12.2020.13
Contratto di architetto, onorario, legittimazione passiva, parti contrattuali
13 ottobre 2020Italiano19 min
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 20 ottobre 2017 i medesimi l’hanno conseguentemente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.13
Lugano
13 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.387
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 20 ottobre 2017 da
AP 1
AP 2
entrambi patrocinati dall’avv.
PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
chiedente la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 28'862.- oltre interessi al 5% dal 9 aprile
2017;
pretesa avversata dal convenuto, che ha in particolare eccepito
l’assenza di
legittimazione passiva;
vista la decisione 20 dicembre 2019 con cui il Pretore ha accolto
l’eccezione
e conseguentemente respinto la petizione;
appellanti gli attori con appello 30 gennaio 2020, con cui hanno chiesto la
riforma del
querelato giudizio nel senso di accertare
la legittimazione passiva del convenuto e
rinviare la causa al primo giudice
affinché decida nel merito (previo svolgimento
dell’istruttoria), protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 19
febbraio 2020 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
considerata altresì la replica spontanea
2 marzo 2020 degli appellanti;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
Nel corso del 2016 AP 1
(tecnico edile) e AP 2 (architetto) hanno sviluppato piani e progetti in vista
della ristrutturazione e dell’ampliamento dello stabile sito sul fondo part. n.
__________ RFD di __________, di proprietà di AO 1. La domanda di costruzione,
pure allestita dai medesimi, risale al 5 luglio 2016 e la relativa licenza
edilizia è stata rilasciata dal Municipio di __________ in data 20 gennaio 2017
(doc. B inc. CM.2017.459).
B.
Il 27 febbraio 2017 AP 1 e AP
2 hanno emesso nei confronti di AO 1 una fattura per l’ammontare di complessivi
fr. 38'682.- dedotto un acconto di
fr. 10'000.-, per un saldo di fr. 28'682.-, corredata
dai richiami 30 marzo 2017, 14 aprile 2017 e 20 aprile 2017 (doc. C-F inc.
CM.2017.459), che quest’ultimo si è tuttavia rifiutato di versare (v. scritto
24 aprile 2017 di cui al doc. 3).
C.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 20 ottobre 2017 i medesimi l’hanno conseguentemente
convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per l’incasso del
suddetto saldo oltre interessi al 5% dal
9 aprile 2017.
D.
Con osservazioni 13 novembre
2017 il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo in particolare la sua
carenza di legittimazione passiva. A suo dire, non sarebbe stato lui a
conferire l’incarico di progettazione alla controparte e non sarebbe dunque
debitore della remunerazione ivi riferita. Egli avrebbe sottoscritto la domanda
di costruzione unicamente nella sua veste di proprietario del fondo, ritenuto
altresì che la richiesta di acconto di fr. 10'000.- non è stata trasmessa a
lui, bensì a sua madre E__________ __________ (doc. G inc. CM.2017.459).
E.
Con replica spontanea 29
novembre 2017 gli attori hanno rilevato di essersi altresì occupati, oltre che
della progettazione e dell’inoltro della domanda di costruzione, anche dell’allestimento
dei capitolati d’offerta (doc. D) e hanno specificato che AO 1 ha firmato la
domanda di costruzione (doc. C) sia quale istante che quale proprietario,
rispettivamente che la causale di versamento dell’acconto richiesto indicava “AO
1 acconto prestazioni licenza di costruzione mapp. __________” (doc. H
inc. CM.2017.459). Gli stessi hanno altresì osservato che ulteriori ditte
attive sul cantiere hanno fatturato le loro prestazioni al convenuto (doc. F).
F.
Con duplica spontanea 22 dicembre
2017 anche il convenuto si è riconfermato nelle proprie posizioni, contestando
quelle avverse e rilevando che l’acconto è stato versato da sua madre e che la
menzione del suo nome nella causale era unicamente volta a ricondurre il
bonifico al fondo oggetto della domanda edilizia.
G.
Dopo l’udienza dibattimentale
22 gennaio 2018 il Pretore ha esperito un’istruttoria parziale, limitando la
procedura alla questione della legittimazione passiva del convenuto. In
occasione dell’udienza del 23 agosto 2018 hanno avuto luogo le arringhe finali.
H.
