12.2020.141
Istanza di restituzione del termine per appellare
24 novembre 2020Italiano7 min
notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero
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Incarto n.
12.2020.141
Lugano
24 novembre 2020/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.114 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa
con petizione 17 giugno 2016 da
IS
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ avv. PA
2
chiedente la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 36'471.60 oltre interessi legali dal 4
dicembre 2015;
pretesa a cui si è
opposta la controparte e che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza 17
settembre 2020;
ed ora sull’istanza 12
novembre 2020 con cui l’attrice chiede la restituzione del termine per
appellare;
considerato che la
domanda non è stata intimata alla convenuta per osservazioni;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con sentenza 17 settembre 2020 il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione 17 giugno 2016 con
cui IS 1 aveva chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo
complessivo di fr. 36'471.60 oltre interessi legali dal 4 dicembre 2015,
ponendo a carico della prima gli oneri processuali di fr. 2'850.- e
obbligandola altresì a rifondere alla controparte fr. 3'700.- a titolo di
ripetibili;
che
la predetta decisione è stata notificata il 17 settembre 2020 e recapitata all’allora
patrocinatore dell’attrice il 21 settembre 2020 (vedi tracciamento dell’invio
n. __________ agli atti);
che
nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) la citata
decisione non è stata impugnata, passando pertanto in giudicato;
che
con istanza 12 novembre 2020 l’attrice, per il tramite di un nuovo
patrocinatore, ha presentato a questa Camera un’istanza di restituzione del
termine in cui chiede la fissazione di una nuova scadenza per presentare
appello, adducendo che il precedente rappresentante legale, avv. __________ C__________
con studio legale anche in Italia, “appena dopo” la notifica della
menzionata decisione, avrebbe “scoperto di essere entrato in contatto con
persone potenzialmente portatori di COVID” e “per sua spontanea
iniziativa ed a tutela anche del primario principio di salute pubblica”
avrebbe pertanto deciso di “mettersi in autoisolamento”; ciò gli avrebbe
oggettivamente impedito di presentare l’atto di appello;
che
giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un
termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se
la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo
in lieve misura; la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla
cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando
che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può
più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv.
3 CPC);
che
per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi
dell’art. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o
soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini
(Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni
ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi
dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II
86 consid. 2a);
che
trattandosi di un avvocato, l'impossibilità va ravvisata restrittivamente,
dovendo un legale essere in grado di organizzarsi in modo tale da salvaguardare
Fatti
i termini anche in caso di impedimento (Gozzi,
op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);
che
l’istanza di restituzione del termine deve essere motivata, ossia deve
indicare, oltre il motivo dell’impedimento, anche le conseguenze e l’incidenza
sull’impossibilità di agire in tempo nonché essere sorretta dai relativi mezzi
di prova (Gozzi, op. cit., n. 39
ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);
che
in concreto l’istante, venendo meno al suo onere, non ha prodotto alcuna prova
atta a suffragare l’esistenza dell’asserito impedimento del suo legale;
che
l’istante, a sostegno della richiesta, si è limitata ad affermare che il suo
patrocinatore si sarebbe posto in autoisolamento “a causa del contatto con
persone potenzialmente portatori di COVID”, senza spiegare in modo
dettagliato le ragioni che avrebbero impedito al suo legale di rispettare il
termine per l’inoltro dell’appello entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione ma anche e soprattutto i motivi che non gli avrebbero
permesso, entro quel termine, di prendere le necessarie misure atte a
salvaguardarlo;
che,
in ogni caso, un “autoisolamento” non limita in alcun modo l’attività di
redazione di un appello né lo scambio di corrispondenza o i contatti con terze
persone, soprattutto con i mezzi informatici e tecnologici oggi esistenti;
che
l’istante non ha per altro nemmeno precisato quando sarebbe intervenuto l’asserito
Considerandi
impedimento né addotto alcunché in merito al tempo che sarebbe rimasto a
disposizione del legale per redigere l’appello o per prendere le opportune
misure per salvaguardare il termine per il suo inoltro;
che,
in tali circostanze, l’asserito “autoisolamento” del legale, non meglio
motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art. 148
cpv. 1 CPC e l’istanza deve essere respinta;
che,
di transenna, va altresì rilevato che l’istanza è pure silente in merito alla
durata dell’impedimento, di modo che non risulta possibile verificare se il
termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC è rispettato oppure no;
che
ad ogni modo se, come preteso ma non dimostrato dall’istante, l’”autoisolamento”
a seguito dell’asserito contatto con persone “potenzialmente portatori di
COVID” è avvenuto “appena dopo la notificazione della sentenza”,
appare poco verosimile che esso sia perdurato o abbia dovuto durare per oltre
due mesi (ossia fino a 10 giorni prima della data di inoltro della presente
istanza), di modo che l’istanza di restituzione del termine è pure tardiva
(art. 148 cpv. 2 CPC);
che
l’istanza non è stata intimata alla controparte e la procedura, non ponendo
questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere
decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cfr. 3 LOG);
che
la domanda di restituzione del termine, per quanto ricevibile, deve pertanto
essere respinta, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza
dell’istante (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla
controparte a cui l’istanza non è stata intimata;
che
il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale
federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’istanza 12
novembre 2020 di restituzione del termine per appellare di IS 1, per quanto
ricevibile, è respinta.
2. Le spese processuali
di fr. 300.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).