11.2019.57
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare "nelle more istruttorie"
18 giugno 2020Italiano28 min
comproprietario con la moglie (P__________ D__________ Sagl e R__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2019.57
Lugano
18 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nelle cause SO.2018.5580 (protezione dell'unione coniugale), CA.2019.64 (restrizione del potere di disporre) e
CA.2019.105 (diffida ai debitori) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promosse con istanze del 15 novembre 2018, del 15 febbraio e dell'11 marzo 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
AP
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 6 maggio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore “nelle more istruttorie” il 24 aprile 2019;
Ritenuto
Fatti
A. AP 1 (1970) e AO 1
(1969) si sono sposati a __________ (Australia) il 24 dicembre 2004. Dal
matrimonio non sono nati figli. Il marito, ingegnere civile, è dipendente della
P__________ SA di __________, studio attivo nella consulenza, progettazione,
gestione di progetti e direzione lavori, di cui è amministratore unico e – per
il tramite della P__________ H__________ SA – proprietario. AP 1 è anche
amministratore o gerente di società attive nel settore immobiliare, di cui è –
direttamente o indirettamente – proprietario (P__________ H__________ SA) o
comproprietario con la moglie (P__________ D__________ Sagl e R__________ __________
SA) oppure con un terzo (M__________ SA). AO 1, laureata in economia, era
dipendente della P__________ D__________ Sagl, di cui è socia gerente e
proprietaria al 50%, mentre l'altro 50% delle quote appartiene alla P__________
H__________ SA, il cui pacchetto azionario è detenuto dal marito. Inoltre essa
è perita per una Commissione federale di stima. I coniugi vivono separati dall'agosto
del 2017, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà
per piani n. 21 577, pari a 290/1000 della particella n. 1945 RFD, intestata
alla R__________ __________ SA), per traferirsi in un appartamento a __________.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 17 ottobre 2017 da AO 1, il
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 14
dicembre 2017 un'intesa fra coniugi che prevedeva l'autorizzazione a vivere separati dal 19 agosto 2017, l'assegnazione dell'alloggio
coniugale al marito, il divieto allo stesso di disporre di determinati beni e delle
azioni di società a lui riconducibili, una restrizione della facoltà di
disporre sulla proprietà per piani n. 21 577 e la pronuncia della separazione dei beni (inc. SO.2017.5332).
Il 22 febbraio 2018 la P__________ D__________ Sagl, di cui AP 1 è presidente
della gerenza, ha licenziato con effetto immediato AO 1, la quale è rimasta
senza attività lucrativa, salvo l'incarico per la Commissione federale di
stima.
C. Il 15 novembre 2018 AO
1 si è rivolta nuovamente al Pretore, chiedendo – già in via cautelare – un
contributo alimentare di fr. 18 000.–
mensili dal novembre del 2017, così come svariate ingiunzioni volte a vietare al
marito atti di disposizione oppure tendenti a mettere al sicuro determinati
beni o a ottenerne la restituzione. Contestualmente essa ha formulato una
dettagliata istanza d'informazione per avere ragguagli sulla situazione
economica del coniuge dal profilo dei redditi e della sostanza. Con
osservazioni spontanee del 4 febbraio 2019 AP 1 ha proposto di respingere
l'istanza. All'udienza del 5 febbraio 2019, indetta per il dibattimento sulle
misure protettrici e il contraddittorio cautelare, le parti hanno raggiunto un
accordo parziale, omologato seduta stante dal Pretore, sulla restituzione di
determinati oggetti alla moglie e sulla produzione di alcuni documenti da parte
del marito. Esse si sono intese altresì sul versamento provvisorio, “impregiudicata
ogni diversa pretesa”, di un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili.
Il dibatti-mento è proseguito il 15 febbraio successivo e a tale udienza le
parti hanno ribadito le loro posizioni, notificando prove.
D. Quello stesso 15 febbraio
2019 AO 1 ha chiesto al Pretore di ingiungere in via cautelare al marito – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di non disporre del mobilio, delle
suppellettili e dei beni posti nell'abitazione coniugale, oltre che di una
barca a vela, di bloccare due conti bancari a lui intestati, di ordinare alla G__________
Sagl, rispettivamente a R__________ e L__________ A__________, di restituire ai
coniugi una P__________ d'epoca e di vietare all'Ufficio della circolazione il
trasferimento a terzi di quel veicolo. Invitato dal Pretore a esprimersi per
scritto, con osservazioni del 28 febbraio 2019 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza
(inc. CA.2019.64).