Con decisione 20 dicembre 2019
il Pretore ha accertato la carente legittimazione passiva del convenuto,
respingendo conseguentemente la petizione. Le spese processuali, di complessivi
fr. 1'200.-, sono state poste a carico degli attori in solido, pure condannati
a rifondere alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 2'800.-
per ripetibili.
I.
Con atto di appello 30 gennaio
2020 gli attori si sono aggravati contro il suddetto giudizio, postulandone la
riforma nel senso di accertare la legittimazione passiva del convenuto e
rinviare la causa al primo giudice affinché decida nel merito (previo
svolgimento dell’istruttoria).
J.
Con risposta 19 febbraio 2020 il
convenuto ha postulato la reiezione del gravame, mentre con replica spontanea 2
marzo 2020 gli appellanti hanno ulteriormente approfondito la propria
posizione.
E considerato
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 30 gennaio 2020 contro la decisione
20.
dicembre 2019 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie). Pure
tempestive sono la risposta 30 gennaio 2020 dell’appellato e la replica
spontanea 2 marzo 2020 degli appellanti.
2.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha rilevato che giusta l’art. 8 CC, l’onere della prova relativamente
all’insorgere di un rapporto contrattuale con il convenuto spettava agli
attori. A tal riguardo, nei loro interrogatori AP 1 e AO 1 hanno fornito
versioni contrapposte che si elidono a vicenda, mentre AP 2 ha rilevato di non
aver mai visto o parlato con il convenuto. La teste E__________ __________,
madre di quest’ultimo, ha dichiarato di essere stata lei a conferire a titolo
personale l’incarico di progettazione, e ciò unicamente a AP 1, senza il
coinvolgimento del figlio, versione confermata da suo marito (e patrigno del
convenuto) B__________ __________ Non essendo determinante né che il convenuto
fosse il proprietario dell’immobile o avesse discusso del progetto con la
madre, né che il medesimo abbia sottoscritto la domanda di costruzione o fosse
menzionato nella causale dell’acconto di fr. 10'000.- (avendo la madre
dichiarato che il conto addebitato era a lei intestato e che la menzione
serviva a identificare l’oggetto del pagamento, ovvero l’immobile del figlio),
gli attori non hanno conseguentemente dimostrato che il convenuto fosse il
committente dei lavori. Di qui la sua assente legittimazione passiva e la
reiezione della petizione.
3.
Nel loro petitum, gli
appellanti chiedono quale punto n. 1 l’accoglimento della loro petizione.
Evidentemente tale esito non è ipotizzabile, poiché la procedura di prima sede
è stata limitata al presupposto di merito della legittimazione passiva. Questa
Camera esaminerà pertanto unicamente la suddetta eccezione, la cui reiezione
comporterebbe il rinvio della causa al giudice di prima sede per il
proseguimento dell’istruttoria, come del resto espressamente postulato ai
successivi punti n. 1.1 e 1.2 del petitum.
4.
Con l’impugnativa, gli
appellanti lamentano una carente motivazione della decisione di primo grado e
criticano il Pretore per essersi basato quasi esclusivamente sulle prove orali
(apprezzandole peraltro in modo errato), trascurando le ulteriori prove agli
atti, segnatamente la documentazione prodotta, che attesterebbero la legittimazione
passiva della controparte. La censura di carente motivazione è tuttavia priva
di buon fondamento, poiché gli appellanti non sostengono di non riuscire a
comprendere i motivi (fattuali e giuridici) che hanno indotto il primo giudice
a decidere in un modo piuttosto che un altro, bensì esprimono direttamente
considerazioni di merito in opposizione agli accertamenti pretorili. Del resto,
il Pretore non si è limitato a considerare le prove orali, bensì ha tenuto
conto anche della documentazione agli atti e degli ulteriori aspetti già
suesposti, giudicandoli non risolutivi.
5.
A mente degli appellanti, il
Pretore avrebbe errato nel fondare la sua decisione principalmente sulle
testimonianze di E__________ __________ e B__________ __________, a fronte
della loro vicinanza al convenuto, del loro interesse alla causa e delle loro
dichiarazioni contraddittorie. La madre del convenuto ha difatti osservato di
non aver conferito alcun mandato ad AP 2, bensì solamente a AP 1, ma nel
seguito ha dichiarato di avere mosso delle contestazioni in relazione alle
fatture e ai solleciti qui in esame solamente nei confronti del primo (in
occasione di un incontro nel di lei ufficio). Ciò cozzerebbe poi con la
testimonianza di B__________ __________ (che pure sostiene di avere seguito i
lavori), secondo cui né lui né la moglie hanno mai contattato AP 2.
