15.2020.19
Comminatoria di fallimento. Notifica del precetto esecutivo all’amministratore unico della società escutente, presso la quale la società escussa era in precedenza domiciliata
16 marzo 2020Italiano7 min
2019, il 21 gennaio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.19
Lugano
16 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 febbraio 2020 della
RI 1
(rappresentata dall’avv. PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 17 gennaio 2019 dall’PI 1 nei confronti della RI 1
per l’incasso di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 gennaio
2019, il 21 gennaio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa
non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di
fallimento.
B. Con
ricorso 6 febbraio 2020, la RI 1 chiede di annullare la comminatoria di
fallimento e, in via principale, di dare atto che il precetto esecutivo non le
è stato validamente notificato, in via subordinata di accertare che il ricorso
in esame costituisce una tempestiva opposizione e in via più subordinata di
assegnare all’UE un termine di 30 giorni per procedere alla notifica del
precetto esecutivo.
C. L’11
febbraio 2020 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo.
D. Nel
termine assegnatole per presentare osservazioni al ricorso, l’PI 1 è rimasta
silente, mentre l’UE, con osservazioni del 27 febbraio 2020, ha postulato il
parziale accoglimento del ricorso, nel senso dell’annullamento della
comminatoria di fallimento e dell’ammissione dell’opposizione interposta dall’escusso
con il ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 contesta la validità della notifica del precetto
esecutivo, avvenuta il 21 gennaio 2019 secondo quanto indicato sulla
comminatoria di fallimento, siccome essa è senza domicilio legale dal 15
gennaio 2019, data in cui l’escutente PI 1
ha dismesso la domiciliazione della stessa presso di lei. In seguito allo
scioglimento d’ufficio della ricorrente deciso
dall’Ufficio del registro di commercio l’11 giugno 2019 in virtù dell’art. 153 ORC, l’assemblea generale
straordinaria del 4 luglio 2019 ha deliberato la sua domiciliazione presso lo
studio legale __________ e la nomina di un nuovo membro del consiglio d’amministrazione
nella persona dell’arch. __________. Stante l’assenza di recapito e il
trasferimento dei suoi amministratori al-l’estero, la ricorrente rimprovera all’UE
di non aver pubblicato il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale conformemente
all’art. 66 cpv. 3 LEF. La RI 1 asserisce infine di aver avuto conoscenza del
Considerandi
precetto esecutivo solo ricevendo la comminatoria di fallimento e dichiara d’interporre
tempestiva opposizione con il ricorso.
Nelle
sue osservazioni al ricorso l’UE rileva che al momento della notificazione del precetto esecutivo l’escussa
risultava ancora iscritta nel registro di commercio con la sede presso
l’PI 1, motivo per cui il precetto è stato notificato proprio a quell’indirizzo.
L’UE considera tuttavia che, alla luce dei successivi eventi menzionati nel
ricorso, di cui esso non era a conoscenza, il ricorso vada parzialmente accolto
nel senso dell’annullamento della comminatoria di fallimento e dell’ammissione
dell’opposizione interposta dall’escussa con il ricorso.
3.
Non
si disconosce che l’UE, il 21 gennaio 2019, non poteva sapere della dismissione della domiciliazione della ricorrente
presso l’PI 1 né del suo scioglimento d’ufficio e della successiva assemblea
generale straordinaria. Non doveva però inviare il precetto esecutivo alla sede
dell’escutente, l’PI 1, o perlomeno avrebbe dovuto verificare che l’atto non
fosse consegnato a una persona che rappresentava l’escutente. In effetti, la
notifica di un precetto esecutivo al rappresentante di una persona giuridica
che nel contempo ne è anche creditore (o suo rappresentante) va, su ricorso,
annullata – se non dichiarata nulla d’ufficio (così Angst, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1, 2010, n. 10
ad art. 65 LEF) – se detto rappresentante non ha interposto opposizione né
ottenuto prima della scadenza del termine di opposizione il consenso di altri
rappresentanti della società escussa che non si trovano in una situazione di
conflitto d’interessi (sentenze della CEF 15.2004.32 dell’8 luglio 2004 e
15.2013.93
del 4 novembre 2013, RtiD 2014 II 880 n. 45c; cfr. DTF 45 III
27.
consid. 2; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 65 LEF).
Nel
caso in esame, la notifica del precetto esecutivo è avvenuta il 21 gennaio 2019
nelle mani dell’amministratore unico dell’escutente,
__________, il quale non ha interposto opposizione e comunque sia a quel
momento non risultava più abilitato a rappresentare l’escussa siccome ne aveva
dismesso la domiciliazione il 15 gennaio 2019. Nulla negli atti indica d’altronde
che tale notifica sia poi stata ratificata dagli organi della RI 1. Ne segue
che la notifica del precetto esecutivo non è valida, sicché la comminatoria di
fallimento va annullata. Tenuto conto però del fatto che il precetto esecutivo
è pervenuto effettivamente a conoscenza di un rappresentante legittimo della
ricorrente al più presto al momento della notifica della comminatoria di
fallimento, il 28 gennaio 2020, si può considerare che il precetto è stato
correttamente notificato a tale data e che l’opposizione formulata nel ricorso
è stata interposta tempestivamente il 6 febbraio 2020. Il ricorso va pertanto
accolto nel senso della prima conclusione subordinata.
4.
Non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2020 nell’esecuzione n. __________ è annullata e sono iscritte nel registro delle esecuzioni la notifica
del precetto esecutivo avvenuta il 28 gennaio 2020 e l’opposizione interposta
dalla RI 1 il 6 febbraio 2020.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.