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Decisione

12.2020.13

Contratto di architetto, onorario, legittimazione passiva, parti contrattuali

13 ottobre 2020Italiano19 min

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 20 ottobre 2017 i medesimi l’hanno conseguentemente

Source ti.ch

Fatti

A.

Nel corso del 2016 AP 1

(tecnico edile) e AP 2 (architetto) hanno sviluppato piani e progetti in vista

della ristrutturazione e dell’ampliamento dello stabile sito sul fondo part. n.

__________ RFD di __________, di proprietà di AO 1. La domanda di costruzione,

pure allestita dai medesimi, risale al 5 luglio 2016 e la relativa licenza

edilizia è stata rilasciata dal Municipio di __________ in data 20 gennaio 2017

(doc. B inc. CM.2017.459).

B.

Il 27 febbraio 2017 AP 1 e AP

2 hanno emesso nei confronti di AO 1 una fattura per l’ammontare di complessivi

fr. 38'682.- dedotto un acconto di

fr. 10'000.-, per un saldo di fr. 28'682.-, corredata

dai richiami 30 marzo 2017, 14 aprile 2017 e 20 aprile 2017 (doc. C-F inc.

CM.2017.459), che quest’ultimo si è tuttavia rifiutato di versare (v. scritto

24 aprile 2017 di cui al doc. 3).

C.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 20 ottobre 2017 i medesimi l’hanno conseguentemente

convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per l’incasso del

suddetto saldo oltre interessi al 5% dal

9 aprile 2017.

D.

Con osservazioni 13 novembre

2017 il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo in particolare la sua

carenza di legittimazione passiva. A suo dire, non sarebbe stato lui a

conferire l’incarico di progettazione alla controparte e non sarebbe dunque

debitore della remunerazione ivi riferita. Egli avrebbe sottoscritto la domanda

di costruzione unicamente nella sua veste di proprietario del fondo, ritenuto

altresì che la richiesta di acconto di fr. 10'000.- non è stata trasmessa a

lui, bensì a sua madre E__________ __________ (doc. G inc. CM.2017.459).

E.

Con replica spontanea 29

novembre 2017 gli attori hanno rilevato di essersi altresì occupati, oltre che

della progettazione e dell’inoltro della domanda di costruzione, anche dell’allestimento

dei capitolati d’offerta (doc. D) e hanno specificato che AO 1 ha firmato la

domanda di costruzione (doc. C) sia quale istante che quale proprietario,

rispettivamente che la causale di versamento dell’acconto richiesto indicava “AO

1 acconto prestazioni licenza di costruzione mapp. __________” (doc. H

inc. CM.2017.459). Gli stessi hanno altresì osservato che ulteriori ditte

attive sul cantiere hanno fatturato le loro prestazioni al convenuto (doc. F).

F.

Con duplica spontanea 22 dicembre

2017 anche il convenuto si è riconfermato nelle proprie posizioni, contestando

quelle avverse e rilevando che l’acconto è stato versato da sua madre e che la

menzione del suo nome nella causale era unicamente volta a ricondurre il

bonifico al fondo oggetto della domanda edilizia.

G.

Dopo l’udienza dibattimentale

22 gennaio 2018 il Pretore ha esperito un’istruttoria parziale, limitando la

procedura alla questione della legittimazione passiva del convenuto. In

occasione dell’udienza del 23 agosto 2018 hanno avuto luogo le arringhe finali.

H.

Con decisione 20 dicembre 2019

il Pretore ha accertato la carente legittimazione passiva del convenuto,

respingendo conseguentemente la petizione. Le spese processuali, di complessivi

fr. 1'200.-, sono state poste a carico degli attori in solido, pure condannati

a rifondere alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 2'800.-

per ripetibili.

I.

Con atto di appello 30 gennaio

2020 gli attori si sono aggravati contro il suddetto giudizio, postulandone la

riforma nel senso di accertare la legittimazione passiva del convenuto e

rinviare la causa al primo giudice affinché decida nel merito (previo

svolgimento dell’istruttoria).

J.