E. L'11 marzo 2019 AO 1 si
è rivolta una volta di più
al Pretore perché
ordinasse alla P__________ SA di trattenere dallo stipendio del marito
fr. 5000.– mensili e di riversarli a lei. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2019 AP 1 ha concluso
per la reiezione dell'istanza. In una replica spontanea del 25 marzo 2019 la
moglie ha ribadito la propria richiesta (inc. CA.2019.105).
F. Statuendo con decreto
cautelare unico del 24 aprile 2019, il Pretore ha condannato con effetto
immediato AP 1 a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 6235.– mensili, ha ordinato alla P__________ SA di
trattenere tale importo dallo stipendio
di lui e di versarlo direttamente alla moglie (inc. CA.2019.105) e ha respinto le altre richieste cautelari di AO 1
(inc. CA.2019.64). Le spese della procedura CA.2019.105, di complessivi
fr. 300.–, sono state poste a carico del marito, mentre quelle della procedura
CA.2019.64, anch'esse di fr. 300.–, sono state addebitate alla moglie, con
compensazione delle ripetibili in entrambi i casi. Contestualmente il Pretore
ha statuito sull'ammissibilità di talune prove offerte dalle parti.
G. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 maggio 2019
in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di ridurre il
contributo alimentare per la moglie a fr. 705.– mensili, di respingere
l'istanza di trattenuta salariale e di riconoscergli adeguate indennità per ripetibili
nei due procedimenti cautelari. Con osservazioni del 29 maggio 2019 AO 1
propone di rigettare l'appello.
H. Il 20 agosto 2019 AO
1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, attualmente allo stadio
dello scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2019.229). AP 1 ha prodotto
in appello il 16 gennaio 2020 il verbale di un'udienza del 27 novembre 2019 relativo
alla deposizione delle parti nella procedura a protezione dell'unione coniugale
e alla conciliazione nella causa di divorzio, facendo valere fatti nuovi. Il 22
gennaio 2020 AO 1 ha contestato l'ammissibilità di tale documento e dei nuovi
fatti, determinandosi inoltre sulle allegazioni avversarie.
Considerandi
in diritto:
1.
I decreti cautelari
sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono
stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di
esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),
essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III
417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di
controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile
unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare
litigioso davanti al primo giudice. Quanto alla tempestività dell'appello, il
decreto in questione è giunto al patrocinatore del marito il 26 aprile 2019
(traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 6 maggio
2019, ultimo giorno utile, il ricorso è pertanto ricevibile.
2.
Alle osservazioni
all'appello AO 1 acclude un'ordinanza emessa il 20 maggio 2019 dal Pretore relativa
all'acquisizione di alcuni documenti, così come la copia di atti processuali
in cause da lei
avviate davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città nei confronti
di società riconducibili al marito (inc. CA.2017.39 e CA.2018.17). In pendenza
di appello, il 16 gennaio 2020, AP 1 ha prodotto da parte sua il verbale
dell'udienza tenutasi il 27 novembre 2019 davanti al Pretore destinata alla
deposizione delle parti nella presente procedura a tutela dell'unione coniugale
e alla conciliazione nella causa di divorzio. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende
valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre
quegli elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere
da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie l'istanza cautelare del
25.
ottobre 2018 (inc. CA.2018.17) è anteriore al giudizio impugnato, senza che l'interessata
spenda una parola per giustificare come mai tale documentazione non potesse essere
esibita al Pretore prima che questi emanasse il decreto cautelare intermedio.
Non risultando adempiuti i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, l'allegato
in questione non è perciò ricevibile (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine).
Gli altri documenti, salvo il decreto
del 2 novembre 2018 che già figura agli atti (doc. H), sono successivi
al decreto impugnato e, addotti tempestivamente con il primo atto di causa in
appello, sono ricevibili.
3.
Litigioso è
anzitutto il contributo di mantenimento per la moglie. Al riguardo il Pretore, elencate
le attività professionali, le società e gli investimenti immobiliari dei
coniugi, così come le numerose cause civili e penali avviate dopo la
separazione, ha ritenuto verosimile che le parti abbiano contribuito entrambi a
creare un'importante attività nel campo immobiliare, accumulando sostanza e
godendo di un buon tenore di vita. Ciò premesso, a suo avviso, nell'attesa di
approfondire lo stato di salute della moglie e il diritto di lei a indennità di
disoccupazione, non si giustifica di imputare a AO 1 un reddito ipotetico, sicché
il guadagno di lei non eccede i fr. 570.– mensili conseguiti dall'attività
accessoria per la Commissione federale di stima. Relativamente al di lei
fabbisogno minimo, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 6805.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pigione 1950.–, spese accessorie fr. 250.–, deposito della pigione fr. 500.–, premio della cassa malati fr.
