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Decisione

12.2020.71

Onere di allegazione e di specificazione

26 novembre 2020Italiano14 min

non avere considerato le prove testimoniali, che confermerebbero la sua tesi. Così

Source ti.ch

Fatti

8. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 maggio

2020, introdotto entro il termine menzionato, è tempestivo, così come lo è la

risposta introdotta nel termine assegnato da questa Camera.

9. Nella decisione

impugnata il Pretore ha respinto la pretesa dell’attrice, rilevando come

quest’ultima non aveva fatto fronte al suo onere allegatorio. L’appellante in

questa sede la critica per non avere esaminato i documenti prodotti agli atti e

non avere considerato le prove testimoniali, che confermerebbero la sua tesi. Così

come esposta, la censura si rileva irricevibile per carente motivazione (art.

311 cpv. 1 CPC), siccome l’attrice non si confronta adeguatamente con

l’argomentazione del primo giudice, spiegando per quali ragioni di fatto e di

diritto sarebbe errata. L’appellante si limita a censurare l’apprezzamento

delle prove e l’accertamento dei fatti senza spiegare in che maniera essa avrebbe

adempiuto all’onere di allegazione e specificazione che le incombeva, non

bastando al riguardo il rilievo secondo cui le fatture sarebbero state chiare

né le precisazioni contenute nell’appello. Le stesse, formulate per la prima

volta in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) sono tardive

e con ciò inammissibili. L’appello si rileva in ogni caso infondato per i

motivi esposti ai prossimi considerandi.

10. Per l'art. 150 cpv. 1

CPC oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti.

In sintesi, è controverso un fatto che è stato debitamente allegato e

specificato nonché dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art.

55 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid.

6.2). Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono dedurre in

giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione;

art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti allegati devono

essere sufficientemente motivati affinché, da un lato, il convenuto possa

specificare quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa

stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali sono

invece contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere all'assunzione

delle prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF

144 III 522 consid. 5.2.1.1). La contestazione del convenuto deve essere

sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano

le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze

della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per

le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate,

più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti

che contesta (onere di contestazione). Ove l'attore adduca nella sua

petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii

per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa,

questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non

concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della

stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali non

bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1).

11. L'onere di allegazione

e di specificazione va osservato per principio nei memoriali di causa. Di

regola un rimando globale agli inserti del processo non basta, giacché non

spetta al giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione

dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Non

che un rinvio a un determinato atto non possa, eccezionalmente, soddisfare gli

obblighi di specificazione. Anche in tal caso, però, i fatti devono essere

addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa. Non basta

Considerandi

che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il

rimando nell'allegato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale

rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad

allegazione di parte (sentenze del Tribunale

federale 4A_443/2017 del 30 aprile 2018, consid. 2.2.1 e 2.2.2, 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2).

12.

In concreto, in sede

di petizione l’attrice si è semplicemente limitata ad allegare l’esistenza di

un mandato tra le parti, in base al quale essa avrebbe assunto “l’intestazione

fiduciaria di una quota sociale della società N__________ __________, __________”

per un onorario di “EUR 2'700 annui, oltre alla rifusione delle spese vive e

alle competenza per l’elaborazione della contabilità, lo studio e la stesura

del bilancio annuale e le notifiche alle competenti autorità” nonché ad

addurre che per le “prestazioni regolarmente effettuate” essa avrebbe

emesso “regolari fatture mai contestate” e restate scoperte per gli

importi di fr. 2'200.-, di fr. 1'435.- , di

€ 3'635.- e di € 5'175. A sostegno della pretesa essa ha prodotto il contratto

di mandato del 28 gennaio 2009 (doc. B) e 6 fatture di cui al plico doc. C.

13.

Con osservazioni 13

aprile 2015 la convenuta ha contestato le pretese dell’attrice, adducendo che

il contratto di mandato sarebbe stato rescisso il 12 maggio 2011, che in ogni

caso nulla le sarebbe dovuto, la stessa non avendo svolto alcuna attività

prevista dal contratto. In merito alle contestate fatture essa ha altresì

specificato che quelle concernenti l’onorario per l’asserito rinnovo

dell’intestazione fiduciaria per gli anni 2014 e 2015 (fattura n. 14/038 del 22

dicembre 2014 e fattura n. 15/013 del 2 gennaio 2015) sarebbero in ogni caso

successive alla rescissione del contratto, come confermato dal contenuto delle

fatture precedenti datate 18 ottobre 2013, in cui sono state indicate come

prestazioni “pratiche per la cessione partecipazioni Società N__________ __________”

rispettivamente “spese per chiusura pratica”. In merito alla fattura del

15.

gennaio 2015 (fattura n. 15/014), pure essa successiva alla disdetta del

mandato, e quelle del 26 aprile e 18 ottobre 2013 la convenuta ha rilevato l’assenza

di specificazione delle prestazioni ivi indicate, osservando altresì come

l’attrice non avrebbe dimostrato quali attività avrebbe effettivamente svolto

né il suo diritto alla remunerazione pretesa.

14.

A fronte di tale

specifica e puntuale contestazione, l’attrice non ha intrapreso alcunché in

sede di dibattimento, limitandosi a riconfermare le allegazioni contenute nella

petizione e a offrire le prove già indicate in tale atto. Le allegazioni

dell’attrice in merito alle pretese fatte valere in causa non possono pertanto essere

considerate sufficienti. La petizione si limita a menzionare tre importi senza

alcuna indicazione in merito a quali attività o prestazioni previste dal

contratto doc. B, né a quali delle fatture di quelle prodotte in un unico plico

doc. C essi si riferiscono, né per quale periodo, né secondo quali modalità

essi sono stati calcolati. Il solo

fatto che nelle singole fatture vi sia un descrittivo delle prestazioni non può,

in tali circostanze, costituire una valida allegazione, come preteso in questa

sede dall’appellante, tanto più che in concreto gli importi indicati nella

petizione nemmeno corrispondono a quelli delle singole fatture di cui al plico

doc. C. Ciò detto, e considerato che nella risposta la convenuta ha provveduto

a contestare puntualmente ed esaurientemente la fondatezza delle pretese e la

rilevanza degli importi delle fatture, l’attrice in sede di dibattimento avrebbe

dovuto specificare maggiormente le proprie allegazioni, ciò che però ha

nuovamente omesso di fare. In tali circostanze se ne deve dedurre che essa non

ha allegato e specificato i fatti che le avrebbero permesso di giustificare le

pretese vantate nei confronti della convenuta.

È pertanto a

giusta ragione che il Pretore, in assenza di una valida allegazione e prova

delle pretese attoree, ha respinto la petizione.

15.

Da

ultimo, si attira l’attenzione del patrocinatore dell’appellante sull’obbligo

di tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 128 cpv. 1 e

132.

cpv. 2 CPC). Le gratuite insinuazioni all’indirizzo del primo giudice

contenute nell’appello, secondo cui “nell’intento di poter evadere

durante la relativa tranquillità del periodo COVID il maggior numero di incarti

arretrati, questi (gli incarti n.d.r) sono stati analizzati sommariamente e

senza la dovuta attenzione”, non rispettano quest’esigenza e

devono conseguentemente essere biasimate.

16.

Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile. La spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 3'635 + € 8'810.-, seguono la

soccombenza dell’appellante.

Il

valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale

non supera la soglia di fr. 30'000.-

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 28 maggio

2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello di fr. 1'200.- sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

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