Con risposta 19 febbraio 2020 il

convenuto ha postulato la reiezione del gravame, mentre con replica spontanea 2

marzo 2020 gli appellanti hanno ulteriormente approfondito la propria

posizione.

E considerato

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 30 gennaio 2020 contro la decisione

20.

dicembre 2019 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie). Pure

tempestive sono la risposta 30 gennaio 2020 dell’appellato e la replica

spontanea 2 marzo 2020 degli appellanti.

2.

Con la decisione impugnata, il

Pretore ha rilevato che giusta l’art. 8 CC, l’onere della prova relativamente

all’insorgere di un rapporto contrattuale con il convenuto spettava agli

attori. A tal riguardo, nei loro interrogatori AP 1 e AO 1 hanno fornito

versioni contrapposte che si elidono a vicenda, mentre AP 2 ha rilevato di non

aver mai visto o parlato con il convenuto. La teste E__________ __________,

madre di quest’ultimo, ha dichiarato di essere stata lei a conferire a titolo

personale l’incarico di progettazione, e ciò unicamente a AP 1, senza il

coinvolgimento del figlio, versione confermata da suo marito (e patrigno del

convenuto) B__________ __________ Non essendo determinante né che il convenuto

fosse il proprietario dell’immobile o avesse discusso del progetto con la

madre, né che il medesimo abbia sottoscritto la domanda di costruzione o fosse

menzionato nella causale dell’acconto di fr. 10'000.- (avendo la madre

dichiarato che il conto addebitato era a lei intestato e che la menzione

serviva a identificare l’oggetto del pagamento, ovvero l’immobile del figlio),

gli attori non hanno conseguentemente dimostrato che il convenuto fosse il

committente dei lavori. Di qui la sua assente legittimazione passiva e la

reiezione della petizione.

3.

Nel loro petitum, gli

appellanti chiedono quale punto n. 1 l’accoglimento della loro petizione.

Evidentemente tale esito non è ipotizzabile, poiché la procedura di prima sede

è stata limitata al presupposto di merito della legittimazione passiva. Questa

Camera esaminerà pertanto unicamente la suddetta eccezione, la cui reiezione

comporterebbe il rinvio della causa al giudice di prima sede per il

proseguimento dell’istruttoria, come del resto espressamente postulato ai

successivi punti n. 1.1 e 1.2 del petitum.

4.

Con l’impugnativa, gli

appellanti lamentano una carente motivazione della decisione di primo grado e

criticano il Pretore per essersi basato quasi esclusivamente sulle prove orali

(apprezzandole peraltro in modo errato), trascurando le ulteriori prove agli

atti, segnatamente la documentazione prodotta, che attesterebbero la legittimazione

passiva della controparte. La censura di carente motivazione è tuttavia priva

di buon fondamento, poiché gli appellanti non sostengono di non riuscire a

comprendere i motivi (fattuali e giuridici) che hanno indotto il primo giudice

a decidere in un modo piuttosto che un altro, bensì esprimono direttamente

considerazioni di merito in opposizione agli accertamenti pretorili. Del resto,

il Pretore non si è limitato a considerare le prove orali, bensì ha tenuto

conto anche della documentazione agli atti e degli ulteriori aspetti già

suesposti, giudicandoli non risolutivi.

5.

A mente degli appellanti, il

Pretore avrebbe errato nel fondare la sua decisione principalmente sulle

testimonianze di E__________ __________ e B__________ __________, a fronte

della loro vicinanza al convenuto, del loro interesse alla causa e delle loro

dichiarazioni contraddittorie. La madre del convenuto ha difatti osservato di

non aver conferito alcun mandato ad AP 2, bensì solamente a AP 1, ma nel

seguito ha dichiarato di avere mosso delle contestazioni in relazione alle

fatture e ai solleciti qui in esame solamente nei confronti del primo (in

occasione di un incontro nel di lei ufficio). Ciò cozzerebbe poi con la

testimonianza di B__________ __________ (che pure sostiene di avere seguito i

lavori), secondo cui né lui né la moglie hanno mai contattato AP 2.

6.