610.40, posteggio fr. 180.–, imposta di circolazione fr. 79.85,
premio assicurazione RC dell'automobile con protezione giuridica fr. 191.30,
premio assicurazione economia domestica fr. 25.55, quota REGA fr. 3.33, premio “terzo
pilastro” fr. 564.00, spese d'automobile fr. 400.–, spese di pulizia e drogheria
fr. 100.–, imposte fr. 750.–). Il Pretore ha così fissato il contributo alimentare
in fr. 6235.– mensili, “il marito essendo senz'altro in condizione di pagare
tale importo”. Egli ha accertato che, secondo le ultime tassazioni agli atti, i
redditi di AP 1 si attestano a fr. 172 000.–
nel 2014, a fr. 172 810.– nel
2015.
e a fr. 163 690.– nel 2016,
quantunque documentazione successiva indichi una riduzione delle entrate, non
passata al vaglio però dell'autorità fiscale. Inoltre il marito mantiene il
controllo di fatto sulle attività che un tempo erano comuni ai coniugi “con i
verosimili vantaggi (privati e non) che questo comporta”.
4.
Per quanto attiene
alle entrate della moglie, l'appellante fa valere che essa avrebbe il diritto
di riscuotere indennità di disoccupazione, appena ne avesse fatto richiesta. Il
Pretore ha sottolineato che “non risulta se e in che misura [la moglie] si sia
rivolta alla disoccupazione”, rilevando che su tale aspetto andrà fatta
chiarezza, ma che “a questo stadio” consta unicamente il reddito dell'attività
accessoria per la Commissione federale di stima (decreto impugnato, pag. 4).
Con ordinanza contestuale al decreto impugnato egli ha impartito così all'istante
un termine di 20 giorni per “documentare i passi fatti per attivare le indennità
di disoccupazione”.
a) Come
il convenuto riconosce, un lavoratore che in un'azienda occupa una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto a prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Egli sostiene nondimeno che per
giurisprudenza tale posizione è attribuita a chi dispone di firma individuale,
non a chi – come AO 1 – dispone di una firma collettiva a due. Egli aggiunge perciò
che la moglie deve assumere le conseguenze della rinuncia a un reddito
ipotetico certo, come l'indennità di disoccupazione.
b) In
realtà l'appellante non quantifica il reddito ipotetico che pretende di
imputare alla moglie, il che rende d'acchito l'appello irricevibile. Contestazioni
pecuniarie devono sempre essere cifrate (DTF 137 III 617). Certo, una richiesta
indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione addotta dal
richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata, si evince
con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in questione (DTF 137 III 621
consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2016
dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). Nel
caso specifico dall'appello non si desume tuttavia l'entità del reddito virtuale
che l'appellante pretende di imputare alla moglie per le indennità di
disoccupazione, né la cifra si
deduce dagli atti. Ne
segue che al proposito l'appello non adempie i requisiti dell'art. 311 cpv. 1
CPC e sfugge a ulteriore disamina.
c) Non
si trascuri inoltre che il primo giudice ha spiegato di avere rinunciato a
imputare un reddito ipotetico alla moglie, “tenuto conto dell'incertezza che
regna riguardo alla situazione di salute”, la questione dovendo ancora essere
approfondita (decreto impugnato, pag. 3 in fondo). E qualora una decisione sia
sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di
esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve
confrontarsi con tutte quante, nel senso che un'impugnazione può essere accolta
soltanto ove le critiche volte contro ogni motivazione risultino fondate (DTF 138 III 735 consid. 3.4 con rinvio,
138.
