 5000.– mensili,

riversandolo sul conto IBAN __________ presso il __________ __________ intestato

a AO 1.

L'ordine

è immediatamente esecutivo. La P__________ SA è avvertita che qualsiasi

pagamento eseguito in dispregio della trattenuta non avrà effetto liberatorio nei

suoi confronti.

5. Le spese

del procedimento cautelare CA.2019.64 (restrizioni del potere di disporre giusta

l'art. 178 CC), di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà ad AP 1 fr. 1200.– per ripetibili.

II. Le spese di appello,

ridotte a fr. 900.–, sono poste per due terzi a carico all'appellante e per il

resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 900.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. ;

in estratto (dispositivo n. I.2).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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