In effetti, la vicinanza di

entrambi i testi al convenuto e alla fattispecie in esame impone una

particolare prudenza nella valutazione della loro attendibilità. Sorge in

particolare più di un dubbio laddove E__________ __________ ha dichiarato di

aver contattato AP 2 (e non AP 1) al fine di contestare la fattura e la sua

emissione nei confronti del figlio. Ciò a fronte della ferma smentita di AP 2 e

della dichiarazione di segno contrario di B__________ __________. Inoltre,

risulta quantomeno strano che invece di rivolgersi a AP 1, con la quale aveva

una conoscenza pregressa (giusta quanto dichiarato dagli attori in sede di

petizione e non contestato dalla controparte), E__________ __________ abbia

contattato una persona che a suo dire non aveva mai voluto coinvolgere nel

progetto. Per il resto, le dichiarazioni dei due testi devono essere apprezzate

anche alla luce delle altre

risultanze istruttorie, che verranno qui di seguito esaminate. Occorre inoltre

distinguere fra la percezione che i medesimi avevano dell’incarico in questione

e della sua portata e quanto gli attori potevano in buona fede comprendere

sulla base delle circostanze concrete e del comportamento delle varie persone

coinvolte.

7.

Secondo gli appellanti, il

primo giudice non avrebbe dovuto escludere la valenza probatoria

dell’interrogatorio di AP 1 semplicemente perché in contraddizione con quello

di AO 1. Egli avrebbe piuttosto dovuto esaminare quali dichiarazioni trovassero

riscontri oggettivi nelle tavole processuali. In particolare, AP 1 ha rilevato

di avere conosciuto il convenuto presso la sua abitazione nel momento in cui si

sono accordati, per il tramite della madre, per predisporre la domanda di

costruzione e di avere nel seguito personalmente consegnato al medesimo la

documentazione necessaria all’inoltro della domanda, che è stata da lui

sottoscritta. Ciò trova conferma nel doc. C, mentre il convenuto non ha fornito

alcuna valida spiegazione alternativa sulle modalità di ricezione e invio della

domanda di costruzione. Sarebbe del resto emblematico che il convenuto abbia

firmato la domanda sia quale proprietario, sia quale istante e addirittura

committente (come si evince dalla dichiarazione di smaltimento dei rifiuti di

cantiere all’ultima pagina del doc. C). Egli avrebbe dunque ratificato

l’operato degli attori e il contratto per atti concludenti, ritenuto altresì

che il medesimo, avendo discusso con la madre della ristrutturazione, non era

sicuramente estraneo al progetto. Del resto, altre ditte attive sul cantiere

hanno inviato direttamente a lui le fatture per i lavori eseguiti (v. doc. F).

Altre risultanze attesterebbero inoltre che la madre E__________ __________ ha

agito per suo conto. AO 1 ha innanzitutto dichiarato che sua madre ha voluto

gestire lei medesima la fase di progettazione, ciò che alluderebbe a un

rapporto di rappresentanza. La medesima ha pure espressamente chiesto a AP 1 di

inviare direttamente a lei la richiesta di acconto e l’avrebbe saldata per

conto del figlio indicando espressamente il suo nome nella causale del

versamento, laddove il progetto edilizio era invece già sufficientemente

identificato dalla menzione del numero del mappale interessato (v. doc. G e H di

cui all’inc. CM.2017.459). Gli appellanti sostengono altresì che il convenuto,

prima dell’avvio della causa giudiziaria, non ha mai contestato di essere il

debitore dell’importo di cui alla fattura e ai solleciti, bensì tuttalpiù

l’ammontare dell’onorario (doc. 3), mentre la madre (che sostiene di essere la

committente) non avrebbe mai eccepito alcunché. La medesima peraltro ha

spostato il suo domicilio in Italia nel corso della procedura, ciò che

dimostrerebbe la sua malafede. In ogni caso, essendo il convenuto l’esclusivo

beneficiario delle prestazioni, egli sarebbe comunque tenuto a remunerare gli

attori per il loro lavoro alla luce delle norme sull’indebito arricchimento e sulla

gestione di affari senza mandato.

8.

