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Decisione

15.2020.42

Sequestro di una pretesa d’indennizzo dovuta al debitore in un processo penale. Rivendicazione da parte del suo patrocinatore, cui è stata ceduta

20 agosto 2020Italiano12 min

decretato il sequestro (n. __________0) dell’“in­dennizzo ex art. 429 CPP nei confronti del Cantone

Source ti.ch

Fatti

A. A

richiesta della PI 1, l’8 ottobre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha

decretato il sequestro (n. __________0) dell’“in­dennizzo ex art. 429 CPP nei confronti del Cantone

Ticino riconosciuto nella decisione della Corte di appello e di revisione

penale del 17 luglio 2019” fino a concorrenza di fr. 12'000.–

più interessi del 5% dal 7 ottobre 2019

B. Sempre l’8 ottobre 2019, a richiesta della SQ 1 il Pretore del Distretto

di Lugano ha decretato il sequestro (recante il n. __________1) del medesimo

credito sequestrato a favore della PI 1 fino a concorrenza di fr. 7'000.–

più interessi del 5% dal 7 ottobre 2019

C. Il

giorno successivo l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito entrambi i

decreti di sequestro.

D. Il 24 ottobre 2019, l’UE ha emesso a richiesta della PI 1 e della SQ 1 i precetti

esecutivi n. __________ e __________ a convalida dei rispettivi sequestri, a cui

RI 1 ha fatto opposizione.

E. Il

24 ottobre 2019 RI 1 ha interposto opposizione anche ai decreti di sequestro.

F. Il

23 marzo 2020 l’avv. RI 1 ha rivendicato la titolarità del credito sequestrato,

affermando che lo stesso gli è stato ceduto il 15 febbraio 2019 da PI 2.

G. Il

2 aprile 2020 l’UE ha assegnato alle creditrici e al debitore un termine di

dieci giorni per contestare la rivendicazione di proprietà dell’avv. RI 1.

Entro il termine assegnato, il 14 aprile 2020 la PI 1 e la SQ

1 hanno contestato la rivendicazione in questione, mentre il 15

aprile 2020 PI 2 ha comunicato all’UE di non opporvisi.

H. Il

16 aprile 2020 l’UE ha avvisato l’avv. RI 1 delle

contestazioni mosse dalla PI 1 e dalla SQ 1, assegnandogli il termine di venti

giorni per promuovere l’azio­ne di accertamento del proprio diritto dinanzi

al tribunale competente.

I. Con

due ricorsi del 24 aprile 2020, l’avv. RI 1 chiede che le assegnazioni di

termine siano annullate e che sia assegna­to alla PI 1 e alla SQ 1 un termine di

venti giorni per contestare davanti al Tribunale competente la propria

rivendicazione sul credito sequestrato.

L. Con

decreto del 30 aprile 2020 il Presidente della Camera ha congiunto le cause e

ha concesso ai ricorsi l’effetto sospensivo.

M. Con

osservazioni del 18 maggio 2020 la PI 1 e la SQ 1 si sono opposte al ricorso, come

pure l’UE nelle sue del 25 maggio, mentre con osservazioni del 15 maggio PI 2 ne

ha chiesto l’accoglimento. Con replica e duplica spontanee l’avv. RI 1, rispettivamente

la PI 1 e la SQ 1, si sono confermati nelle rispettive allegazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati

emessi il 16 aprile 2020 dall’UE di Lugano, i ricorsi sono in linea di

principio ricevibili (art. 17 LEF). A fronte della contestazione contenuta

nella replica spontanea, i patrocinatori delle ricorrenti hanno d’al­tronde

documentato il proprio potere di rappresentanza producen­do le relative procure

con la duplica spontanea. Il ricorrente non si è espresso al riguardo. Anche

gli allegati delle resistenti risultano pertanto ricevibili.

Considerandi

2.

