15.2020.42
Sequestro di una pretesa d’indennizzo dovuta al debitore in un processo penale. Rivendicazione da parte del suo patrocinatore, cui è stata ceduta
20 agosto 2020Italiano12 min
decretato il sequestro (n. __________0) dell’“indennizzo ex art. 429 CPP nei confronti del Cantone
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Incarti n.
15.2020.42
15.2020.43
Lugano
20 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui ricorsi 24 aprile 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi e assegnazioni di termine per promuovere azione a
norma dell’art. 107 LEF emessi il 16 aprile 2020 nelle procedure di sequestro
n. __________0 e __________1 promosse dalle società
PI 1, __________
SQ 1, __________
(patrocinate dagli avv. __________ e __________,
studio legale PA 1, __________)
nei confronti di
__________ PI 2, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
Fatti
A. A
richiesta della PI 1, l’8 ottobre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha
decretato il sequestro (n. __________0) dell’“indennizzo ex art. 429 CPP nei confronti del Cantone
Ticino riconosciuto nella decisione della Corte di appello e di revisione
penale del 17 luglio 2019” fino a concorrenza di fr. 12'000.–
più interessi del 5% dal 7 ottobre 2019
B. Sempre l’8 ottobre 2019, a richiesta della SQ 1 il Pretore del Distretto
di Lugano ha decretato il sequestro (recante il n. __________1) del medesimo
credito sequestrato a favore della PI 1 fino a concorrenza di fr. 7'000.–
più interessi del 5% dal 7 ottobre 2019
C. Il
giorno successivo l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito entrambi i
decreti di sequestro.
D. Il 24 ottobre 2019, l’UE ha emesso a richiesta della PI 1 e della SQ 1 i precetti
esecutivi n. __________ e __________ a convalida dei rispettivi sequestri, a cui
RI 1 ha fatto opposizione.
E. Il
24 ottobre 2019 RI 1 ha interposto opposizione anche ai decreti di sequestro.
F. Il
23 marzo 2020 l’avv. RI 1 ha rivendicato la titolarità del credito sequestrato,
affermando che lo stesso gli è stato ceduto il 15 febbraio 2019 da PI 2.
G. Il
2 aprile 2020 l’UE ha assegnato alle creditrici e al debitore un termine di
dieci giorni per contestare la rivendicazione di proprietà dell’avv. RI 1.
Entro il termine assegnato, il 14 aprile 2020 la PI 1 e la SQ
1 hanno contestato la rivendicazione in questione, mentre il 15
aprile 2020 PI 2 ha comunicato all’UE di non opporvisi.
H. Il
16 aprile 2020 l’UE ha avvisato l’avv. RI 1 delle
contestazioni mosse dalla PI 1 e dalla SQ 1, assegnandogli il termine di venti
giorni per promuovere l’azione di accertamento del proprio diritto dinanzi
al tribunale competente.
I. Con
due ricorsi del 24 aprile 2020, l’avv. RI 1 chiede che le assegnazioni di
termine siano annullate e che sia assegnato alla PI 1 e alla SQ 1 un termine di
venti giorni per contestare davanti al Tribunale competente la propria
rivendicazione sul credito sequestrato.
L. Con
decreto del 30 aprile 2020 il Presidente della Camera ha congiunto le cause e
ha concesso ai ricorsi l’effetto sospensivo.
M. Con
osservazioni del 18 maggio 2020 la PI 1 e la SQ 1 si sono opposte al ricorso, come
pure l’UE nelle sue del 25 maggio, mentre con osservazioni del 15 maggio PI 2 ne
ha chiesto l’accoglimento. Con replica e duplica spontanee l’avv. RI 1, rispettivamente
la PI 1 e la SQ 1, si sono confermati nelle rispettive allegazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati
emessi il 16 aprile 2020 dall’UE di Lugano, i ricorsi sono in linea di
principio ricevibili (art. 17 LEF). A fronte della contestazione contenuta
nella replica spontanea, i patrocinatori delle ricorrenti hanno d’altronde
documentato il proprio potere di rappresentanza producendo le relative procure
con la duplica spontanea. Il ricorrente non si è espresso al riguardo. Anche
gli allegati delle resistenti risultano pertanto ricevibili.
Considerandi
2.