I 100 consid. 4.1.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.113
del 22 ottobre 2019 consid. 4). In concreto l'appellante non spende una parola
per contestare l'apprezzamento del primo giudice in merito alle dubbie
condizioni di salute della moglie. Anche per tale ragione, di conseguenza,
l'appello si dimostra manifestamente irricevibile.
d) Nella
sua lettera del 16 gennaio 2020 a questa Camera l'appellante afferma, fondandosi
sulle risultanze della deposizione della moglie all'udienza del 27 novembre
2019, che AO 1 è abile al lavoro. Se non che, una volta ancora, egli omette di
quantificare il reddito che intende ascriverle. Senza dimenticare, ad
ogni buon conto, che il decreto cautelare in questione è stato emesso “nelle
more istruttorie”. Pertanto il Pretore dovrà ancora emanare un decreto finale,
una volta chiusa l'istruttoria cautelare, decreto che dovrà regolare i
contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza
cautelare e il giorno della decisione (RtiD
I-2019 pag. 619, consid. 6). A quel momento egli dovrà pertanto rivalutare la
capacità lucrativa della moglie.
5.
Litigioso è altresì
il fabbisogno minimo della moglie, che secondo l'appellante dev'essere ridotto
a fr. 5783.85 mensili. Le poste contestate vanno esaminate singolarmente.
a) Quanto
alle spese d'automobile, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di AO 1
fr. 79.85 mensili per l'imposta di circolazione e fr. 191.30 mensili per
il premio dell'assicurazione, oltre a fr. 400.– mensili per “spese uso
automobile, non sorrette da giustificativi, ma ammesse dal marito” (decreto
impugnato, pag. 4). Il convenuto obietta di avere riconosciuto fr. 400.– mensili
complessivi, inclusa l'imposta di circolazione e il premio dell'assicurazione.
L'interessata eccepisce che le “spese uso automobile” ammesse riguardano costi
riferiti all'uso del veicolo, come la manutenzione o il carburante, ma non i
costi fissi. Invero nelle osservazioni del 4 febbraio 2019 il convenuto ha addotto
che “il costo di questa vettura è di circa fr. 400.– al mese” con riferimento alla
M__________ “__________” della società P__________ D__________ Sagl utilizzata
dalla moglie (pag. 11). All'udienza del 15 febbraio 2019 egli ha poi incluso nel
fabbisogno minimo di lei fr. 400.– per “spese
vettura in uso” (memoriale allegato al verbale, pag. 5). Non si può dire
pertanto che tale importo sia stato riconosciuto dal marito per l'uso del
veicolo in aggiunta a costi fissi come l'imposta di circolazione o il premio
dell'assicurazione. Le “spese uso automobile” vanno ridotte così a fr. 128.85
mensili, ciò che riporta la spesa totale per la vettura a com-plessivi fr. 400.–
mensili, nei limiti di quanto ammesso dal convenuto.
b) Relativamente
all'onere fiscale di fr. 750.– mensili, l'appellante ne chiede lo stralcio,
facendo valere l'intangibilità del fabbisogno minimo del debitore alimentare.
In caso contrario, egli assevera, le imposte vanno considerate anche nel suo
fabbisogno minimo. In realtà occorre precisare. È vero che, dandosi un bilancio
familiare in ammanco, l'onere fiscale va tralasciato (RtiD II-2017 pag. 778
consid. 6b con rinvii; DTF 140 III 339 consid. 4.2.3 e 4.3 con riferimenti).
Nella fattispecie tuttavia, a prescindere da quanto si dirà in appresso in
merito alla capacità contributiva del marito (consid. 6), i coniugi dispongono
di un ragguardevole patrimonio in titoli e capitali (doc. N, NNN, OOO, PPP, 11
e 18), come pure di una cospicua sostanza immobiliare (doc. X) e di beni di
lusso (doc. DDD). A un sommario esame non si può ritenere dunque che la
famiglia versi in ristrettezze suscettibili di giustificare lo stralcio degli
oneri fiscali dal fabbisogno. Quanto all'inserimento di un analogo aggravio nel
fabbisogno minimo del marito, la questione andrà esaminata in tale contesto
(sotto, consid. 6).
c) La
moglie lamenta, da parte sua, che il Pretore non ha tenuto conto di costi sanitari
per fr. 97.25 mensili. La dichiarazione
rilasciata dalla cassa malati di lei a fini fiscali per il 2017 attesta invero costi assunti dall'assicurata per fr. 1792.80, pari a fr. 149.40
mensili (doc. PP). A un sommario esame
si giustifica dunque di ammettere l'importo rivendicato, verosimilmente ricorrente
per i problemi di salute certificati dai medici curanti (doc. FFFF e
GGGG). Ne segue che il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato, per finire, in fr. 6631.10
mensili.