Il

ricorrente argomenta che quando il terzo opponente rivendica il diritto alla

distrazione di un credito allegando che la titolarità gli è stata trasferita, segnatamente

con una cessione, l’UE deve esaminare chi tra il debitore escusso ed il terzo

opponente è più verosimilmente titolare del diritto sequestrato al momento dell’ese­­cuzione

del sequestro. Rileva che il 15 febbraio 2019, PI 2 ha riconosciuto di dovergli

fr. 30'000.– per prestazioni professionali e gli ha ceduto il credito nei

confronti dello Stato del Cantone Ticino riferito all’indennità riconosciuta al

cliente con sentenza definitiva della Corte di appello e di revisione penale

(in seguito: CARP) del 17 luglio 2019. Pure la procura del 15 febbraio 2019

comporta la cessione dei crediti recuperati nell’esercizio del mandato a

copertura delle spese e onorari dovuti all’avvocato. Il ricorrente sostiene

pertanto di essere il titolare della pretesa sequestrata. Essendo l’ammontare

attuale di quest’ultima – al netto dei crediti per costi di giustizia che lo

Stato quale debitore dell’in­dennità deduce in compensazione – di gran lunga

inferiore a fr. 30'000.–, il termine per promuovere la causa di merito dev’es­sere

assegnato secondo lui alle creditrici opponenti.

3.

Qualora

un terzo faccia valere un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto

incompatibile con il sequestro su un bene sequestrato, l’organo di esecuzione è

tenuto ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106

a 109 LEF (cfr. il rimando di cui all’art. 275 LEF; sentenza TF

5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f.; sentenza della CEF 15.2013.112

dell’8 gennaio 2014 consid. 3). La rivendicazione di un terzo sui beni oggetto

di pignoramento o di sequestro non impedisce, infatti, l’esecuzione di tale

provvedimento, a meno che sia pacifico che detti beni appartengono al terzo,

circostanza che renderebbe nullo il pignoramento, rispettivamente il sequestro

(cfr. DTF 108 III 122 consid. 4; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF; sentenza della CEF

15.2013.112

dell’8 gennaio 2014 consid. 3).

3.1

A

norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare

presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un

altro diritto se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo.

In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire

giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il

creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la

pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere

impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo

rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).

3.2

In

concreto, con decisione del 17 luglio 2019 la CARP ha parzialmente accolto l’istanza

di PI 2, riconoscendogli un indennizzo

giusta l’art. 429 CPP di fr. 27'711.70 posto a carico dello Stato. Questo

credito non è incorporato in una cartavalore ai sensi degli art. 107 cpv.

1.

n. 2 e 108 cpv. 1 n. 2 LEF sicché il termine per promuovere l’azione va

impartito applicando il criterio della miglior verosimiglianza. L’ufficio può

al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire accertamenti più

approfonditi (A. Staehelin, in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13

ad art. 107 LEF). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a

verificare la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente risolvere la

questione del miglior diritto apparente, ovvero determinare chi – tra l’escusso

e il terzo rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità

di creditore o è meglio in grado di disporre del credito o di esercitarlo,

senza doversi chiedere se la fattispecie è conforme al diritto (DTF 123 III

370, consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A.588/2007 del 26 febbraio

2008, consid. 2.2).

3.3

Innanzitutto

va rilevato che l’ampia cessione dei crediti dell’escus­­so a favore dell’avv. RI

1.

a copertura delle sue spese ed onorari contenuta nella procura del 15

febbraio 2019 può riferirsi solo alle prestazioni fornite da quest’ultimo successivamente

al conferimento del mandato e non anche a quelle maturate precedente-mente. L’avv.

RI 1 non quantifica però l’ammontare delle prestazioni professionali fornite a

decorrere dal 15 febbraio 2019, motivo per il quale a fronte della sola procura

la pretesa del ricorrente non potrebbe dirsi più verosimile di quella del suo

cliente.

3.4

Tuttavia,

nello scritto del 15 febbraio 2019 PI 2 ha comunicato all’avv. RI 1 di aver

preso nota che le prestazioni fornitegli dal ricorrente e che esulano dalla

procedura penale assommavano a quella data a circa fr. 30'000.–. Invocando

l’impos­sibilità da parte sua di effettuarne il pagamento, PI 2 ha ceduto all’avv.

RI 1, fino a concorrenza del saldo delle sue spese e onorari, le pretese di

risarcimento che sarebbero sta­te fatte valere nella procedura penale pendente

presso la CARP. Diversamente da quanto affermano le sequestranti, sebbene lo

scritto del 15 febbraio 2019 non faccia alcun riferimento all’art. 429 CPP, a

fronte della chiara indicazione secondo cui l’oggetto della cessione sono “le pretese di risarcimento che faremo valere nell’am­bito

della procedura penale attualmente pendente presso la CARP”, non può

essere ragionevolmente messo in dubbio che il credito ceduto con l’atto del 15

febbraio 2019 corrisponde all’indennità poi riconosciuta all’escusso con la

decisione 17 luglio 2019 della CARP. La cessione del credito è poi avvenuta non

solo a copertura delle prestazioni maturate fino al 15 febbraio 2019, ma anche

di quelle che sarebbero maturate successivamente e fino alla data della

decisione della CARP.

