12.2020.48
Mediazione immobiliare - competenza territoriale - fatti doppiamente rilevanti
11 novembre 2020Italiano12 min
determinanti solo per la competenza; essi sono doppiamente rilevanti (“doppelrelevante
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.48
Lugano
11 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.8 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 15 gennaio 2019 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.188'475.-, oltre
interessi al 5% dal 24 aprile 2018, e il rigetto definitivo dell’opposizione al
PE n. __________ dell’UE della __________;
domande alle quali si è
opposta la convenuta sollevando in via preliminare l’eccezione di incompetenza
territoriale e che il Pretore, limitato il procedimento all’esame di tale
questione, con decisione incidentale 19 febbraio 2020 ha respinto;
appellante la convenuta
con appello 24 aprile 2020, con cui chiede in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza
territoriale e di respingere la petizione e, in via subordinata, di annullare
la decisione impugnata con rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovo
giudizio, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni
(rettamente: risposta) 4 giugno 2020 postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con petizione 15
gennaio 2019 AO 1, __________, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1, __________, chiedendo la condanna della
convenuta al versamento dell’importo di fr. 188'475.- a titolo di mercede di
mediazione immobiliare in relazione alla compravendita del fondo part. n. __________
RFD di __________ e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dall’escussa al PE n. __________ dell’UE della __________. L’attrice ha
sostenuto di avere svolto un ruolo di co-mediatrice assieme alla convenuta nell’ambito
della transazione che ha portato alla vendita del fondo citato dalla venditrice
B__________ __________ SA all’acquirente A__________ __________ AG (doc. C).
Essa ha fondato la sua pretesa, oltre che sul doc. C, anche sull’accordo di
collaborazione in materia di intermediazione immobiliare datato 10 ottobre 2017
fra i vari mediatori intervenuti nell’operazione (doc. D), nonché sulla
dichiarazione 1° marzo 2018 della convenuta, con la quale quest’ultima confermava
la suddivisione al 50% della provvigione di mediazione (doc. M), e la
competenza del Pretore del Distretto di Lugano sulla proroga di foro contenuta
nella clausola n. 7 dell’accordo di cui al doc. D, secondo cui per qualsiasi
controversia le parti eleggevano il foro “nella sede dell’oggetto in
questione”.
2. Con risposta 18
marzo 2019 la convenuta si è opposta alle richieste di controparte e ha
sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito,
postulando in ordine l’irricevibilità della petizione. A suo dire, la clausola
di proroga di foro di cui al punto 7 dell’accordo doc. D non sarebbe più valida,
la collaborazione essendo terminata il 10 novembre 2017, e ad ogni modo essa
non sarebbe comunque applicabile alle controversie riguardanti i rapporti interni
tra le parti in causa ma solo a quelle che fossero sorte con gli altri soggetti
intervenuti nell’operazione immobiliare.
3. In replica l’attrice
ha sostenuto la validità della clausola di proroga di foro, precisando che le
parti avrebbero continuato a collaborare fino al perfezionamento della vendita
del fondo. La volontà dei co-mediatori intervenuti nell’operazione era quella
di dirimere qualsivoglia contenzioso fra loro presso un unico tribunale,
indipendentemente dai loro rapporti interni. In sede di duplica la convenuta ha
ribadito le sue contestazioni.
4. Limitato il
procedimento all’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale ai sensi
dell’art. 125 CPC ed esperita l’istruttoria di causa unicamente su tale
questione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche argomentazioni
in sede di udienza di arringhe finali.
5. Con decisione
incidentale 19 febbraio 2020 il Pretore ha confermato la propria competenza
territoriale, respingendo la relativa eccezione, e ha caricato gli oneri
processuali alla convenuta, obbligandola altresì a rifondere fr. 2'500.- alla
controparte a titolo di ripetibili.
6. Con appello 24
aprile 2020 la convenuta è insorta contro tale decisione, chiedendo in via
principale la sua riforma, nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza
territoriale e di respingere la petizione e, in via subordinata, di annullare
la decisione impugnata con rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovo
giudizio. Con risposta 4 giugno 2020 l’attrice ha postulato la reiezione del
gravame.
7. Giusta
l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali
e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali
il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione incidentale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 24 aprile 2020, tenuto
conto della sospensione dei termini dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (Ordinanza
sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini
del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus; RS 173.110.4) è senz’altro
tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata nel termine assegnato da
questa Camera.
