14.2020.79
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS/AI/IPG. Reclamo insufficientemente motivato
26 ottobre 2020Italiano5 min
Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza inoltrata dalla Cassa il 14 maggio 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.79
Lugano
26 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 128-2020-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 14 maggio
2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 giugno 2020 dalla Giudice di pace del Circolo di
Bellinzona;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso l’11 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Bellinzona, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1
per l’incasso di fr. 163.30 oltre agli interessi del 5% dal 3 luglio 2019,
indicando quale causa del credito: “Contributi personali
01.01.2017- 31-12-2017
decisione: 02.07.2019”;
che statuendo con decisione dell’8 giugno 2020, la Giudice di pace del
Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza inoltrata dalla Cassa il 14 maggio 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 14 giugno 2020 dicendo di essere molto dispiaciuto per non essere riuscito per tempo
a presentare osservazioni all’istanza, perché vive attualmente vive presso una
comunità nel Luganese e gli risulta difficile trovare tutti i certificati
necessari, oltre a quello dell’assicurazione contro la disoccupazione accluso
al reclamo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 16 giugno 2019 (data del timbro postale) contro la sentenza
notificata a RE 1 al più presto il 10 giugno, il reclamo è senz’altro
tempestivo (combinati art. 321 cpv. 2 e 251 lett. a CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
Considerandi
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94.
consid. 8.2 con rinvii);
che
nel caso in esame RE 1 non critica la sentenza impugnata e in particolare non contesta
che la decisione del 2 luglio 2019 acclusa all’istanza (doc. B), con cui i
contributi personali per persone senza attività lucrativa da lui dovuti per il
2017.
sono stati stabiliti in fr. 651.70, costituisce, come accertato dalla
Giudice di pace, un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel
senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per la somma di fr. 163.30 posta in
esecuzione (dopo deduzione di un pagamento di fr. 488.40 secondo il
conteggio 2 luglio 2019, doc. D);
che
insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che
ad ogni modo eventuali motivi di contestazione della decisione del 2 luglio
2019.
sarebbero dovuti essere fatti valere con un ricorso alla medesima Cassa
(v. punto 5 della decisione) e non sarebbero più stati ammessi solo in sede di
rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.
2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di
tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 163.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).