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Decisione

12.2020.141

Istanza di restituzione del termine per appellare

24 novembre 2020Italiano7 min

notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero

Source ti.ch

Fatti

i termini anche in caso di impedimento (Gozzi,

op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);

che

l’istanza di restituzione del termine deve essere motivata, ossia deve

indicare, oltre il motivo dell’impedimento, anche le conseguenze e l’incidenza

sull’impossibilità di agire in tempo nonché essere sorretta dai relativi mezzi

di prova (Gozzi, op. cit., n. 39

ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);

che

in concreto l’istante, venendo meno al suo onere, non ha prodotto alcuna prova

atta a suffragare l’esistenza dell’asserito impedimento del suo legale;

che

l’istante, a sostegno della richiesta, si è limitata ad affermare che il suo

patrocinatore si sarebbe posto in autoisolamento “a causa del contatto con

persone potenzialmente portatori di COVID”, senza spiegare in modo

dettagliato le ragioni che avrebbero impedito al suo legale di rispettare il

termine per l’inoltro dell’appello entro il termine di 30 giorni dalla

notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero

permesso, entro quel termine, di prendere le necessarie misure atte a

salvaguardarlo;

che,

in ogni caso, un “autoisolamento” non limita in alcun modo l’attività di

redazione di un appello né lo scambio di corrispondenza o i contatti con terze

persone, soprattutto con i mezzi informatici e tecnologici oggi esistenti;

che

l’istante non ha per altro nemmeno precisato quando sarebbe intervenuto l’asserito

Considerandi

impedimento né addotto alcunché in merito al tempo che sarebbe rimasto a

disposizione del legale per redigere l’appello o per prendere le opportune

misure per salvaguardare il termine per il suo inoltro;

che,

in tali circostanze, l’asserito “autoisolamento” del legale, non meglio

motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art. 148

cpv. 1 CPC e l’istanza deve essere respinta;

che,

di transenna, va altresì rilevato che l’istanza è pure silente in merito alla

durata dell’impedimento, di modo che non risulta possibile verificare se il

termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC è rispettato oppure no;

che

ad ogni modo se, come preteso ma non dimostrato dall’istante, l’”autoisolamento”

a seguito dell’asserito contatto con persone “potenzialmente portatori di

COVID” è avvenuto “appena dopo la notificazione della sentenza”,

appare poco verosimile che esso sia perdurato o abbia dovuto durare per oltre

due mesi (ossia fino a 10 giorni prima della data di inoltro della presente

istanza), di modo che l’istanza di restituzione del termine è pure tardiva

(art. 148 cpv. 2 CPC);

che

l’istanza non è stata intimata alla controparte e la procedura, non ponendo

questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere

decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cfr. 3 LOG);

che

la domanda di restituzione del termine, per quanto ricevibile, deve pertanto

essere respinta, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza

dell’istante (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla

controparte a cui l’istanza non è stata intimata;

che

il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale

federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’istanza 12

novembre 2020 di restituzione del termine per appellare di IS 1, per quanto

ricevibile, è respinta.

2. Le spese processuali

di fr. 300.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

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