15.2020.81
Misure conservative. Deposito presso un terzo dei beni mobili sequestrati. Prestazione di garanzia da parte del debitore
27 ottobre 2020Italiano14 min
oltre agli accessori, il sequestro di “tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.81
Lugano
27 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 agosto 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il collocamento dei beni sequestrati presso terzi deciso per il
26 agosto 2020 nelle procedure n. __________ e __________ promosse nei
confronti del ricorrente dalla
PI 1
(patrocinata dalla PA 2, __________)
ritenuto
Fatti
A. Su
istanza della PI 1, con decreti di sequestro del 13 e del 22 luglio 2020 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di RI 1,
a concorrenza rispettivamente di fr. 7'051'947.51 e fr. 6'804'515.78
oltre agli accessori, il sequestro di “tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio,
senza che la presente sia esaustiva, opere d’arte, gioielli, suppellettili e
qualsiasi altro bene mobile pignorabile, alcuno escluso”, di spettanza del debitore presenti presso la sua abitazione di __________,
oltre a immobili, veicoli, conti bancari e azioni.
B. Il
14 e il 22 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito i
sequestri. Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per
essere depositato presso l’UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è
stato lasciato in sua custodia “sotto
sua responsabilità a norma di legge”.
C. RI
1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. __________
e __________ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri.
D. A
domanda della procedente, l’UE ha predisposto il collocamento presso i
magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione
del debitore e ha informato quest’ultimo che il prelievo avrebbe avuto luogo il
26 agosto 2020 alle ore 08:30.
E. Con
ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione, già in
via supercautelare e cautelare.
F. Con
ordinanza del 27 agosto 2020, il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente
effetto sospensivo al ricorso nel senso che ha fatto ordine all’UE di
sospendere ogni misura volta al prelievo dall’abitazione del ricorrente a __________
dei beni sequestrati ancora presenti, e ciò fino a nuova decisione della
Camera. Ha d’altronde assegnato un termine di dieci giorni alla PI 1 e all’UE
per presentare osservazioni sul ricorso (sia sulla domanda di effetto
sospensivo che sul merito).
G. Il
7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro la decisione dell’UE di
lasciare nella disponibilità del debitore alcuni dei beni sequestrati dietro il
versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. La causa
è tuttora pendente presso questa Camera (inc. 15.2020.93).
H. Con
osservazioni del 7 settembre 2020 al primo ricorso la PI 1 ha chiesto la revoca
dell’effetto sospensivo e nel merito ha concluso, in via principale, alla
reiezione del ricorso, e in via subordinata
all’imposizione al debitore di una garanzia di fr. 100'000.– giusta
l’art. 277 LEF. Nelle sue del 2 settembre 2020, l’UE si è rimesso al giudizio
della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
I. In
replica spontanea del 15 settembre 2020 RI 1 ha confermato le proprie conclusioni
e si è opposto a quelle della procedente, la quale le ha ribadite con duplica
spontanea del 28 settembre 2020.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – lo stesso giorno (il 25 agosto 2020) in cui l’UE ha
comunicato telefonicamente al ricorrente la decisione impugnata (allegazione
rimasta incontestata), il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
1.1 Nelle
sue osservazioni al ricorso, la PI 1 contesta invero la tempestività del
ricorso, allegando che l’UE avrebbe preannunciato il prelievo dei beni
sequestrati già al momento dell’esecuzione dei sequestri, il 14 e il 23 luglio
2020. Risulta invero dai verbali di sequestro che i beni sono stati lasciati in
custodia del debitore “sotto
sua responsabilità a norma di legge”, come peraltro
convenuto con la stessa procedente (email del 14 luglio 2020 accluso alle
osservazioni). Solo con email del successivo 24 luglio la procedente ha chiesto
all’UE di asportare i beni sequestrati, ma dagli atti non risulta che la
decisione al riguardo sia stata comunicata a RI 1 prima del 25 agosto 2020. Semplici
dichiarazioni d’intenzione in merito ad atti esecutivi futuri non sono poi atti
impugnabili con ricorso (DTF 113 III 29; sentenza della
CEF 15.2015.5 del 28 gennaio 2015). Ne segue che anche l’indicazione nei
verbali di sequestro (ad 1) della facoltà riservatasi dall’UE di prendere in
custodia gli oggetti sequestrati e di affidarli a un terzo non costituisce un
provvedimento impugnabile con ricorso finché l’UE non abbia comunicato di
volere effettivamente esercitare tale facoltà. Se una presa in custodia in via
supercautelare non è esclusa, il termine di ricorso inizia in tale ipotesi a
decorrere con la comunicazione dell’esecuzione della misura. La censura di
tardività del ricorso è pertanto infondata.
