Lexipedia

Decisione

15.2020.81

Misure conservative. Deposito presso un terzo dei beni mobili sequestrati. Prestazione di garanzia da parte del debitore

27 ottobre 2020Italiano14 min

oltre agli accessori, il sequestro di “tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio,

Source ti.ch

Fatti

A. Su

istanza della PI 1, con decreti di sequestro del 13 e del 22 luglio 2020 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di RI 1,

a concorrenza rispettivamente di fr. 7'051'947.51 e fr. 6'804'515.78

oltre agli accessori, il sequestro di “tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio,

senza che la presente sia esaustiva, opere d’arte, gioielli, suppellettili e

qualsiasi altro bene mobile pignorabile, alcuno escluso”, di spettanza del debitore presenti presso la sua abitazione di __________,

oltre a immobili, veicoli, conti bancari e azioni.

B. Il

14 e il 22 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito i

sequestri. Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per

essere depositato presso l’UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è

stato lasciato in sua custodia “sotto

sua responsabilità a norma di legge”.

C. RI

1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. __________

e __________ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri.

D. A

domanda della procedente, l’UE ha predisposto il collocamento presso i

magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione

del debitore e ha informato quest’ultimo che il prelievo avrebbe avuto luogo il

26 agosto 2020 alle ore 08:30.

E. Con

ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione, già in

via supercautelare e cautelare.

F. Con

ordinanza del 27 agosto 2020, il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente

effetto sospensivo al ricorso nel sen­so che ha fatto ordine all’UE di

sospendere ogni misura volta al prelievo dall’abitazione del ricorrente a __________

dei beni sequestrati ancora presenti, e ciò fino a nuova decisione della

Camera. Ha d’altronde assegnato un termine di dieci giorni alla PI 1 e all’UE

per presentare osservazioni sul ricorso (sia sulla domanda di effetto

sospensivo che sul merito).

G. Il

7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro la decisione dell’UE di

lasciare nella disponibilità del debitore alcuni dei beni sequestrati dietro il

versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. La causa

è tuttora pendente presso questa Camera (inc. 15.2020.93).

H. Con

osservazioni del 7 settembre 2020 al primo ricorso la PI 1 ha chiesto la revoca

dell’effetto sospensivo e nel merito ha concluso, in via principale, alla

reiezione del ricorso, e in via subordinata

all’imposizione al debitore di una garanzia di fr. 100'000.– giusta

l’art. 277 LEF. Nelle sue del 2 settembre 2020, l’UE si è rimesso al giudizio

della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

I. In

replica spontanea del 15 settembre 2020 RI 1 ha confermato le proprie conclusioni

e si è opposto a quelle della procedente, la quale le ha ribadite con duplica

spontanea del 28 settembre 2020.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – lo stesso giorno (il 25 agosto 2020) in cui l’UE ha

comunicato telefonicamente al ricorrente la decisione impugnata (allegazione

rimasta incontestata), il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

1.1 Nelle

sue osservazioni al ricorso, la PI 1 contesta invero la tempestività del

ricorso, allegando che l’UE avreb­be preannunciato il prelievo dei beni

sequestrati già al momento dell’esecuzione dei sequestri, il 14 e il 23 luglio

2020. Risulta invero dai verbali di sequestro che i beni sono stati lasciati in

custodia del debitore “sotto

sua responsabilità a norma di legge”, come peraltro

convenuto con la stessa procedente (email del 14 luglio 2020 accluso alle

osservazioni). Solo con email del successivo 24 luglio la procedente ha chiesto

all’UE di asportare i beni sequestrati, ma dagli atti non risulta che la

decisione al riguardo sia stata comunicata a RI 1 prima del 25 agosto 2020. Semplici

dichiarazioni d’intenzione in merito ad atti esecutivi futuri non sono poi atti

impugnabili con ricorso (DTF 113 III 29; sentenza della

CEF 15.2015.5 del 28 gennaio 2015). Ne segue che anche l’indi­cazione nei

verbali di sequestro (ad 1) della facoltà riservatasi dal­l’UE di prendere in

custodia gli oggetti sequestrati e di affidarli a un terzo non costituisce un

provvedimento impugnabile con ricor­so finché l’UE non abbia comunicato di

volere effettivamente esercitare tale facoltà. Se una presa in custodia in via

supercautelare non è esclusa, il termine di ricorso inizia in tale ipotesi a

decorrere con la comunicazione dell’esecuzione della misura. La censura di

tardività del ricorso è pertanto infondata.

