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Decisione

12.2020.48

Mediazione immobiliare - competenza territoriale - fatti doppiamente rilevanti

11 novembre 2020Italiano12 min

determinanti solo per la competenza; essi sono doppiamente rilevanti (“doppelrelevante

Source ti.ch

Fatti

10. Il giudice, al momento

di decidere l’entrata nel merito di un’azione in relazione alla competenza

territoriale, deve determinare se i fatti rilevanti della disposizione legale

applicabile sono dei fatti semplici o dei fatti doppiamente rilevanti. I fatti

sono di rilevanza semplice (“einfachrelevante Tatsachen”) quando sono

determinanti solo per la competenza; essi sono doppiamente rilevanti (“doppelrelevante

Tatsachen”) quando sono determinanti per la competenza e per il ben fondato

dell’azione. I fatti “semplici” devono essere provati allo stadio dell’esame

della competenza quando la parte convenuta solleva l’eccezione, contestando le

allegazioni dell’attore. In caso di fatti doppiamente rilevanti, il giudice

esamina la sua competenza unicamente sulla base delle allegazioni, dei mezzi e

delle conclusioni della domanda dell’attore, senza tenere conto delle obiezioni

della parte convenuta. L’amministrazione delle prove sui fatti doppiamente

rilevanti è rinviata alla fase del processo dov’è esaminato il fondamento di merito

della pretesa (DTF 142 III 466 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 5.2; 137 III 32

consid. 2.2); un’eccezione è prevista solo nel caso in cui la tesi fattuale

dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita

immediatamente e senza equivoci con la risposta e i documenti prodotti dalla

parte convenuta (DTF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4).

11. Nella decisione

impugnata il Pretore ha ammesso la sua competenza territoriale sulla base

dell’art. 31 CPC quale giudice del luogo della prestazione caratteristica del

contratto oggetto del litigio, osservando che la questione della validità della

clausola di proroga di foro contenuta nel doc. D era ininfluente ai fini di

causa, atteso che in entrambi i casi la sua competenza era comunque data: se la

clausola di proroga di foro fosse stata valida e applicabile anche alle

controversie tra le parti, la competenza sarebbe data in quanto giudice della “sede

dell’oggetto”; in caso contrario la competenza sarebbe stata da ammettere in

quanto giudice del luogo della prestazione caratteristica del contratto oggetto

del litigio (art. 31 CPC).

11.1 L’appellante non si confronta

con l’assunto pretorile secondo cui la competenza territoriale doveva essere

ammessa sulla base dell’art. 31 CPC quale giudice del luogo della prestazione

caratteristica del contratto oggetto del litigio, indipendentemente dalla

questione a sapere se la proroga di foro fosse valida o no. Trattandosi di

un’argomentazione alternativa e indipendente, la mancata censura della stessa

fa sì che l’appello debba essere dichiarato irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 III 364 consid. 2.4 e rinvii;

sentenza 4A_195/2019 del 7 agosto 2019 consid. 4). È pertanto solo per ragioni

di completezza e in via abbondanziale che di seguito verranno esaminate le

Considerandi

censure dell’appellante.

11.2

L’appellante ha di per

sé ragione laddove afferma che il giudice avrebbe dovuto esaminare se la

clausola di proroga di foro di cui al doc. D era applicabile anche alle

controversie tra le parti oppure solo a quelle che fossero sorte con gli altri

due mediatori intervenuti nell’operazione, la validità di una clausola di

proroga di foro ai sensi dell’art. 17 CPC costituendo un fatto semplice (DTF 121

III 495 consid. 5c; TF 4A_368/2016 del 5 settembre 2016 consid. 2.2).

Sennonché, come visto sopra al consid. 10, la questione è ininfluente ai fini

di causa, atteso che sia in un caso che nell’altro la competenza del Pretore

adito è comunque data. Al primo giudice non può pertanto essere rimproverato alcunché

per non avere esaminato se la clausola di proroga di foro di cui al doc. D era

applicabile anche alle controversie tra le parti.

11.3

Nella decisione impugnata il

Pretore ha ammesso la sua competenza sulla base dell’art. 31 CPC senza

esaminare la contestazione sostenuta dalla convenuta secondo cui tra le parti

sarebbe sorto un contratto di società semplice, rinviando tale valutazione, se

del caso, al merito, considerando pertanto la qualifica giuridica del rapporto

tra le parti un fatto doppiamente rilevante. L’appellante non mette in

discussione questa conclusione ma rimprovera al primo giudice un’erronea

applicazione della teoria della doppia pertinenza, nel senso che egli, avendo

limitato l’istruttoria all’eccezione di incompetenza territoriale e assunto le

prove, avrebbe dovuto determinarsi anche su tale questione.

Contrariamente a quanto sembra

pretendere l’appellante, il giudice di prime cure ha limitato l’istruttoria

all’eccezione di incompetenza territoriale, assumendo le relative prove offerte

al riguardo dall’attrice, rinviando per contro l’assunzione di quelle

concernenti il ben fondato della vertenza al merito (verbale prime arringhe 10

luglio 2019, ordinanza 12 luglio 2019). Ciò è conforme alla teoria dei fatti

doppiamente rilevanti che non impone al giudice di entrare nel merito delle

contestazioni della convenuta nel caso in cui un fatto sia doppiamente

determinante. In altre parole allo stadio dell’esame e della decisione sulla

competenza i fatti doppiamente rilevanti non devono essere provati; essi sono considerati

veritieri sulla base della pretesa fatta valere e della sua motivazione. In

concreto, dunque, è a giusta ragione che il Pretore nell’esame della competenza

territoriale si è basato unicamente sulle allegazioni di fatto e sulla pretesa fatta

valere dall’attrice, che ha convenuto in giudizio l’appellante pretendendo il

pagamento di una mercede a titolo di mediazione immobiliare in relazione alla

vendita del fondo part. n. __________ RFD di __________, deducendo l’esistenza

di un contratto di mediazione immobiliare e fondando la sua competenza in

quanto giudice del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione

caratteristica (art. 31 CPC e art. 74 cpv. 2 cifra 3 CO).

12.

Alla luce di quanto

esposto l’appello è irricevibile. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di

un valore litigioso di fr.188'475.-, seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione (art.

237.

e 104 cpv. 2 CPC) le spese giudiziarie sono fissate in funzione degli art.

2.

cpv. 2, 7 e 13 LTG rispettivamente degli art. 11, 13 e 14 Rtar. Il valore di

causa determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli artt. 95, 104 cpv. 2, 106, 237 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 24 aprile

2020 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali

notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione

(art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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