8. Nella decisione
impugnata il Pretore, ricordato che ai sensi dell’art. 31 CPC per le azioni
derivanti da contratto è competente il giudice del luogo in cui dev’essere
eseguita la prestazione caratteristica e ritenuto che in un contratto di
mediazione immobiliare la prestazione caratteristica è quella fornita dal
mediatore, ha concluso che in concreto la stessa era riferita a un immobile
sito a __________- __________, confermando la sua competenza per territorio.
Egli ha pertanto considerato senza interesse la questione della validità della
proroga di foro contenuta nel doc. D, ritenuto che ciò non avrebbe comunque
potuto avere alcun influsso: se l’accordo fosse stato valido per le parti, la
clausola di proroga di foro ivi contenuta avrebbe fondato la sua competenza; in
caso contrario essa sarebbe comunque data in quanto giudice del luogo della
prestazione caratteristica del contratto oggetto del litigio (art. 31 CPC). Il
primo giudice ha al proposito pure rilevato che ad ogni modo l’accordo non poteva
essere considerato decaduto, le parti avendo continuato a collaborare fino al
perfezionamento della compravendita del fondo, come emerso dall’istruttoria esperita.
Egli ha infine osservato che la tesi della convenuta, secondo cui tra le parti
sarebbe sorto un contratto di società semplice, era una questione da valutare
nel merito che non poteva generare alcun giudizio d’incompetenza.
9. L’appellante rimprovera
al Pretore una violazione del diritto di essere sentito e un’errata
applicazione della teoria dei fatti doppiamente rilevanti. Il primo giudice,
decidendo di limitare l’istruttoria all’eccezione di incompetenza territoriale
e assumendo tutte le prove notificate dalle parti in proposito, era di fatto
obbligato ad entrare nel merito dell’argomentazione della convenuta, secondo
cui la clausola n. 7 concernente la proroga di foro di cui al doc. D non sarebbe
applicabile alle vertenze tra le parti, essendo i loro rapporti interni
regolati dalle norme sul contratto di società semplice.
Fatti
10. Il giudice, al momento
di decidere l’entrata nel merito di un’azione in relazione alla competenza
territoriale, deve determinare se i fatti rilevanti della disposizione legale
applicabile sono dei fatti semplici o dei fatti doppiamente rilevanti. I fatti
sono di rilevanza semplice (“einfachrelevante Tatsachen”) quando sono
determinanti solo per la competenza; essi sono doppiamente rilevanti (“doppelrelevante
Tatsachen”) quando sono determinanti per la competenza e per il ben fondato
dell’azione. I fatti “semplici” devono essere provati allo stadio dell’esame
della competenza quando la parte convenuta solleva l’eccezione, contestando le
allegazioni dell’attore. In caso di fatti doppiamente rilevanti, il giudice
esamina la sua competenza unicamente sulla base delle allegazioni, dei mezzi e
delle conclusioni della domanda dell’attore, senza tenere conto delle obiezioni
della parte convenuta. L’amministrazione delle prove sui fatti doppiamente
rilevanti è rinviata alla fase del processo dov’è esaminato il fondamento di merito
della pretesa (DTF 142 III 466 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 5.2; 137 III 32
consid. 2.2); un’eccezione è prevista solo nel caso in cui la tesi fattuale
dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita
immediatamente e senza equivoci con la risposta e i documenti prodotti dalla
parte convenuta (DTF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4).
11. Nella decisione
impugnata il Pretore ha ammesso la sua competenza territoriale sulla base
dell’art. 31 CPC quale giudice del luogo della prestazione caratteristica del
contratto oggetto del litigio, osservando che la questione della validità della
clausola di proroga di foro contenuta nel doc. D era ininfluente ai fini di
causa, atteso che in entrambi i casi la sua competenza era comunque data: se la
clausola di proroga di foro fosse stata valida e applicabile anche alle
controversie tra le parti, la competenza sarebbe data in quanto giudice della “sede
dell’oggetto”; in caso contrario la competenza sarebbe stata da ammettere in
quanto giudice del luogo della prestazione caratteristica del contratto oggetto
del litigio (art. 31 CPC).
