Lexipedia

Decisione

15.2022.46

Fallimento. Cessione della pretesa della massa contro gli organi della fallita. Completamento dell’inventario. Tempestività del ricorso

25 aprile 2022Italiano6 min

giugno 2020, ammettendo, ma in terza classe anziché in prima, il credito di fr. 1'541'645.–

Source ti.ch

Fatti

5 ha pronunciato il fallimento della PI 1 dal giorno successivo alle ore 10:00;

che

autorizzato a liquidare il fallimento in procedura sommaria, l’Ufficio dei

fallimenti (UF), sede di Viganello, ha depositato la graduatoria una prima

volta dal 25 febbraio al 16 marzo 2020 e una seconda volta dal 19 maggio all’8

giugno 2020, ammettendo, ma in terza classe anziché in prima, il credito di fr. 1'541'645.–

insinuato tardivamente dall’amministratrice unica della fallita, RI 1, per

pretese “salariali”;

che

in occasione del primo deposito, l’UF ha depositato anche l’in­ventario,

indicando in dieci giorni il termine d’impugnazione (pubblicazione KK04-__________

del __________ 2020);

che

il 22 marzo 2022, l’UF ha proposto ai creditori di rinunciare a far valere in

proprio il diritto di promuovere azione civile o penale nei confronti degli

organi della fallita (art. 754/757 CO), assegnan­do loro un termine di dieci

giorni per opporsi a tale rinuncia;

che

l’UF li ha inoltre avvertiti che, salvo contrario avviso della maggioranza di

loro, la rinuncia sarebbe stata data per acquisita, li ha avvisati che in tal

caso ogni creditore avrebbe potuto chiedere per scritto la cessione della

pretesa entro 20 giorni, pena la perenzio­ne del loro diritto, e infine li ha

informati che se nessun creditore avesse chiesto la cessione, la pretesa

sarebbe stata messa all’a­­sta il 26 aprile 2022 dalle ore 10:00 in avanti

presso la sede del­l’UF;

che

con ricorso del 6 aprile 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, di annullare la circolare del 22 marzo 2022 e di ordinare all’UF d’inventariare

gli attivi societari in base allo “Stato Patrimoniale Attivo” oggetto del conto

annuale di liquidazione del 2017 e della dichiarazione d’imposta per persone

giuridiche del 2017, di ripubblicare l’inventario così completato e di

procedere alla liquidazione dei beni;

che

con osservazioni del 7 aprile 2022, l’UF si è opposto alla concessione dell’effetto

sospensivo e ha chiesto alla Camera di poter soprassedere all’istruttoria

preliminare, pur rimettendosi al suo giudizio;

che la circolare del 22 marzo 2022 (doc. A accluso al ricorso), con­formemente all’art. 260 LEF, non è una decisione, bensì,

come esplicitamente scritto dall’UF, una semplice proposta di rinuncia

sprovvista di effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti libera di non

confermarla;

che

in assenza di un “provvedimento” ai sensi dell’art. 17 LEF, non è pertanto data

la via del ricorso prevista da tale norma, a meno che il ricorrente faccia

valere una violazione della procedura di comunicazione della proposta (sentenza

15.2012.116 del 5 novembre 2012, pag. 2; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 e 50 ad art. 242 LEF, con riferimenti);

che

nella fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna censura del genere;

che,

Considerandi

anzi, la ricorrente non motiva la sua richiesta di annullamento della

circolare, se non, a quanto pare di capire, sostenendo implicitamente che con

la realizzazione dei beni che secondo lei l’UF ha omesso d’inventariare, si

potrebbe tacitare tutti i creditori e ottenere la revoca del fallimento, ciò

che renderebbe inutile la cessione della pretesa della massa nei confronti di

lei;

che

la contestazione dell’inventario è però ampiamente tardiva, dal momento che il

termine per impugnarlo, ovvero il 6 marzo 2020, come indicato nella

pubblicazione del 25 febbraio 2020 citata sopra, è da tempo scaduto;

che

la ricorrente non fa d’altronde valere fatti nuovi che non sarebbero stati noti

al momento del deposito del 25 febbraio 2020, siccome allega invece che l’esistenza

degli attivi non inventariati e la loro appartenenza alla massa attiva, “era nota, già, a data dichiarazione di

fallimento del 24 ottobre 2017” (ricorso, pag. 1 in

fondo);

che

anche su questo punto il ricorso si rivela irricevibile, per tardività;

che

– sia detto per abbondanza – i documenti (bilancio e conto economico 2016-2017

[doc. C], inventario clienti-fornitori [doc. D] e dichiarazione fiscale del

2017.

[doc. E]) prodotti dalla ricorrente sono comunque inidonei a sostanziare

attivi della fallita, da una parte perché sono redatti dalla stessa ricorrente

senza riferimento a elementi concreti e oggettivi, e dall’altra perché proprio

per la loro indeterminatezza essi non permettono d’identificare gli attivi da

inventariare, ad esempio l’inventario “clienti-fornitori” (doc. D) non indica l’indirizzo

delle società presumibilmente clienti della fallita, né la causale dell’importo

dovuto e men che meno la documentazione sulla quale si fonda il preteso credito

(contratti, fatture, ecc.);

che

il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza necessità di

ulteriori

atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

che

la domanda di effetto sospensivo diventa pertanto senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a

(anticipata per e-mail all’indirizzo ).

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.

Related decisions