Nella presente fattispecie i

lavori oggetto dell’incarico non sono stati formalizzati mediante contratto, né

si trovano agli atti documenti idonei a chiarire con precisione la natura dei

rapporti fra le varie parti coinvolte. Si deve dunque esaminare se la

legittimazione passiva del convenuto possa ritenersi accertata sulla base di

indizi convergenti e malgrado le testimonianze contrarie (come detto, di

limitato valore probatorio) di E__________ __________ e di B__________ __________.

9.

Ora, a inizio 2016 il fondo

part. n. __________ era di proprietà di E__________ __________. Esaminando la

domanda di costruzione agli atti e l’annessa documentazione di cui al doc. M,

si evince che già in tale periodo erano prospettati lavori sul fondo con il

supporto di AP 1 (v. rapporto ambientale demolizione edificio del 27 aprile

2016, che indica quale committente la madre del convenuto “c/o Studio

Tecnico AP 1”). Nel giugno 2016 (DG __________) quest’ultima ha donato il

fondo a suo figlio, il quale nel suo interrogatorio ha dichiarato che la ristrutturazione

e l’ampliamento sono da ricondurre a un’idea comune sua e di sua madre, la

quale ha poi voluto gestire direttamente il progetto (verbale del 5 marzo 2018,

p. 4). I lavori nel frattempo sono stati terminati, e lo stabile è stato

suddiviso in proprietà per piani. La PPP n. __________ è rimasta di proprietà

di AO 1, mentre le restanti sono state acquistate da persone terze (v. estratto

RF della part. n. __________ RFD di __________). Successivamente all’atto di

donazione, la documentazione annessa alla domanda di costruzione 5 luglio 2016 allestita

dagli attori è stata intestata ad AO 1, che l’ha sottoscritta a dipendenza

delle circostanze non solo quale proprietario del fondo, ma anche quale istante

della licenza (v. art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 e 9 lett. a RLE) e quale

committente. In particolare, il medesimo ha sottoscritto quale committente

l’annessa dichiarazione di smaltimento dei rifiuti di cantiere ed è indicato

più volte quale committente nella documentazione relativa al calcolo del

fabbisogno termico/bilancio energetico e alla verifica dell’isolamento (a cura

della __________ Sagl). Del resto, le fatture di cui al doc. F di __________

Sagl e di __________ SA, emesse nel luglio 2016 e riguardanti l’allestimento

del bilancio termico e la modinatura, sono intestate ad AO 1 “c/o Studio

tecnico AP 1”. Pur riguardando un diverso rapporto contrattuale da quello

qui in esame esse attestano, unitamente a tutti gli altri elementi

summenzionati, il coinvolgimento di AO 1 nel progetto di ristrutturazione e

ampliamento sin dai suoi primi stadi e che egli fosse ben cosciente dei lavori

che si stavano prospettando sul fondo di sua proprietà, ciò che era

riconoscibile per la controparte. Considerati altresì l’inquadramento dello

stesso quale unico beneficiario delle prestazioni, lo stretto legame di

parentela con E__________ __________ e la conoscenza pregressa fra questa e AP

1, il fatto che la madre del convenuto fosse particolarmente coinvolta nelle

trattative e nel progetto ancora non significa che la medesima debba essere

considerata quale sola e esclusiva controparte contrattuale, bensì allude a un

rapporto di rappresentanza e a un’attivazione della madre in favore del figlio,

ratificata da quest’ultimo per atti concludenti con la sottoscrizione della

domanda di costruzione. Difatti, una relativa procura può venire conferita in

qualsiasi forma (DTF 99 II 159, consid. 2b), anche solo tollerando

consapevolmente che il rappresentante si comporti come tale (DTF 85 II 22,

consid. 2). L’agire del rappresentante per conto del rappresentato può del

resto avvenire non solo in maniera diretta ed esplicita, ma altresì qualora la

volontà di agire come rappresentante sia desumibile dalle circostanze o

dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede (IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227, consid. 6.1). Differentemente da

quanto rilevato dall’appellato, che gli attori negli allegati introduttivi

abbiano o meno fatto riferimento al relativo costrutto giuridico poco importa,

imponendosi la relativa valutazione al giudice sulla base dei fatti allegati e

delle risultanze istruttorie. In questa direzione conducono pure le circostanze

relative al pagamento dell’acconto di fr. 10'000.-, laddove l’invito di E__________