1.2 Nel

chiedere poi di dichiarare irricevibile il ricorso perché è stato rivolto

direttamente a questa Camera, la resistente propugna un formalismo estraneo al

diritto esecutivo, che secondo gli art. 32 cpv. 2 LEF e 4 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

(LPR, RL 280.200) prescrive addirittura la trasmissione

automatica all’autorità competente degli atti presentati a un’autorità

incompetente senza pregiudizio quanto alla data d’inoltro dell’atto.

1.3 È

senza pregio pure la pretesa irricevibilità del ricorso per non indicare lo

stesso i beni che non dovrebbero essere asportati, dal momento che ne risulta

chiaramente che l’opposizione riguarda tutti i beni sequestrati ancora presenti

nell’abitazione del debitore, ovvero quelli non già presi in custodia dall’UE

(repertoriati nei verbali di sequestro con le posizioni da 59 a 167, v. ricorso

ad n. 3).

1.4 Che

la decisione di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso sia stata emessa

un giorno dopo la data prevista per il prelievo dei beni sequestrati non ne

compromette l’efficacia, contrariamente a quanto afferma la resistente, da un

lato perché l’UE non aveva ancora messo in

atto la sua decisione e dall’altro poiché la sospen­sione ha effetto ex tunc (DTF 127 III 571 consid. 4/b; sentenza della CEF 15.1996.51 del 30 maggio 1996 consid. 2/a; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad

art. 36 LEF).

Considerandi

2.

Il ricorrente lamenta una violazione del

suo diritto di essere sentito nella misura in cui non gli sono stati comunicati

i motivi della misura impugnata. In realtà, come egli stesso riferisce, l’UE l’ha

informato di avere ricevuto una richiesta d’intervento dalla procedente, che ha

versato fr. 15'000.– a copertura delle spese di deposito dei beni

sequestrati presso i magazzini della __________. È anche l’unico motivo addotto

dall’UE nelle osservazioni al ricorso. Nulla osta quindi a entrare nel merito

del ricorso.

3.

A

mente del ricorrente, nelle circostanze concrete della fattispecie non sussiste

motivo serio né interesse legittimo di sorta, neanche lontanamente sostanziato

dalla sequestrante, per scostarsi dalla regola dell’art. 98 cpv. 2 LEF, secondo

cui i beni mobili sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore con l’obbligo

di tenerli pronti ad ogni richiesta. A suo dire la richiesta della PI 1 è una

vera e propria “chicane” in considerazione del valore esiguo dei beni e del fatto che per la

loro natura, destinazione e dimensioni essi non risultano esposti ad alcun

rischio di trafugamento o deprezzamento, sicché il loro prelievo condurrebbe a

una limitazione eccessiva e a una lesione inutile degli interessi dei

famigliari conviventi con lui.

Nelle

sue osservazioni la sequestrante sostiene che, per i beni che non sono in

esclusivo possesso di terzi, la decisione impugnata si giustifica già per il

solo fatto ch’essa ne ha richiesto la custodia, ma anche a fronte dell’entità

del suo credito, riconosciu­to giudizialmente, dell’importo di gran lunga

inferiore della garanzia offerta dal sequestro così come della morosità e

reticenza del debitore, evidenziatasi con l’inoltro

dell’impugnativa in esame, “manifestamente tardiva e strumentale”. Il

ricorso risulterebbe inoltre contraddittorio nella misura in cui RI 1 aveva

chiesto in precedenza la liberazione di solo parte dei beni versando la

relativa garanzia. La resistente deduce poi la scarsa affidabilità del

ricorrente per avere egli sostenuto che la misura avversata lede gli interessi

degli altri membri della famiglia mentre i beni sequestrati sono

sostanzialmente quelli del suo ufficio.

4.

Giusta

l’art. 98 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le

cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli

altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio (cpv. 1). Le altre

cose mobili possono invece essere lasciate provvisoriamente nelle mani del

debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni

richiesta (cpv. 2). Questi oggetti devono però essere collocati in custodia

dell’ufficio o d’un terzo, se l’uffi­ciale lo reputi opportuno o se il

creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti

in suo favore dal pignoramento (cpv. 3).

4.1

A

giustificazione della misura contestata, sia l’UE sia la PI 1 hanno invocato

quale motivo principale il fatto che la stessa ne ha chiesto l’emanazione e ne

ha anticipato i costi. Risulta però dalla norma appena citata che ciò non

basta, dato che il creditore deve anche giustificare che la misura cautelare è

necessaria a garantire i propri diritti esecutivi (art. 98 cpv. 3 LEF; sentenza

della CEF 15.2007.41 del 7 settembre 2007 consid. 3). Deve in altri termini

rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se

sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi

sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’ecce­zione al

principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente

nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF).