6.
Per quel che è della
propria capacità contributiva, l'appellante censura anzitutto una carente
motivazione del giudizio impugnato, rimproverando al Pretore di non avere
determinato il fabbisogno minimo di lui. Egli ricorda di avere fatto valere un fabbisogno
minimo di fr. 9280.– mensili, cui occorre aggiungere “per parità di
trattamento” l'onere fiscale di fr. 1720.– mensili, onde un totale di fr. 11 000.– mensili. A suo dire, del resto, anche
dipartendosi dal reddito stimato dal Pretore di fr. 172 000.– annui, il contributo posto a suo
carico lede il fabbisogno minimo di lui.
a) Le
esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC)
sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è
tenuto quindi a determi-narsi su ogni singola allegazione di parte. La
motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa consenta di
capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro,
sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il
litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale
per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non
permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni
determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali
identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD
II-2018 pag. 807 n. 35c).
b) L'entrata
in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per
conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more
istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280
consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari
adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una
qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili
“per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare
nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc,
ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza
cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali
decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova
è invalso per diritto federale un orientamento contrario (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).
Anche i decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una
motivazione almeno sommaria come i decreti cautelari finali (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid. 6c).
c) Nella fattispecie il Pretore ha accertato il
reddito netto di AP 1 in un importo compreso tra fr. 172 810.– e
fr. 163 690.– annui, ovvero tra fr. 14 400 e fr. 13 640.– mensili,
senza però stabilire il fabbisogno minimo di lui. Se non che, in prima sede il
convenuto aveva esposto un dispendio di fr. 9280.– mensili arrotondati, oltre a
fr. 5000.– di imposte (memoriale allegato al verbale del 5 febbraio 2019, pag.
7). Certo, la moglie aveva riconosciuto al marito un fabbisogno minimo di soli
fr. 3500.– mensili (verbale citato, pag. 7 e 11). Non risulta tuttavia che il primo
giudice, pur accennando a tale cifra, abbia condiviso la posizione di lei (decreto
impu-gnato, pag. 4). In definitiva, di fronte a entrate accertate per un
massimo di fr. 14 400.– mensili nel 2015, il
marito aveva fatto valere un fabbisogno minimo di fr. 14 280.– mensili complessivi, seppure ridotti
in appello a fr. 11 000.–. La
motivazione del primo giudice non consente pertanto di capire come AP 1 possa
essere considerato “senz' altro in grado” di erogare il contributo di
fr. 6235.– mensili messo a suo carico (decreto impugnato, pag. 4 in fondo).
Né la situazione muterebbe qualora, in esito alle risultanze del presente
giudizio, si volesse tenere conto di un fabbisogno minimo della moglie contenuto
in fr. 6631.10 mensili (sopra, consid. 5c) e, dedotto il reddito di lei (fr.
570.– mensili: sopra consid. 4), di uno scoperto di fr. 6061.10 mensili.
d) Nelle
condizioni descritte non si vede come questa Camera possa vagliare le voci del
fabbisogno minimo esposte dal marito davanti al Pretore o le contestazioni
della moglie contenute nelle osservazioni all'appello. Tutto si ignora, in
effetti, su quali importi e su quali poste si sia fondato il primo giudice per giungere
alla conclusione secondo cui il marito sarebbe “senz'altro in grado” di stanziare
un contributo oltre fr. 6000.– mensili. Statuisse questa Camera per la prima volta sul fabbisogno minimo
dell'appellante alla stregua di un giudice naturale, ciò che non è il suo
compito, le parti si vedrebbero sottrarre perciò un grado di giurisdizione
munito di pieno potere cognitivo, giacché contro decisioni in materia di
provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al Tribunale soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
e) Non
motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, su questo punto il decreto
cautelare deve così essere annullato. Gli atti vanno rinviati al Pretore
perché dia ragione del suo giudizio dopo avere esaminato, almeno nel quadro di
un giudizio sommario, a quanto ammonta concretamente il fabbisogno del marito,
riscontrando gli argomenti delle parti – se non altro – a livello di
verosimiglianza. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è
tenuto a confermare il contributo alimentare di fr. 6235.– mensili fissa-
to
nel decreto impugnato, ma potrà scostarsene coerentemente con la motivazione
che riterrà di addurre.
f) In
una recente sentenza (inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020) questa Camera ha invero
rinunciato a rinviare gli atti al Pretore, nonostante un decreto cautelare impugnato
poco o punto motivato, e ha statuito essa medesima sull'assetto provvisionale.