Il
ricorrente argomenta che quando il terzo opponente rivendica il diritto alla
distrazione di un credito allegando che la titolarità gli è stata trasferita, segnatamente
con una cessione, l’UE deve esaminare chi tra il debitore escusso ed il terzo
opponente è più verosimilmente titolare del diritto sequestrato al momento dell’esecuzione
del sequestro. Rileva che il 15 febbraio 2019, PI 2 ha riconosciuto di dovergli
fr. 30'000.– per prestazioni professionali e gli ha ceduto il credito nei
confronti dello Stato del Cantone Ticino riferito all’indennità riconosciuta al
cliente con sentenza definitiva della Corte di appello e di revisione penale
(in seguito: CARP) del 17 luglio 2019. Pure la procura del 15 febbraio 2019
comporta la cessione dei crediti recuperati nell’esercizio del mandato a
copertura delle spese e onorari dovuti all’avvocato. Il ricorrente sostiene
pertanto di essere il titolare della pretesa sequestrata. Essendo l’ammontare
attuale di quest’ultima – al netto dei crediti per costi di giustizia che lo
Stato quale debitore dell’indennità deduce in compensazione – di gran lunga
inferiore a fr. 30'000.–, il termine per promuovere la causa di merito dev’essere
assegnato secondo lui alle creditrici opponenti.
3.
Qualora
un terzo faccia valere un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto
incompatibile con il sequestro su un bene sequestrato, l’organo di esecuzione è
tenuto ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106
a 109 LEF (cfr. il rimando di cui all’art. 275 LEF; sentenza TF
5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f.; sentenza della CEF 15.2013.112
dell’8 gennaio 2014 consid. 3). La rivendicazione di un terzo sui beni oggetto
di pignoramento o di sequestro non impedisce, infatti, l’esecuzione di tale
provvedimento, a meno che sia pacifico che detti beni appartengono al terzo,
circostanza che renderebbe nullo il pignoramento, rispettivamente il sequestro
(cfr. DTF 108 III 122 consid. 4; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF; sentenza della CEF
15.2013.112
dell’8 gennaio 2014 consid. 3).
3.1
A
norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare
presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un
altro diritto se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo.
In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire
giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il
creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la
pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere
impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo
rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF).
3.2
In
concreto, con decisione del 17 luglio 2019 la CARP ha parzialmente accolto l’istanza
di PI 2, riconoscendogli un indennizzo
giusta l’art. 429 CPP di fr. 27'711.70 posto a carico dello Stato. Questo
credito non è incorporato in una cartavalore ai sensi degli art. 107 cpv.
1.
n. 2 e 108 cpv. 1 n. 2 LEF sicché il termine per promuovere l’azione va
impartito applicando il criterio della miglior verosimiglianza. L’ufficio può
al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire accertamenti più
approfonditi (A. Staehelin, in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13
ad art. 107 LEF). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a
verificare la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente risolvere la
questione del miglior diritto apparente, ovvero determinare chi – tra l’escusso
e il terzo rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità
di creditore o è meglio in grado di disporre del credito o di esercitarlo,
senza doversi chiedere se la fattispecie è conforme al diritto (DTF 123 III
370, consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A.588/2007 del 26 febbraio
2008, consid. 2.2).
3.3
Innanzitutto
va rilevato che l’ampia cessione dei crediti dell’escusso a favore dell’avv. RI
1.
a copertura delle sue spese ed onorari contenuta nella procura del 15
febbraio 2019 può riferirsi solo alle prestazioni fornite da quest’ultimo successivamente
al conferimento del mandato e non anche a quelle maturate precedente-mente. L’avv.
RI 1 non quantifica però l’ammontare delle prestazioni professionali fornite a
decorrere dal 15 febbraio 2019, motivo per il quale a fronte della sola procura
la pretesa del ricorrente non potrebbe dirsi più verosimile di quella del suo
cliente.
3.4
Tuttavia,
nello scritto del 15 febbraio 2019 PI 2 ha comunicato all’avv. RI 1 di aver
preso nota che le prestazioni fornitegli dal ricorrente e che esulano dalla
procedura penale assommavano a quella data a circa fr. 30'000.–. Invocando
l’impossibilità da parte sua di effettuarne il pagamento, PI 2 ha ceduto all’avv.
RI 1, fino a concorrenza del saldo delle sue spese e onorari, le pretese di
risarcimento che sarebbero state fatte valere nella procedura penale pendente
presso la CARP. Diversamente da quanto affermano le sequestranti, sebbene lo
scritto del 15 febbraio 2019 non faccia alcun riferimento all’art. 429 CPP, a
fronte della chiara indicazione secondo cui l’oggetto della cessione sono “le pretese di risarcimento che faremo valere nell’ambito
della procedura penale attualmente pendente presso la CARP”, non può
essere ragionevolmente messo in dubbio che il credito ceduto con l’atto del 15
febbraio 2019 corrisponde all’indennità poi riconosciuta all’escusso con la
decisione 17 luglio 2019 della CARP. La cessione del credito è poi avvenuta non
solo a copertura delle prestazioni maturate fino al 15 febbraio 2019, ma anche
di quelle che sarebbero maturate successivamente e fino alla data della
decisione della CARP.
