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Decisione

12.2020.40

Espulsione dall'ente locato per mora dei conduttori

6 luglio 2020Italiano6 min

quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16a

Source ti.ch

Fatti

i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311

cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per

quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16a

ed., Séminaire sur le droit du bail, pag. 56); egli non deve dunque spiegare

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore (nel medesimo senso: II CCA sentenza

inc. 12.2017.135 del 27 dicembre 2017);

che i convenuti hanno

presentato un breve testo di appello con il quale non contestano le

argomentazioni che fondano la conclusione pretorile, ossia la mora nel

pagamento del canone locativo scaduto, con la conseguente disdetta valida con

effetto al 31 gennaio 2020, limitandosi a sottolineare il fatto che con l’aiuto

di un’assistente sociale sono attualmente alla ricerca di un’altra

sistemazione, esponendo poi i motivi alla base della mancata riconsegna

dell’ente locato, quali le difficoltà economiche in cui versa la famiglia e i

Considerandi

problemi di salute del figlio minorenne;

che tale modo di

procedere comporta l’irricevibilità dell’appello causa carente motivazione, non

essendo dati i presupposti dell’art. 311 CPC: i convenuti infatti non si

confrontano in nessun modo con la decisione pretorile impugnata, gli

accertamenti e le conclusioni del giudice di prime cure non sono pertanto

validamente criticati, comportando così la conferma della decisione impugnata;

che le spese

processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le

circostanze particolari del caso, si ritiene opportuno rinunciarvi; i

convenuti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, hanno infatti agito di propria

iniziativa senza l’ausilio di un patrocinatore e vivono inoltre una situazione

economica e familiare complessa (art. 107 cpv. 1 lit. f CPC);

che non si assegnano

indennità alla controparte a cui non è stato notificato l’appello;

che, concludendo con

una non entrata nel merito di un’impugnazione irricevibile, il presente

giudizio può essere emanato dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lit. a cfr. 2 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello

16 marzo 2020 di AP 2 e AP 1 è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono indennità.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

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