12.2020.79
Appello contro decisione che rifiuta la restituzione di un termine
21 settembre 2020Italiano9 min
potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro ragioni, ciò che però essi
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Incarto n.
12.2020.79
Lugano
21 settembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.2094
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 19
maggio 2020 da
AP 1
AP 2
contro
AO 1
patrocinata
dall’avv. PA 1
chiedente l’annullamento della decisione di espulsione
4 marzo 2020 (inc. SO.2020.621/ 627) e la restituzione dei termini con
conseguente fissazione di una nuova udienza di discussione;
richieste respinte dal Pretore con decisione 10 giugno
2020;
appellanti gli istanti con appello 22 giugno 2020 con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di annullare la decisione di
espulsione 4 marzo 2020 (inc.SO.2020.621/627) e di rinviare la causa
all’istanza inferiore affinché citi le parti a una nuova udienza di discussione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
considerato che il gravame non è stato intimato alla
controparte per la risposta;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con istanza 6 febbraio 2020 AO 1 ha chiesto, nella
procedura sommaria nei casi manifesti (art. 257 CPC) l’espulsione di AP 1 e AP
2 dall’ente locato a seguito della sua mancata riconsegna alla scadenza della
disdetta per mora nel pagamento delle pigioni (inc. SO.2020.621/627);
che
nell’ambito di quella procedura, con ordinanza 10 febbraio 2020, le parti sono
state citate all’udienza di discussione del 3 marzo 2020, con l’avvertenza
sulle conseguenze in caso di mancata comparsa;
che
Fatti
i conduttori e qui istanti non hanno fatto atto di comparsa;
che
il Pretore, con decisione 4 marzo 2020, ha quindi ordinato l’espulsione dei
conduttori dall’ente locato;
che
con istanza di restituzione dei termini 19 maggio 2020, avversata dalla
controparte con osservazioni 2 giugno 2020, gli istanti hanno chiesto
l’annullamento della decisione di espulsione e la fissazione di una nuova
udienza di discussione, adducendo che essi sarebbero stati impossibilitati a
presenziare all’udienza di discussione del 3 marzo 2020 a causa dei seri
problemi di salute di AP 1 che avevano comportato un suo primo ricovero nel
mese di ottobre 2019 e un’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2020 al 4
febbraio 2020. Dal 5 febbraio 2020, giorno in cui è nato il terzo figlio, e
fino al 31 maggio 2020 AP 1 non sarebbe stata in grado di uscire di casa a
seguito delle complicanze causate dal parto. Durante tale periodo il suo
compagno AP 2 avrebbe dovuto assisterla in maniera costante e continuativa
senza mai poterla lasciare sola;
che con decisione 10
giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione dei termini,
caricando le spese giudiziarie agli istanti, rimproverando loro di avere
inoltrato l’istanza di restituzione tardivamente e osservando in via
abbondanziale che anche in caso di impedimento personale essi avrebbero potuto
avvertire per iscritto la Pretura e chiedere un rinvio dell’udienza,
rispettivamente incaricare un difensore o un rappresentante professionalmente
qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a e d CPC, il quale avrebbe
potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro ragioni, ciò che però essi
hanno omesso di fare;
che con l’appello 22
giugno 2020, che qui ci occupa, gli istanti hanno chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di annullare la decisione di espulsione e di
rinviare la causa al Pretore affinché citi le parti a una nuova udienza di
discussione, con protesta di spese e ripetibili. Essi, ribadite le ragioni del
loro impedimento già espresse in prima sede, hanno contestato, da una parte, la
tardività dell’istanza di restituzione del termine, osservando al riguardo che
la loro situazione sarebbe migliorata solo a partire dal 18 maggio 2020 e,
dall’altra, che la mancata comparizione all’udienza di discussione sia attribuibile
a una loro colpa, adducendo che i seri problemi di salute di AP 1 e la
necessaria e costante assistenza del suo compagno non avrebbe permesso loro
nemmeno di chiedere un rinvio dell’udienza o la nomina di un rappresentante che
agisse al loro posto;
che l’appello non è
stato intimato per osservazioni;
che secondo la giurisprudenza, una decisione che
rifiuta la restituzione di un termine è suscettibile, secondo il valore
litigioso, di appello o di reclamo se il rifiuto della restituzione comporta la
perdita definitiva dell'azione o di un mezzo d'azione (DTF 139 III 479 consid.