11.1 L’appellante non si confronta
con l’assunto pretorile secondo cui la competenza territoriale doveva essere
ammessa sulla base dell’art. 31 CPC quale giudice del luogo della prestazione
caratteristica del contratto oggetto del litigio, indipendentemente dalla
questione a sapere se la proroga di foro fosse valida o no. Trattandosi di
un’argomentazione alternativa e indipendente, la mancata censura della stessa
fa sì che l’appello debba essere dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 364 consid. 2.4 e rinvii;
sentenza 4A_195/2019 del 7 agosto 2019 consid. 4). È pertanto solo per ragioni
di completezza e in via abbondanziale che di seguito verranno esaminate le
Considerandi
censure dell’appellante.
11.2
L’appellante ha di per
sé ragione laddove afferma che il giudice avrebbe dovuto esaminare se la
clausola di proroga di foro di cui al doc. D era applicabile anche alle
controversie tra le parti oppure solo a quelle che fossero sorte con gli altri
due mediatori intervenuti nell’operazione, la validità di una clausola di
proroga di foro ai sensi dell’art. 17 CPC costituendo un fatto semplice (DTF 121
III 495 consid. 5c; TF 4A_368/2016 del 5 settembre 2016 consid. 2.2).
Sennonché, come visto sopra al consid. 10, la questione è ininfluente ai fini
di causa, atteso che sia in un caso che nell’altro la competenza del Pretore
adito è comunque data. Al primo giudice non può pertanto essere rimproverato alcunché
per non avere esaminato se la clausola di proroga di foro di cui al doc. D era
applicabile anche alle controversie tra le parti.
11.3
Nella decisione impugnata il
Pretore ha ammesso la sua competenza sulla base dell’art. 31 CPC senza
esaminare la contestazione sostenuta dalla convenuta secondo cui tra le parti
sarebbe sorto un contratto di società semplice, rinviando tale valutazione, se
del caso, al merito, considerando pertanto la qualifica giuridica del rapporto
tra le parti un fatto doppiamente rilevante. L’appellante non mette in
discussione questa conclusione ma rimprovera al primo giudice un’erronea
applicazione della teoria della doppia pertinenza, nel senso che egli, avendo
limitato l’istruttoria all’eccezione di incompetenza territoriale e assunto le
prove, avrebbe dovuto determinarsi anche su tale questione.
Contrariamente a quanto sembra
pretendere l’appellante, il giudice di prime cure ha limitato l’istruttoria
all’eccezione di incompetenza territoriale, assumendo le relative prove offerte
al riguardo dall’attrice, rinviando per contro l’assunzione di quelle
concernenti il ben fondato della vertenza al merito (verbale prime arringhe 10
luglio 2019, ordinanza 12 luglio 2019). Ciò è conforme alla teoria dei fatti
doppiamente rilevanti che non impone al giudice di entrare nel merito delle
contestazioni della convenuta nel caso in cui un fatto sia doppiamente
determinante. In altre parole allo stadio dell’esame e della decisione sulla
competenza i fatti doppiamente rilevanti non devono essere provati; essi sono considerati
veritieri sulla base della pretesa fatta valere e della sua motivazione. In
concreto, dunque, è a giusta ragione che il Pretore nell’esame della competenza
territoriale si è basato unicamente sulle allegazioni di fatto e sulla pretesa fatta
valere dall’attrice, che ha convenuto in giudizio l’appellante pretendendo il
pagamento di una mercede a titolo di mediazione immobiliare in relazione alla
vendita del fondo part. n. __________ RFD di __________, deducendo l’esistenza
di un contratto di mediazione immobiliare e fondando la sua competenza in
quanto giudice del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione
caratteristica (art. 31 CPC e art. 74 cpv. 2 cifra 3 CO).
12.
Alla luce di quanto
esposto l’appello è irricevibile. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr.188'475.-, seguono la soccombenza dell’appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione (art.
237.
e 104 cpv. 2 CPC) le spese giudiziarie sono fissate in funzione degli art.
2.
cpv. 2, 7 e 13 LTG rispettivamente degli art. 11, 13 e 14 Rtar. Il valore di
causa determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli artt. 95, 104 cpv. 2, 106, 237 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello 24 aprile
2020 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di appello di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’appellante,
con l’obbligo di rifondere a AO 1 identico importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali
notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione
(art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).