__________ di trasmettere a lei la richiesta di acconto (superfluo qualora la

medesima fosse stata l’esclusiva controparte contrattuale degli attori) e la

menzione del figlio nel relativo ordine di bonifico (malgrado le prestazioni

remunerate fossero già identificate tramite il numero di mappale) pure

suggerivano che essa agisse per suo conto. Inoltre, dal momento dell’invio

della fattura finale 27 febbraio 2017, il comportamento di E__________ __________

e di AO 1 non è stato contraddistinto da particolare trasparenza: come già

esposto al consid. 5, è quantomeno dubbio che la prima abbia chiesto ad AP 2 di

intestarle la fattura riconoscendo la sua posizione di committente, e

sicuramente non l’ha fatto nei confronti di AP 1. AO 1 si è da parte sua opposto

alla fattura quasi due mesi più tardi con lo scritto 24 aprile 2017 (doc. 3),

contestando tuttavia solo genericamente di doverla pagare, oltre che criticare l’importo

preteso. Ciò malgrado la buona fede (art. 2 CC) avrebbe imposto un relativo

chiarimento.

10.

Da tutto ciò discende che gli

attori potevano in buona fede ritenere che E__________ __________ agisse

(perlomeno anche) in rappresentanza di AO 1 e che questo fosse il committente

dell’incarico di progettazione. D’altronde, tale soluzione è ben più

convincente dell’alternativa, ovvero di un rapporto contrattuale esclusivo fra

gli attori e la madre del convenuto. L’impugnato giudizio viene pertanto

riformato nel senso che la legittimazione passiva del convenuto dev’essere

confermata, con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice per il

proseguimento dell’istruttoria e una nuova decisione di merito. Quanto alle spese

giudiziarie stabilite dal dispositivo n. 2 della decisione pretorile (ritenuto

un valore litigioso di fr. 28'862.-), le spese processuali sono state

quantificate in fr. 1'200.- (cifra che si situa nei limiti inferiori di cui

alla pertinente tariffa ex art. 7 e 8 LTG), e le ripetibili in fr. 2'800.- (importo

inferiore al limite tariffale di cui all’art. 11 cpv. 1 RTar). Se ne può

dedurre che esse sono già state ridotte in funzione della limitazione della

procedura all’esame della legittimazione passiva, possono essere mantenute

quali importi congrui anche per una decisione incidentale ai sensi degli art.

104.

cpv. 2 e 237 CPC, e dovranno essere poste a carico del convenuto,

soccombente per quanto riguarda la sua eccezione.

11.

Ne consegue che l’appello

dev’essere accolto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di

un valore litigioso di fr. 28'682.- (determinante anche per un eventuale

ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellato (art. 106

cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione (art. 237

CPC in connessione con l’art. 104 cpv. 2 CPC), le spese processuali, calcolate

in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG, sono quantificate in fr. 1’000.-. Le ripetibili,

calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 5, 13 e 14 RTar,

tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 1'200.-.

12.

La decisione che accerta l’esistenza

di un presupposto quale la legittimazione passiva è una decisione incidentale

ai sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale

federale tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF

2C_396/2015 del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137 III 261, consid.

1.4). Nel concreto, il valore litigioso della presente controversia non raggiunge la soglia di

fr. 30’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

30 gennaio 2020 di AP 1 e AP 2 è accolto.

§

Di conseguenza, la decisione 20 dicembre 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc.

SE.2017.387) è così riformata:

1. La

legittimazione passiva di AO 1 è accertata.

2. La tassa di giudizio di complessivi fr.

1'000.- e le spese di fr. 200.-, relative al giudizio incidentale, sono a

carico del convenuto, il quale rifonderà agli attori complessivi

fr. 2'800.- per ripetibili.

3. Invariato.

§§ L’incarto

SE.2017.387 è rinviato al Pretore per completamento dell’istruttoria e nuovo

giudizio.

II. Gli oneri processuali della procedura di appello, di

complessivi

fr. 1’000.-, sono posti a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti

complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro

una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono

essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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