15.2022.46
Fallimento. Cessione della pretesa della massa contro gli organi della fallita. Completamento dell’inventario. Tempestività del ricorso
25 aprile 2022Italiano6 min
giugno 2020, ammettendo, ma in terza classe anziché in prima, il credito di fr. 1'541'645.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.46
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 aprile 2022 di
RI 1 IT-
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro l’assegnazione dei termini per opporsi alla
rinuncia della pretesa della massa contro gli organi della fallita e per
chiederne la cessione, emessa il 22 marzo 2022 nel fallimento aperto nei
confronti della
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 23 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione,
Fatti
5 ha pronunciato il fallimento della PI 1 dal giorno successivo alle ore 10:00;
che
autorizzato a liquidare il fallimento in procedura sommaria, l’Ufficio dei
fallimenti (UF), sede di Viganello, ha depositato la graduatoria una prima
volta dal 25 febbraio al 16 marzo 2020 e una seconda volta dal 19 maggio all’8
giugno 2020, ammettendo, ma in terza classe anziché in prima, il credito di fr. 1'541'645.–
insinuato tardivamente dall’amministratrice unica della fallita, RI 1, per
pretese “salariali”;
che
in occasione del primo deposito, l’UF ha depositato anche l’inventario,
indicando in dieci giorni il termine d’impugnazione (pubblicazione KK04-__________
del __________ 2020);
che
il 22 marzo 2022, l’UF ha proposto ai creditori di rinunciare a far valere in
proprio il diritto di promuovere azione civile o penale nei confronti degli
organi della fallita (art. 754/757 CO), assegnando loro un termine di dieci
giorni per opporsi a tale rinuncia;
che
l’UF li ha inoltre avvertiti che, salvo contrario avviso della maggioranza di
loro, la rinuncia sarebbe stata data per acquisita, li ha avvisati che in tal
caso ogni creditore avrebbe potuto chiedere per scritto la cessione della
pretesa entro 20 giorni, pena la perenzione del loro diritto, e infine li ha
informati che se nessun creditore avesse chiesto la cessione, la pretesa
sarebbe stata messa all’asta il 26 aprile 2022 dalle ore 10:00 in avanti
presso la sede dell’UF;
che
con ricorso del 6 aprile 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di annullare la circolare del 22 marzo 2022 e di ordinare all’UF d’inventariare
gli attivi societari in base allo “Stato Patrimoniale Attivo” oggetto del conto
annuale di liquidazione del 2017 e della dichiarazione d’imposta per persone
giuridiche del 2017, di ripubblicare l’inventario così completato e di
procedere alla liquidazione dei beni;
che
con osservazioni del 7 aprile 2022, l’UF si è opposto alla concessione dell’effetto
sospensivo e ha chiesto alla Camera di poter soprassedere all’istruttoria
preliminare, pur rimettendosi al suo giudizio;
che la circolare del 22 marzo 2022 (doc. A accluso al ricorso), conformemente all’art. 260 LEF, non è una decisione, bensì,
come esplicitamente scritto dall’UF, una semplice proposta di rinuncia
sprovvista di effetti vincolanti per la massa, la quale è difatti libera di non
confermarla;
che
in assenza di un “provvedimento” ai sensi dell’art. 17 LEF, non è pertanto data
la via del ricorso prevista da tale norma, a meno che il ricorrente faccia
valere una violazione della procedura di comunicazione della proposta (sentenza
15.2012.116 del 5 novembre 2012, pag. 2; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 e 50 ad art. 242 LEF, con riferimenti);
che
nella fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna censura del genere;
che,
Considerandi
anzi, la ricorrente non motiva la sua richiesta di annullamento della
circolare, se non, a quanto pare di capire, sostenendo implicitamente che con
la realizzazione dei beni che secondo lei l’UF ha omesso d’inventariare, si
potrebbe tacitare tutti i creditori e ottenere la revoca del fallimento, ciò
che renderebbe inutile la cessione della pretesa della massa nei confronti di
lei;
che
la contestazione dell’inventario è però ampiamente tardiva, dal momento che il
termine per impugnarlo, ovvero il 6 marzo 2020, come indicato nella
pubblicazione del 25 febbraio 2020 citata sopra, è da tempo scaduto;
che
la ricorrente non fa d’altronde valere fatti nuovi che non sarebbero stati noti
al momento del deposito del 25 febbraio 2020, siccome allega invece che l’esistenza
degli attivi non inventariati e la loro appartenenza alla massa attiva, “era nota, già, a data dichiarazione di
fallimento del 24 ottobre 2017” (ricorso, pag. 1 in
fondo);
che
anche su questo punto il ricorso si rivela irricevibile, per tardività;
che
– sia detto per abbondanza – i documenti (bilancio e conto economico 2016-2017
[doc. C], inventario clienti-fornitori [doc. D] e dichiarazione fiscale del
2017.
[doc. E]) prodotti dalla ricorrente sono comunque inidonei a sostanziare
attivi della fallita, da una parte perché sono redatti dalla stessa ricorrente
senza riferimento a elementi concreti e oggettivi, e dall’altra perché proprio
per la loro indeterminatezza essi non permettono d’identificare gli attivi da
inventariare, ad esempio l’inventario “clienti-fornitori” (doc. D) non indica l’indirizzo
delle società presumibilmente clienti della fallita, né la causale dell’importo
dovuto e men che meno la documentazione sulla quale si fonda il preteso credito
(contratti, fatture, ecc.);
che
il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza necessità di
ulteriori
atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che
la domanda di effetto sospensivo diventa pertanto senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a
(anticipata per e-mail all’indirizzo ).
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.