6.
In effetti, la vicinanza di
entrambi i testi al convenuto e alla fattispecie in esame impone una
particolare prudenza nella valutazione della loro attendibilità. Sorge in
particolare più di un dubbio laddove E__________ __________ ha dichiarato di
aver contattato AP 2 (e non AP 1) al fine di contestare la fattura e la sua
emissione nei confronti del figlio. Ciò a fronte della ferma smentita di AP 2 e
della dichiarazione di segno contrario di B__________ __________. Inoltre,
risulta quantomeno strano che invece di rivolgersi a AP 1, con la quale aveva
una conoscenza pregressa (giusta quanto dichiarato dagli attori in sede di
petizione e non contestato dalla controparte), E__________ __________ abbia
contattato una persona che a suo dire non aveva mai voluto coinvolgere nel
progetto. Per il resto, le dichiarazioni dei due testi devono essere apprezzate
anche alla luce delle altre
risultanze istruttorie, che verranno qui di seguito esaminate. Occorre inoltre
distinguere fra la percezione che i medesimi avevano dell’incarico in questione
e della sua portata e quanto gli attori potevano in buona fede comprendere
sulla base delle circostanze concrete e del comportamento delle varie persone
coinvolte.
7.
Secondo gli appellanti, il
primo giudice non avrebbe dovuto escludere la valenza probatoria
dell’interrogatorio di AP 1 semplicemente perché in contraddizione con quello
di AO 1. Egli avrebbe piuttosto dovuto esaminare quali dichiarazioni trovassero
riscontri oggettivi nelle tavole processuali. In particolare, AP 1 ha rilevato
di avere conosciuto il convenuto presso la sua abitazione nel momento in cui si
sono accordati, per il tramite della madre, per predisporre la domanda di
costruzione e di avere nel seguito personalmente consegnato al medesimo la
documentazione necessaria all’inoltro della domanda, che è stata da lui
sottoscritta. Ciò trova conferma nel doc. C, mentre il convenuto non ha fornito
alcuna valida spiegazione alternativa sulle modalità di ricezione e invio della
domanda di costruzione. Sarebbe del resto emblematico che il convenuto abbia
firmato la domanda sia quale proprietario, sia quale istante e addirittura
committente (come si evince dalla dichiarazione di smaltimento dei rifiuti di
cantiere all’ultima pagina del doc. C). Egli avrebbe dunque ratificato
l’operato degli attori e il contratto per atti concludenti, ritenuto altresì
che il medesimo, avendo discusso con la madre della ristrutturazione, non era
sicuramente estraneo al progetto. Del resto, altre ditte attive sul cantiere
hanno inviato direttamente a lui le fatture per i lavori eseguiti (v. doc. F).
Altre risultanze attesterebbero inoltre che la madre E__________ __________ ha
agito per suo conto. AO 1 ha innanzitutto dichiarato che sua madre ha voluto
gestire lei medesima la fase di progettazione, ciò che alluderebbe a un
rapporto di rappresentanza. La medesima ha pure espressamente chiesto a AP 1 di
inviare direttamente a lei la richiesta di acconto e l’avrebbe saldata per
conto del figlio indicando espressamente il suo nome nella causale del
versamento, laddove il progetto edilizio era invece già sufficientemente
identificato dalla menzione del numero del mappale interessato (v. doc. G e H di
cui all’inc. CM.2017.459). Gli appellanti sostengono altresì che il convenuto,
prima dell’avvio della causa giudiziaria, non ha mai contestato di essere il
debitore dell’importo di cui alla fattura e ai solleciti, bensì tuttalpiù
l’ammontare dell’onorario (doc. 3), mentre la madre (che sostiene di essere la
committente) non avrebbe mai eccepito alcunché. La medesima peraltro ha
spostato il suo domicilio in Italia nel corso della procedura, ciò che
dimostrerebbe la sua malafede. In ogni caso, essendo il convenuto l’esclusivo
beneficiario delle prestazioni, egli sarebbe comunque tenuto a remunerare gli
attori per il loro lavoro alla luce delle norme sull’indebito arricchimento e sulla
gestione di affari senza mandato.
