Lexipedia

Decisione

14.2020.79

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS/AI/IPG. Reclamo insufficientemente motivato

26 ottobre 2020Italiano5 min

Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza inoltrata dalla Cassa il 14 maggio 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione

Source ti.ch

Fatti

di Bellinzona, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1

per l’incasso di fr. 163.30 oltre agli interessi del 5% dal 3 luglio 2019,

indicando quale causa del credito: “Contributi personali

01.01.2017- 31-12-2017

decisione: 02.07.2019”;

che statuendo con decisione dell’8 giugno 2020, la Giudice di pace del

Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza inoltrata dalla Cassa il 14 maggio 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 14 giugno 2020 dicendo di essere molto dispiaciuto per non essere riuscito per tempo

a presentare osservazioni all’istanza, perché vive attualmente vive presso una

comunità nel Luganese e gli risulta difficile trovare tutti i certificati

necessari, oltre a quello dell’assicurazione contro la disoccupazione accluso

al reclamo;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 16 giugno 2019 (data del timbro postale) contro la sentenza

notificata a RE 1 al più presto il 10 giugno, il reclamo è senz’altro

tempestivo (combinati art. 321 cpv. 2 e 251 lett. a CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

Considerandi

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94.

consid. 8.2 con rinvii);

che

nel caso in esame RE 1 non critica la sentenza impugnata e in particolare non contesta

che la decisione del 2 luglio 2019 acclusa all’istanza (doc. B), con cui i

contributi personali per persone senza attività lucrativa da lui dovuti per il

2017.

sono stati stabiliti in fr. 651.70, costituisce, come accertato dalla

Giudice di pace, un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel

senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per la somma di fr. 163.30 posta in

esecuzione (dopo deduzione di un pagamento di fr. 488.40 secondo il

conteggio 2 luglio 2019, doc. D);

che

insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;

che

ad ogni modo eventuali motivi di contestazione della decisione del 2 luglio

2019.

sarebbero dovuti essere fatti valere con un ricorso alla medesima Cassa

(v. punto 5 della decisione) e non sarebbero più stati ammessi solo in sede di

rigetto dell’opposi­zione (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a

prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di

tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 163.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).

Related decisions