3.5
Con
la decisione del 17 luglio 2019 la CARP ha riconosciuto a PI 2 un indennizzo a carico dello Stato del Cantone Ticino di fr. 27'711.70, importo
dal quale il debitore deduce in compensazione complessivi fr. 8'777.24 per
oneri processuali, tasse e spese ad esso dovute. Sebbene l’importo esatto delle
pretese dell’avv. RI 1 non sia stato precisato, avendo quest’ultimo, come evidenziato
dalle resistenti, omesso di versare agli atti la propria nota professionale per
le prestazioni effettuate a favore del cliente, nello scritto del 15 febbraio
2020.
PI 2 prende atto che le stesse assommano a circa fr. 30'000.– e cede
in questa misura al suo patrocinare le proprie pretese di risarcimento contro
lo Stato del Cantone Ticino. Le resistenti non si spingono fino al pretendere
che le prestazioni dell’avv. RI 1 siano fittizie e del resto le innumerevoli
procedure insorte tra le parti da anni non indiziano che lo siano. Considerato
che tali pretese risultano ampiamente inferiori a fr. 30'000.– (fr. 18'934.46
per la precisione), secondo il criterio della più grande verosimiglianza la
qualità di creditore va attribuita all’avv. RI 1. Ben si giustifica
quindi, in virtù dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF, annullare la decisione
impugnata e impartire alla PI 1 e alla SQ 1 il termine per contestare
giudizialmente la rivendicazione del credito formulata dal ricorrente.
4.
Le
resistenti obiettano che se la pretesa d’indennizzo fosse stata in capo a terzi,
PI 2 l’avrebbe senz’altro comunicato in sede di sequestro. Invece né nella
procedura di opposizione al sequestro né in quella di opposizione all’esecuzione
di convalida del sequestro egli ha mai sostenuto che siffatta pretesa fosse
stata ceduta all’avv. RI 1.
4.1
Come
ben rileva il ricorrente nella propria replica spontanea, la mancata notifica
da parte del debitore dell’avvenuta cessione del credito sequestrato al
rivendicante non può essere di pregiudizio al diritto di quest’ultimo di far
valere le proprie pretese.
4.2
Non
si giustifica neppure di assumere agli atti il ricorso di PI 2 al Tribunale federale
contro la decisione d’indennizzo della CARP, da una parte perché la decisione,
limitata all’attribuzione dei ruoli processuali nella causa di rivendicazione,
deve fondarsi sulle apparenze, in base alle dichiarazioni delle parti,
senza accertamenti più approfonditi (sopra consid. 3.2) – semmai la misura probatoria
in questione potrà essere formulata nella causa di contestazione della
rivendicazione – e dall’altra poiché l’imputato rimane comunque sia legittimato
a ricorrere contro la decisione che statuisce sulle proprie pretese d’indennizzo
e di riparazione del torto morale contro lo Stato (giusta l’art. 429 CPP) anche
se le ha cedute al suo patrocinatore (sentenza del Tribunale federale penale
BB.2018.149 del 5 agosto 2019 consid. 2.2).
5.
Non
compete infine a questa Camera decidere nella procedura ricorsuale se la
cessione dell’escusso a favore dell’avv. RI 1 costituisca un atto revocabile o
di rilevanza penale, posto che le autorità esecutive non devono in linea di
massima esaminare se l’apparente pretesa del rivendicante è conforme al
diritto (sopra consid. 3.2) e che, comunque sia, le procedenti potranno
sollevare l’eccezione revocatoria nella procedura di rivendicazione.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso relativo all’esecuzione promossa dalla PI 1 (inc. 15.2020.42) è accolto.
1.1
Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata.
1.2
Non
appena passata in giudicato la presente decisione, l’UE di Lugano impartirà alla
PI 1 un termine di venti giorni a norma dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF per
promuovere contro l’avv. RI 1 azione di contestazione della sua pretesa sul
credito sequestrato.
2.
Il
ricorso relativo all’esecuzione promossa dalla SQ 1 (inc. 15.2020.43) è
accolto.
2.1
Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.2
Non
appena passata in giudicato la presente decisione, l’UE di Lugano impartirà
alla SQ 1 un termine di venti giorni a norma dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF per
promuovere contro l’avv. RI 1 azione di contestazione della sua pretesa sul
credito sequestrato.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.