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Decisione

12.2020.79

Appello contro decisione che rifiuta la restituzione di un termine

21 settembre 2020Italiano9 min

potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro ragioni, ciò che però essi

Source ti.ch

Fatti

i conduttori e qui istanti non hanno fatto atto di comparsa;

che

il Pretore, con decisione 4 marzo 2020, ha quindi ordinato l’espulsione dei

conduttori dall’ente locato;

che

con istanza di restituzione dei termini 19 maggio 2020, avversata dalla

controparte con osservazioni 2 giugno 2020, gli istanti hanno chiesto

l’annullamento della decisione di espulsione e la fissazione di una nuova

udienza di discussione, adducendo che essi sarebbero stati impossibilitati a

presenziare all’udienza di discussione del 3 marzo 2020 a causa dei seri

problemi di salute di AP 1 che avevano comportato un suo primo ricovero nel

mese di ottobre 2019 e un’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2020 al 4

febbraio 2020. Dal 5 febbraio 2020, giorno in cui è nato il terzo figlio, e

fino al 31 maggio 2020 AP 1 non sarebbe stata in grado di uscire di casa a

seguito delle complicanze causate dal parto. Durante tale periodo il suo

compagno AP 2 avrebbe dovuto assisterla in maniera costante e continuativa

senza mai poterla lasciare sola;

che con decisione 10

giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione dei termini,

caricando le spese giudiziarie agli istanti, rimproverando loro di avere

inoltrato l’istanza di restituzione tardivamente e osservando in via

abbondanziale che anche in caso di impedimento personale essi avrebbero potuto

avvertire per iscritto la Pretura e chiedere un rinvio dell’udienza,

rispettivamente incaricare un difensore o un rappresentante professionalmente

qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a e d CPC, il quale avrebbe

potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro ragioni, ciò che però essi

hanno omesso di fare;

che con l’appello 22

giugno 2020, che qui ci occupa, gli istanti hanno chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di annullare la decisione di espulsione e di

rinviare la causa al Pretore affinché citi le parti a una nuova udienza di

discussione, con protesta di spese e ripetibili. Essi, ribadite le ragioni del

loro impedimento già espresse in prima sede, hanno contestato, da una parte, la

tardività dell’istanza di restituzione del termine, osservando al riguardo che

la loro situazione sarebbe migliorata solo a partire dal 18 maggio 2020 e,

dall’altra, che la mancata comparizione all’udienza di discussione sia attribuibile

a una loro colpa, adducendo che i seri problemi di salute di AP 1 e la

necessaria e costante assistenza del suo compagno non avrebbe permesso loro

nemmeno di chiedere un rinvio dell’udienza o la nomina di un rappresentante che

agisse al loro posto;

che l’appello non è

stato intimato per osservazioni;

che secondo la giurisprudenza, una decisione che

rifiuta la restituzione di un termine è suscettibile, secondo il valore

litigioso, di appello o di reclamo se il rifiuto della restituzione comporta la

perdita definitiva dell'azione o di un mezzo d'azione (DTF 139 III 479 consid.

6; v. anche le sentenze del Tribunale federale 5A_964/2014 del 2 aprile 2015

consid. 2.3 e 4A_163/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 1.1 e 4A_334/2016 del 7

luglio 2016). In concreto il rigetto dell'istanza di restituzione costituisce

una decisione finale ed è quindi impugnabile;

che, in base alla

legge, ad istanza della parte che non ha osservato un termine - ossia non ha

compiuto tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non è

comparsa (art. 147 cpv. 1 CPC) - il giudice può concedere un termine

Considerandi

suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa

nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); la domanda

deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo

dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata

pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata

trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC); il giudice

dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e

decide definitivamente (art. 149 CPC);

che per costante

dottrina e giurisprudenza una parte è reputata non aver colpa dell’inosservanza

del termine o della mancata comparsa oppure è reputata averne solo in lieve

misura ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC in presenza di una sua malattia di una

certa gravità che le impedisca di presentarsi o di adottare per tempo le

necessarie misure (Gozzi, Basler

Kommentar ZPO, 2ª ed., n. 20 ad art. 148 CPC; TF 12 marzo 2015 4A_468/2014

consid. 3.2 pubbl. in SJ 2015 I 418, 12 ottobre 2015 4A_163/2015 consid. 4.1);

che un certificato

medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione del

termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere verosimile il genere

di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza

sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet,

La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I

pag. 158 con rinvii);

che in concreto le

citazioni all’udienza di discussione fissata per il 3 marzo 2020 sono state

ritirate il 13 febbraio 2020 mentre le decisioni di espulsione, notificate il 4

marzo 2020, sono state ritirate il 12 marzo 2020;

che gli istanti,

regolarmente citati all’udienza di discussione, già dal 13 febbraio 2020 erano

a conoscenza dell’esistenza di una procedura di espulsione nei loro confronti

per mora nel pagamento delle pigioni e che l’udienza di discussione era stata

fissata per il 3 marzo 2020;

che dai certificati

medici relativi a quel periodo (peraltro allestiti solo il 19 maggio 2020, doc.

D e F) non risulta che AP 1 era costretta a letto, ma solo il “consiglio” di

non uscire di casa e la circostanza secondo cui essa aveva costante e continuo

bisogno dell’assistenza e della cura di AP 2 non risulta suffragata da alcun

elemento oggettivo agli atti;

che essi non hanno pertanto

reso verosimile che il loro impedimento era talmente grave e improvviso da

impedire loro non solo di presenziare all’udienza prevista per il 3 marzo 2020

ma anche, e soprattutto, da non permettere loro entro quella data di prendere

le necessarie disposizioni nel senso di sollecitare un rinvio dell’udienza

(art. 135 lett. b CPC) o incaricare un patrocinatore, rispettivamente un

rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett.

d CPC che avrebbe potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro

ragioni;

che dovendosi pertanto

ritenere che agli istanti andava imputata una colpa non lieve per

l’ingiustificata mancata comparsa all’udienza del 3 marzo 2020 (art. 148 cpv. 1

CPC), è a ragione che il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione;

che per le medesime

ragioni nemmeno si può ritenere che l’impedimento sia perdurato fino al 9

maggio 2020 (ossia fino a 10 giorni prima della data dell’inoltro della

presente istanza), come preteso dagli istanti ma non dimostrato, di modo che

l’istanza di restituzione del termine è pure tardiva (art. 148 cpv. 2 CPC);

che se l’impedimento

fosse durato fino al 9 maggio 2020, ciò non basterebbe tuttavia ancora per

riformare il querelato giudizio a favore degli istanti ritenuta la loro

negligenza nell’osservanza del termine ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

che l’appello non è

stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di

principio, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);

che l’appello deve così

essere respinto, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza degli

istanti (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla controparte

a cui l’appello non è stato intimato;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 22 giugno

2020 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- ;

- avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

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