In quel caso però la Camera aveva già annullato una volta il decreto cautelare
perché sprovvisto di sufficiente motivazione e un secondo rinvio si sarebbe
rivelato difficilmente compatibile con il principio di celerità che informa la
trattazione delle misure provvisionali. Il caso in esame non denota simili
estremi. Non si giustifica perciò di scostarsi dalla prassi adottata da questa
Camera in circostanze analoghe (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2018.126 del
4.
maggio 2020 consid. 6g con rinvii).
7.
Litigiosa è per
altro la trattenuta di stipendio, che in concreto il Pretore ha ordinato per
avere, AP 1, disatteso l'accordo raggiunto all'udienza del 5 febbraio 2019 e avere
agito in modo poco chiaro anche riguardo alla vendita della P__________ d'epoca,
come pure in relazione a varie società dei coniugi. Egli ha altresì
sottolineato che l'intesa raggiunta in udienza, per quanto provvisoria, non
poteva essere rimessa immediatamente e unilateralmente in discussione dall'interessato
(decreto impugnato, pag. 5).
a) L'appellante
fa valere che la moglie ha postulato il provvedimento prima ancora che l'ammontare
del contributo alimentare fosse deciso. A suo dire, l'accordo raggiunto
all'udienza del 5 febbraio 2020 non era vincolante, sicché non può
essergli rimproverato di non aver versato interamente quanto concordato. A
mente di AO 1, per contro, l'intesa costituisce un accordo vincolante, seppur
limitato nel tempo. Né vi è margine per una diversa interpretazione, il marito
non potendo equivocare sulla portata dell'espressione “impregiudicata ogni
diversa pretesa delle parti”.
b) Con
l'annullamento del dispositivo sul contributo di mantenimento in favore della
moglie per difetto di motivazione (sopra, consid. 6e) l'ordine di trattenuta
non può più essere riferito all'importo del contributo alimentare stabilito nel
decreto impugnato. In circostanze del genere torna in vigore quanto pattuito
dai coniugi “provvisoriamente” all'udienza del 5 febbraio 2019, ossia l'obbligo
per il marito di versare alla moglie fr. 5000.– mensili. Tale accordo non
è stato espressamente omologato dal giudice, ma – contrariamente a quanto pretende
l'appellante – è valido e vincola le parti, le quali possono sempre rivolgersi
al giudice chiedendo di omologarlo o di modificarlo (RtiD II-2015 pag. 792
consid. 5 con richiami).
c) Così
com'è verbalizzato l'accordo citato, non si può ritenere nemmeno che il marito si
sia riservato una facoltà di revoca unilaterale, come egli parrebbe
sottintendere. L'espressione “impregiudicata ogni diversa pretesa delle parti”
va intesa come volta a evitare che una simile pattuizione “nelle more
istruttorie“ condizioni la decisione finale. Né l'appellante
contesta
che una diffida ai debitori possa poggiare su un accordo fra i coniugi (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar,
edizione 1999, n. 9a ad art. 177; Vetterli
in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 177 CC con
rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006
consid. 2; Bräm in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, n. 11 ad art. 177 CC; analogamente: Bastons Bulletti in: Commentaire romand,
CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 290 con rimandi).
d) Per
il resto, è vero che una diffida ai debitori nel senso degli art. 132 cpv. 1,
177.
o 291 CC non si giustifica per il solo fatto che il debitore ometta o
ritardi sporadicamente il versamento di un contributo periodico, dovendo il
provvedimento rispettare il principio della proporzionalità. Determinante è che
oggettivamente la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria e che sussistano
indizi di reiterazione (DTF 145 III 264 consid. 5.5.2 con rinvii; analogamente:
RtiD II-2004 pag. 598 n. 29c). Nella fattispecie il Pretore ha giudicato
rilevante, oltre al mancato pagamento della somma convenuta per i mesi di marzo
e aprile, l'agire del marito riguardo alla vendita della P__________ d'epoca e
a varie società dei coniugi (decreto impugnato, pag. 5). L'appellante imputa
tale comportamento alle continue iniziative della moglie, definendolo una “reazione
umanamente comprensibile”. Sia come sia, ancora con l'appello l'interessato
ribadisce che l'accordo stipulato il 5 febbraio 2019 non è valido. Ora,
dichiarazioni delle parti in corso di procedura possono costituire indizi che
in futuro il debitore alimentare non adempia i propri obblighi (Chaix in: Commentaire romand, CC I, op.
cit., n. 9 ad art. 177; Schwander:
in Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 10 ad art. 177). Alla luce della
ferma posizione dell'interessato, il rischio di una futura trascuranza
dell'obbligo alimentare appare verosimile e a un sommario esame la valutazione
del primo giudice resiste alla critica. Il dispositivo relativo all'ordine di
trattenuta andrà nondimeno adeguato all'importo del contributo provvisionale in
vigore, ossia fr. 5000.– mensili.