3.5

Con

la decisione del 17 luglio 2019 la CARP ha riconosciuto a PI 2 un indennizzo a carico dello Stato del Cantone Ticino di fr. 27'711.70, importo

dal quale il debitore deduce in compensazione complessivi fr. 8'777.24 per

oneri processuali, tasse e spese ad esso dovute. Sebbene l’importo esatto delle

pretese dell’avv. RI 1 non sia stato precisato, avendo quest’ultimo, co­me evidenziato

dalle resistenti, omesso di versare agli atti la propria nota professionale per

le prestazioni effettuate a favore del cliente, nello scritto del 15 febbraio

2020.

PI 2 pren­de atto che le stesse assommano a circa fr. 30'000.– e cede

in questa misura al suo patrocinare le proprie pretese di risarcimento contro

lo Stato del Cantone Ticino. Le resistenti non si spingono fino al pretendere

che le prestazioni dell’avv. RI 1 siano fittizie e del resto le innumerevoli

procedure insorte tra le parti da anni non indiziano che lo siano. Considerato

che tali pretese risultano ampiamente inferiori a fr. 30'000.– (fr. 18'934.46

per la precisio­ne), secondo il criterio della più grande verosimiglianza la

qualità di creditore va attribuita all’avv. RI 1. Ben si giustifica

quindi, in virtù dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF, annullare la decisione

impugnata e impartire alla PI 1 e alla SQ 1 il termine per contestare

giudizialmente la rivendicazione del credito formulata dal ricorrente.

4.

Le

resistenti obiettano che se la pretesa d’indennizzo fosse stata in capo a terzi,

PI 2 l’avrebbe senz’altro comunica­to in sede di sequestro. Invece né nella

procedura di opposizione al sequestro né in quella di opposizione all’esecuzione

di convalida del sequestro egli ha mai sostenuto che siffatta pretesa fosse

stata ceduta all’avv. RI 1.

4.1

Come

ben rileva il ricorrente nella propria replica spontanea, la mancata notifica

da parte del debitore dell’avvenuta cessione del credito sequestrato al

rivendicante non può essere di pregiudizio al diritto di quest’ultimo di far

valere le proprie pretese.

4.2

Non

si giustifica neppure di assumere agli atti il ricorso di PI 2 al Tribunale federale

contro la decisione d’indennizzo della CARP, da una parte perché la decisione,

limitata all’attribu­zione dei ruoli processuali nella causa di rivendicazione,

deve fondarsi sulle apparenze, in base alle dichiarazioni delle parti,

senza accertamenti più approfonditi (sopra consid. 3.2) – semmai la misura probatoria

in questione potrà essere formulata nella causa di contestazione della

rivendicazione – e dall’altra poiché l’imputato rimane comunque sia legittimato

a ricorrere contro la decisione che statuisce sulle proprie pretese d’indennizzo

e di riparazione del torto morale contro lo Stato (giusta l’art. 429 CPP) anche

se le ha cedute al suo patrocinatore (sentenza del Tribunale federale penale

BB.2018.149 del 5 agosto 2019 consid. 2.2).

5.

Non

compete infine a questa Camera decidere nella procedura ricorsuale se la

cessione dell’escusso a favore dell’avv. RI 1 costituisca un atto revocabile o

di rilevanza penale, posto che le autorità esecutive non devono in linea di

massima esaminare se l’ap­parente pretesa del rivendicante è conforme al

diritto (sopra consid. 3.2) e che, comunque sia, le procedenti potranno

sollevare l’eccezione revocatoria nella procedura di rivendicazione.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso relativo all’esecuzione promossa dalla PI 1 (inc. 15.2020.42) è accolto.

1.1

Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata.

1.2

Non

appena passata in giudicato la presente decisione, l’UE di Lugano impartirà alla

PI 1 un termine di venti giorni a norma dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF per

promuovere contro l’avv. RI 1 azione di contestazione della sua pretesa sul

credito sequestrato.

2.

Il

ricorso relativo all’esecuzione promossa dalla SQ 1 (inc. 15.2020.43) è

accolto.

2.1

Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata.

2.2

Non

appena passata in giudicato la presente decisione, l’UE di Lugano impartirà

alla SQ 1 un termine di venti giorni a norma dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF per

promuovere contro l’avv. RI 1 azione di contestazione della sua pretesa sul

credito sequestrato.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.

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