8.
Nella presente fattispecie i
lavori oggetto dell’incarico non sono stati formalizzati mediante contratto, né
si trovano agli atti documenti idonei a chiarire con precisione la natura dei
rapporti fra le varie parti coinvolte. Si deve dunque esaminare se la
legittimazione passiva del convenuto possa ritenersi accertata sulla base di
indizi convergenti e malgrado le testimonianze contrarie (come detto, di
limitato valore probatorio) di E__________ __________ e di B__________ __________.
9.
Ora, a inizio 2016 il fondo
part. n. __________ era di proprietà di E__________ __________. Esaminando la
domanda di costruzione agli atti e l’annessa documentazione di cui al doc. M,
si evince che già in tale periodo erano prospettati lavori sul fondo con il
supporto di AP 1 (v. rapporto ambientale demolizione edificio del 27 aprile
2016, che indica quale committente la madre del convenuto “c/o Studio
Tecnico AP 1”). Nel giugno 2016 (DG __________) quest’ultima ha donato il
fondo a suo figlio, il quale nel suo interrogatorio ha dichiarato che la ristrutturazione
e l’ampliamento sono da ricondurre a un’idea comune sua e di sua madre, la
quale ha poi voluto gestire direttamente il progetto (verbale del 5 marzo 2018,
p. 4). I lavori nel frattempo sono stati terminati, e lo stabile è stato
suddiviso in proprietà per piani. La PPP n. __________ è rimasta di proprietà
di AO 1, mentre le restanti sono state acquistate da persone terze (v. estratto
RF della part. n. __________ RFD di __________). Successivamente all’atto di
donazione, la documentazione annessa alla domanda di costruzione 5 luglio 2016 allestita
dagli attori è stata intestata ad AO 1, che l’ha sottoscritta a dipendenza
delle circostanze non solo quale proprietario del fondo, ma anche quale istante
della licenza (v. art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 e 9 lett. a RLE) e quale
committente. In particolare, il medesimo ha sottoscritto quale committente
l’annessa dichiarazione di smaltimento dei rifiuti di cantiere ed è indicato
più volte quale committente nella documentazione relativa al calcolo del
fabbisogno termico/bilancio energetico e alla verifica dell’isolamento (a cura
della __________ Sagl). Del resto, le fatture di cui al doc. F di __________
Sagl e di __________ SA, emesse nel luglio 2016 e riguardanti l’allestimento
del bilancio termico e la modinatura, sono intestate ad AO 1 “c/o Studio
tecnico AP 1”. Pur riguardando un diverso rapporto contrattuale da quello
qui in esame esse attestano, unitamente a tutti gli altri elementi
summenzionati, il coinvolgimento di AO 1 nel progetto di ristrutturazione e
ampliamento sin dai suoi primi stadi e che egli fosse ben cosciente dei lavori
che si stavano prospettando sul fondo di sua proprietà, ciò che era
riconoscibile per la controparte. Considerati altresì l’inquadramento dello
stesso quale unico beneficiario delle prestazioni, lo stretto legame di
parentela con E__________ __________ e la conoscenza pregressa fra questa e AP
1, il fatto che la madre del convenuto fosse particolarmente coinvolta nelle
trattative e nel progetto ancora non significa che la medesima debba essere
considerata quale sola e esclusiva controparte contrattuale, bensì allude a un
rapporto di rappresentanza e a un’attivazione della madre in favore del figlio,
ratificata da quest’ultimo per atti concludenti con la sottoscrizione della
domanda di costruzione. Difatti, una relativa procura può venire conferita in
qualsiasi forma (DTF 99 II 159, consid. 2b), anche solo tollerando
consapevolmente che il rappresentante si comporti come tale (DTF 85 II 22,
consid. 2). L’agire del rappresentante per conto del rappresentato può del
resto avvenire non solo in maniera diretta ed esplicita, ma altresì qualora la
volontà di agire come rappresentante sia desumibile dalle circostanze o
dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede (IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227, consid. 6.1). Differentemente da
quanto rilevato dall’appellato, che gli attori negli allegati introduttivi
abbiano o meno fatto riferimento al relativo costrutto giuridico poco importa,
imponendosi la relativa valutazione al giudice sulla base dei fatti allegati e
delle risultanze istruttorie. In questa direzione conducono pure le circostanze
relative al pagamento dell’acconto di fr. 10'000.-, laddove l’invito di E__________