L’opera di dottrina minoritaria citata dalla resistente (Jaeger/Wal­der/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed. 1997, n. 10 ad art. 98 LEF) non fa testo giacché

l’affermazione secondo cui è sufficiente una richiesta del creditore non è motivata

e cozza non solo con il testo di legge ma anche con il suo scopo, teso proprio

a evitare pressioni ritenute indebite sul debitore, che la norma nella sua

versione in vigore fino al 31 dicembre 1924 permetteva siccome riconosceva al

creditore un diritto incondizionato a misure conservative (v. Gillié-ron, op. cit., n. 54-55 ad art.

98). Sotto questo profilo la decisione impugnata non è condivisibile.

4.2

L’UE,

come la procedente, si prevalgono anche dell’ampio potere di apprezzamento

riconosciuto all’ufficio d’esecuzione. Ciò non toglie che la misura

conservativa non può essere fatta dipendere dall’apprezzamento meramente

soggettivo dell’ufficiale (a suo so­lo piacimento), ma deve poggiare su motivi

oggettivi, diversi – come visto – da una semplice richiesta dell’escutente (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 98).

Nel caso specifico, la decisione dell’Uffi­cio non risulta fondata su motivi

sufficienti.

4.3

Apparentemente

solo in sede di ricorso la PI 1 ha invocato altri motivi a sostegno del

prelievo dei beni sequestrati. Occorre esaminare anche queste giustificazioni

siccome nella competenza dell’autorità di vigilanza rientra anche la verifica

dell’opportunità del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 1 LEF) laddove la

legge lascia all’ufficio d’esecuzione un margine d’ap­prezzamento.

4.3.1

Non

è però dato di capire quale nesso possa avere l’entità del

credito posto in esecuzione, il fatto che sia riconosciuto giudizialmente o il

valore dei beni sequestrati con un rischio di trafugamento o di deprezzamento dei beni sequestrati. Né la resistente lo spiega.

Insufficientemente motivata l’obiezione è irricevibile.

4.3.2

La

sequestrante si prevale inoltre della morosità e pretesa reticenza del debitore, che si sarebbe palesata con l’inoltro

dell’impu­gnativa in esame, “manifestamente tardiva e strumentale”. Ora,

la morosità del debitore è intrinseca alle procedure di pignoramento o di

esecuzione del sequestro e non può quindi costituire un motivo speciale per

derogare alla regola dell’art. 98 cpv. 2 LEF.

4.3.3

Che

RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando

la relativa garanzia in applicazione del­l’art. 277 LEF non lo priva poi del

diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono

norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può

disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale,

pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di

buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art.

277.

LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di

egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca

una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò

non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.

4.3.4

La

resistente deduce infine la pretesa scarsa affidabilità del ricorrente dalla

sua affermazione secondo cui la misura avversata le-derebbe gli interessi degli

altri membri della famiglia, mentre in realtà i beni sequestrati sarebbero

sostanzialmente quelli del suo ufficio. In verità, una scorsa veloce del

capitolo “altri beni mobili” (n. 12-58 e 169-172) dei verbali di sequestro non

avvalora la censura. La maggior parte degli oggetti non risultano avere

attinenza con un ufficio bensì con l’abitazione (sauna, cantinetta,

portafotografie, televisori, poltrone e “puff”, ecc.).

Che

poi quegli oggetti siano necessari o meno alla famiglia non è un’esigenza di

rilievo dal profilo dell’art. 98 LEF. Basta che la loro detenzione procuri al

debitore e alla sua famiglia un’utilità, ciò che è ammesso per la mobilia

domestica, i libri, i quadri, gli strumenti di musica e così via (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 98).

La resistente non ha reso verosimile che i beni sequestrati siano senza utilità

per il debitore e i suoi famigliari e i verbali di sequestro non danno chiari

spunti in tal senso. Tutto sommato, in mancanza d’in­dizi di rischio

di trafugamento o di deprezzamento dei beni

sequestrati il ricorso merita accoglimento.

5.

L’applicazione

dell’art. 277 LEF è subordinata alla presentazione di una richiesta del

debitore. Non può quindi costituire una valida base legale per obbligare RI 1 a

fornire una garanzia per i beni per i quali egli non ha ancora formulato una

simile richiesta, oltretutto per un importo

(di fr. 100'000.–) senza rapporto con il valore di stima dei beni

inventariati. Non può di conseguenza ch’essere disattesa la richiesta

subordinata della resistente.

6.

Con

l’emanazione del giudizio odierno la domanda di revoca del­l’effetto sospensivo

diventa senza oggetto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è

annullata.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.

Related decisions