1.2 Nel
chiedere poi di dichiarare irricevibile il ricorso perché è stato rivolto
direttamente a questa Camera, la resistente propugna un formalismo estraneo al
diritto esecutivo, che secondo gli art. 32 cpv. 2 LEF e 4 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
(LPR, RL 280.200) prescrive addirittura la trasmissione
automatica all’autorità competente degli atti presentati a un’autorità
incompetente senza pregiudizio quanto alla data d’inoltro dell’atto.
1.3 È
senza pregio pure la pretesa irricevibilità del ricorso per non indicare lo
stesso i beni che non dovrebbero essere asportati, dal momento che ne risulta
chiaramente che l’opposizione riguarda tutti i beni sequestrati ancora presenti
nell’abitazione del debitore, ovvero quelli non già presi in custodia dall’UE
(repertoriati nei verbali di sequestro con le posizioni da 59 a 167, v. ricorso
ad n. 3).
1.4 Che
la decisione di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso sia stata emessa
un giorno dopo la data prevista per il prelievo dei beni sequestrati non ne
compromette l’efficacia, contrariamente a quanto afferma la resistente, da un
lato perché l’UE non aveva ancora messo in
atto la sua decisione e dall’altro poiché la sospensione ha effetto ex tunc (DTF 127 III 571 consid. 4/b; sentenza della CEF 15.1996.51 del 30 maggio 1996 consid. 2/a; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad
art. 36 LEF).
Considerandi
2.
Il ricorrente lamenta una violazione del
suo diritto di essere sentito nella misura in cui non gli sono stati comunicati
i motivi della misura impugnata. In realtà, come egli stesso riferisce, l’UE l’ha
informato di avere ricevuto una richiesta d’intervento dalla procedente, che ha
versato fr. 15'000.– a copertura delle spese di deposito dei beni
sequestrati presso i magazzini della __________. È anche l’unico motivo addotto
dall’UE nelle osservazioni al ricorso. Nulla osta quindi a entrare nel merito
del ricorso.
3.
A
mente del ricorrente, nelle circostanze concrete della fattispecie non sussiste
motivo serio né interesse legittimo di sorta, neanche lontanamente sostanziato
dalla sequestrante, per scostarsi dalla regola dell’art. 98 cpv. 2 LEF, secondo
cui i beni mobili sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore con l’obbligo
di tenerli pronti ad ogni richiesta. A suo dire la richiesta della PI 1 è una
vera e propria “chicane” in considerazione del valore esiguo dei beni e del fatto che per la
loro natura, destinazione e dimensioni essi non risultano esposti ad alcun
rischio di trafugamento o deprezzamento, sicché il loro prelievo condurrebbe a
una limitazione eccessiva e a una lesione inutile degli interessi dei
famigliari conviventi con lui.
Nelle
sue osservazioni la sequestrante sostiene che, per i beni che non sono in
esclusivo possesso di terzi, la decisione impugnata si giustifica già per il
solo fatto ch’essa ne ha richiesto la custodia, ma anche a fronte dell’entità
del suo credito, riconosciuto giudizialmente, dell’importo di gran lunga
inferiore della garanzia offerta dal sequestro così come della morosità e
reticenza del debitore, evidenziatasi con l’inoltro
dell’impugnativa in esame, “manifestamente tardiva e strumentale”. Il
ricorso risulterebbe inoltre contraddittorio nella misura in cui RI 1 aveva
chiesto in precedenza la liberazione di solo parte dei beni versando la
relativa garanzia. La resistente deduce poi la scarsa affidabilità del
ricorrente per avere egli sostenuto che la misura avversata lede gli interessi
degli altri membri della famiglia mentre i beni sequestrati sono
sostanzialmente quelli del suo ufficio.
4.
Giusta
l’art. 98 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le
cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli
altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio (cpv. 1). Le altre
cose mobili possono invece essere lasciate provvisoriamente nelle mani del
debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni
richiesta (cpv. 2). Questi oggetti devono però essere collocati in custodia
dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il
creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti
in suo favore dal pignoramento (cpv. 3).
4.1
A
giustificazione della misura contestata, sia l’UE sia la PI 1 hanno invocato
quale motivo principale il fatto che la stessa ne ha chiesto l’emanazione e ne
ha anticipato i costi. Risulta però dalla norma appena citata che ciò non
basta, dato che il creditore deve anche giustificare che la misura cautelare è
necessaria a garantire i propri diritti esecutivi (art. 98 cpv. 3 LEF; sentenza
della CEF 15.2007.41 del 7 settembre 2007 consid. 3). Deve in altri termini
rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se
sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi
sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’eccezione al
principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente
nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF).