8.
L'appellante
contesta infine la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore per i due
procedimenti cautelari giudicati contestualmente al decreto impugnato. Il primo
giudice ha motivato tale riparto per tenere conto della natura delle cause e
del relativo esito, la moglie ottenendo la trattenuta di stipendio, ma soccombendo
sul resto. Ora, sulla diffida ai debitori il marito soccombe, l'appello risultando
d'acchito privo di fondamento.
Riguardo al procedimento cautelare avviato dalla
moglie il 15 febbraio 2019, l'istanza è stata integralmente
respinta dal Pretore, sicché di principio le spese giudiziarie, incluse le
ripetibili, vanno a carico di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'art. 107 CPC
consente invero di ripartire le spese giudiziarie secondo equità ove si tratti
di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) o altre
circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito
della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Nella fattispecie non si
ravvisano tuttavia estremi del genere. Non si disconosce che l'istante è
risultata vittoriosa nell'altra causa contestualmente decisa dal Pretore. Ciò
non giustifica tuttavia una compensazione delle ripetibili fra i due
procedimenti. Per di più, l'impegno profuso dai legali nelle due pratiche non è
comparabile, ove si consideri che l'istanza di diffida ai debitori è consistita
in un breve scritto cui il marito ha risposto con una lettera di due pagine
(inc. CA.2019.105), mentre
l'istanza del 15 febbraio 2019 ha richiesto un memoriale
di 15 pagine e una risposta scritta di sette (inc. CA.2019.64).
Sotto questo profilo il Pretore ha ecceduto perciò nel suo potere d'apprezzamento.
Quanto all'indennità per ripetibili di fr. 1200.– postulata dall'appellante,
essa appare adeguata, considerato che remunera poco meno di quattro ore di
lavoro a fr. 280.– l'una, le spese e l'IVA. Tale dispendio di tempo appare adeguato a quanto un
avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione di un mandato analogo.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante soccombe sulla diffida ai debitori e sui relativi oneri
processuali, mentre ottiene ragione sulle ripetibili inerenti all'altro
procedimento cautelare, come pure sull'annullamento del dispositivo riguardante
il contributo alimentare per la moglie, del quale tuttavia non consegue la riduzione
a fr. 705.– mensili. Tutto ponderato, si giustifica così di porre due
terzi delle spese processuali a carico di lui, mentre il resto va a carico
della moglie, cui egli verserà un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità
piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Quanto al contributo alimentare per
la moglie, le singolarità del caso inducono a non riscuotere spese,
mentre le ripetibili vanno compensate, non potendosi prevedere come il Pretore
statuirà in esito al nuovo decreto cautelare (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139
III 351 consid. 6).
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche
la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in
concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti
al Tribunale federale – come si è rammentato – soltanto la violazione di
diritti costituzionali (sopra, consid. 6d).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è annullato e
gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi,
mentre i dispositivi n. 2 e 5 sono così riformati:
2. È ordinato alla P__________ SA, __________, di
trattenere dallo stipendio e/o
da ogni
altro versamento in favore di AP 1 l’importo di fr. 5000.– mensili,
riversandolo sul conto IBAN __________ presso il __________ __________ intestato
a AO 1.
L'ordine
è immediatamente esecutivo. La P__________ SA è avvertita che qualsiasi
pagamento eseguito in dispregio della trattenuta non avrà effetto liberatorio nei
suoi confronti.
5. Le spese
del procedimento cautelare CA.2019.64 (restrizioni del potere di disporre giusta
l'art. 178 CC), di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà ad AP 1 fr. 1200.– per ripetibili.
II. Le spese di appello,
ridotte a fr. 900.–, sono poste per due terzi a carico all'appellante e per il
resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 900.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. dott. ;
–
in estratto (dispositivo n. I.2).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).