__________ di trasmettere a lei la richiesta di acconto (superfluo qualora la
medesima fosse stata l’esclusiva controparte contrattuale degli attori) e la
menzione del figlio nel relativo ordine di bonifico (malgrado le prestazioni
remunerate fossero già identificate tramite il numero di mappale) pure
suggerivano che essa agisse per suo conto. Inoltre, dal momento dell’invio
della fattura finale 27 febbraio 2017, il comportamento di E__________ __________
e di AO 1 non è stato contraddistinto da particolare trasparenza: come già
esposto al consid. 5, è quantomeno dubbio che la prima abbia chiesto ad AP 2 di
intestarle la fattura riconoscendo la sua posizione di committente, e
sicuramente non l’ha fatto nei confronti di AP 1. AO 1 si è da parte sua opposto
alla fattura quasi due mesi più tardi con lo scritto 24 aprile 2017 (doc. 3),
contestando tuttavia solo genericamente di doverla pagare, oltre che criticare l’importo
preteso. Ciò malgrado la buona fede (art. 2 CC) avrebbe imposto un relativo
chiarimento.
10.
Da tutto ciò discende che gli
attori potevano in buona fede ritenere che E__________ __________ agisse
(perlomeno anche) in rappresentanza di AO 1 e che questo fosse il committente
dell’incarico di progettazione. D’altronde, tale soluzione è ben più
convincente dell’alternativa, ovvero di un rapporto contrattuale esclusivo fra
gli attori e la madre del convenuto. L’impugnato giudizio viene pertanto
riformato nel senso che la legittimazione passiva del convenuto dev’essere
confermata, con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice per il
proseguimento dell’istruttoria e una nuova decisione di merito. Quanto alle spese
giudiziarie stabilite dal dispositivo n. 2 della decisione pretorile (ritenuto
un valore litigioso di fr. 28'862.-), le spese processuali sono state
quantificate in fr. 1'200.- (cifra che si situa nei limiti inferiori di cui
alla pertinente tariffa ex art. 7 e 8 LTG), e le ripetibili in fr. 2'800.- (importo
inferiore al limite tariffale di cui all’art. 11 cpv. 1 RTar). Se ne può
dedurre che esse sono già state ridotte in funzione della limitazione della
procedura all’esame della legittimazione passiva, possono essere mantenute
quali importi congrui anche per una decisione incidentale ai sensi degli art.
104.
cpv. 2 e 237 CPC, e dovranno essere poste a carico del convenuto,
soccombente per quanto riguarda la sua eccezione.
11.
Ne consegue che l’appello
dev’essere accolto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr. 28'682.- (determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellato (art. 106
cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione (art. 237
CPC in connessione con l’art. 104 cpv. 2 CPC), le spese processuali, calcolate
in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG, sono quantificate in fr. 1’000.-. Le ripetibili,
calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 5, 13 e 14 RTar,
tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 1'200.-.
12.
La decisione che accerta l’esistenza
di un presupposto quale la legittimazione passiva è una decisione incidentale
ai sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale
federale tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF
2C_396/2015 del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137 III 261, consid.
1.4). Nel concreto, il valore litigioso della presente controversia non raggiunge la soglia di
fr. 30’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
30 gennaio 2020 di AP 1 e AP 2 è accolto.
§
Di conseguenza, la decisione 20 dicembre 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc.
SE.2017.387) è così riformata:
1. La
legittimazione passiva di AO 1 è accertata.
2. La tassa di giudizio di complessivi fr.
1'000.- e le spese di fr. 200.-, relative al giudizio incidentale, sono a
carico del convenuto, il quale rifonderà agli attori complessivi
fr. 2'800.- per ripetibili.
3. Invariato.
§§ L’incarto
SE.2017.387 è rinviato al Pretore per completamento dell’istruttoria e nuovo
giudizio.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, di
complessivi
fr. 1’000.-, sono posti a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti
complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro
una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono
essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).