L’opera di dottrina minoritaria citata dalla resistente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed. 1997, n. 10 ad art. 98 LEF) non fa testo giacché
l’affermazione secondo cui è sufficiente una richiesta del creditore non è motivata
e cozza non solo con il testo di legge ma anche con il suo scopo, teso proprio
a evitare pressioni ritenute indebite sul debitore, che la norma nella sua
versione in vigore fino al 31 dicembre 1924 permetteva siccome riconosceva al
creditore un diritto incondizionato a misure conservative (v. Gillié-ron, op. cit., n. 54-55 ad art.
98). Sotto questo profilo la decisione impugnata non è condivisibile.
4.2
L’UE,
come la procedente, si prevalgono anche dell’ampio potere di apprezzamento
riconosciuto all’ufficio d’esecuzione. Ciò non toglie che la misura
conservativa non può essere fatta dipendere dall’apprezzamento meramente
soggettivo dell’ufficiale (a suo solo piacimento), ma deve poggiare su motivi
oggettivi, diversi – come visto – da una semplice richiesta dell’escutente (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 98).
Nel caso specifico, la decisione dell’Ufficio non risulta fondata su motivi
sufficienti.
4.3
Apparentemente
solo in sede di ricorso la PI 1 ha invocato altri motivi a sostegno del
prelievo dei beni sequestrati. Occorre esaminare anche queste giustificazioni
siccome nella competenza dell’autorità di vigilanza rientra anche la verifica
dell’opportunità del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 1 LEF) laddove la
legge lascia all’ufficio d’esecuzione un margine d’apprezzamento.
4.3.1
Non
è però dato di capire quale nesso possa avere l’entità del
credito posto in esecuzione, il fatto che sia riconosciuto giudizialmente o il
valore dei beni sequestrati con un rischio di trafugamento o di deprezzamento dei beni sequestrati. Né la resistente lo spiega.
Insufficientemente motivata l’obiezione è irricevibile.
4.3.2
La
sequestrante si prevale inoltre della morosità e pretesa reticenza del debitore, che si sarebbe palesata con l’inoltro
dell’impugnativa in esame, “manifestamente tardiva e strumentale”. Ora,
la morosità del debitore è intrinseca alle procedure di pignoramento o di
esecuzione del sequestro e non può quindi costituire un motivo speciale per
derogare alla regola dell’art. 98 cpv. 2 LEF.
4.3.3
Che
RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando
la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del
diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono
norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può
disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale,
pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di
buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art.
277.
LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di
egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca
una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò
non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.
4.3.4
La
resistente deduce infine la pretesa scarsa affidabilità del ricorrente dalla
sua affermazione secondo cui la misura avversata le-derebbe gli interessi degli
altri membri della famiglia, mentre in realtà i beni sequestrati sarebbero
sostanzialmente quelli del suo ufficio. In verità, una scorsa veloce del
capitolo “altri beni mobili” (n. 12-58 e 169-172) dei verbali di sequestro non
avvalora la censura. La maggior parte degli oggetti non risultano avere
attinenza con un ufficio bensì con l’abitazione (sauna, cantinetta,
portafotografie, televisori, poltrone e “puff”, ecc.).
Che
poi quegli oggetti siano necessari o meno alla famiglia non è un’esigenza di
rilievo dal profilo dell’art. 98 LEF. Basta che la loro detenzione procuri al
debitore e alla sua famiglia un’utilità, ciò che è ammesso per la mobilia
domestica, i libri, i quadri, gli strumenti di musica e così via (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 98).
La resistente non ha reso verosimile che i beni sequestrati siano senza utilità
per il debitore e i suoi famigliari e i verbali di sequestro non danno chiari
spunti in tal senso. Tutto sommato, in mancanza d’indizi di rischio
di trafugamento o di deprezzamento dei beni
sequestrati il ricorso merita accoglimento.
5.
L’applicazione
dell’art. 277 LEF è subordinata alla presentazione di una richiesta del
debitore. Non può quindi costituire una valida base legale per obbligare RI 1 a
fornire una garanzia per i beni per i quali egli non ha ancora formulato una
simile richiesta, oltretutto per un importo
(di fr. 100'000.–) senza rapporto con il valore di stima dei beni
inventariati. Non può di conseguenza ch’essere disattesa la richiesta
subordinata della resistente.
6.
Con
l’emanazione del giudizio odierno la domanda di revoca dell’effetto sospensivo
diventa senza oggetto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è
annullata.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.