6; v. anche le sentenze del Tribunale federale 5A_964/2014 del 2 aprile 2015
consid. 2.3 e 4A_163/2015 del 12 ottobre 2015 consid. 1.1 e 4A_334/2016 del 7
luglio 2016). In concreto il rigetto dell'istanza di restituzione costituisce
una decisione finale ed è quindi impugnabile;
che, in base alla
legge, ad istanza della parte che non ha osservato un termine - ossia non ha
compiuto tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non è
comparsa (art. 147 cpv. 1 CPC) - il giudice può concedere un termine
Considerandi
suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa
nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); la domanda
deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo
dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata
pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata
trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC); il giudice
dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e
decide definitivamente (art. 149 CPC);
che per costante
dottrina e giurisprudenza una parte è reputata non aver colpa dell’inosservanza
del termine o della mancata comparsa oppure è reputata averne solo in lieve
misura ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC in presenza di una sua malattia di una
certa gravità che le impedisca di presentarsi o di adottare per tempo le
necessarie misure (Gozzi, Basler
Kommentar ZPO, 2ª ed., n. 20 ad art. 148 CPC; TF 12 marzo 2015 4A_468/2014
consid. 3.2 pubbl. in SJ 2015 I 418, 12 ottobre 2015 4A_163/2015 consid. 4.1);
che un certificato
medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione del
termine, l'istante dovendo pur sempre spiegare e rendere verosimile il genere
di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza
sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet,
La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I
pag. 158 con rinvii);
che in concreto le
citazioni all’udienza di discussione fissata per il 3 marzo 2020 sono state
ritirate il 13 febbraio 2020 mentre le decisioni di espulsione, notificate il 4
marzo 2020, sono state ritirate il 12 marzo 2020;
che gli istanti,
regolarmente citati all’udienza di discussione, già dal 13 febbraio 2020 erano
a conoscenza dell’esistenza di una procedura di espulsione nei loro confronti
per mora nel pagamento delle pigioni e che l’udienza di discussione era stata
fissata per il 3 marzo 2020;
che dai certificati
medici relativi a quel periodo (peraltro allestiti solo il 19 maggio 2020, doc.
D e F) non risulta che AP 1 era costretta a letto, ma solo il “consiglio” di
non uscire di casa e la circostanza secondo cui essa aveva costante e continuo
bisogno dell’assistenza e della cura di AP 2 non risulta suffragata da alcun
elemento oggettivo agli atti;
che essi non hanno pertanto
reso verosimile che il loro impedimento era talmente grave e improvviso da
impedire loro non solo di presenziare all’udienza prevista per il 3 marzo 2020
ma anche, e soprattutto, da non permettere loro entro quella data di prendere
le necessarie disposizioni nel senso di sollecitare un rinvio dell’udienza
(art. 135 lett. b CPC) o incaricare un patrocinatore, rispettivamente un
rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett.
d CPC che avrebbe potuto presenziare all’udienza facendo valere le loro
ragioni;
che dovendosi pertanto
ritenere che agli istanti andava imputata una colpa non lieve per
l’ingiustificata mancata comparsa all’udienza del 3 marzo 2020 (art. 148 cpv. 1
CPC), è a ragione che il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione;
che per le medesime
ragioni nemmeno si può ritenere che l’impedimento sia perdurato fino al 9
maggio 2020 (ossia fino a 10 giorni prima della data dell’inoltro della
presente istanza), come preteso dagli istanti ma non dimostrato, di modo che
l’istanza di restituzione del termine è pure tardiva (art. 148 cpv. 2 CPC);
che se l’impedimento
fosse durato fino al 9 maggio 2020, ciò non basterebbe tuttavia ancora per
riformare il querelato giudizio a favore degli istanti ritenuta la loro
negligenza nell’osservanza del termine ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC;
che l’appello non è
stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di
principio, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);
che l’appello deve così
essere respinto, ritenuto che le spese processuali seguono la soccombenza degli
istanti (art. 106 e 108 CPC) e che non si assegnano ripetibili alla controparte
a cui l’appello non è stato intimato;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 22 giugno
2020 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- ;
- avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).