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Decisione

15.2023.63

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione (di merito) del credito posto in esecuzione, a dire della ricorrente pignorato e senza valore

2 ottobre 2023Italiano4 min

competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante:

Source ti.ch

Fatti

15.2022.54 del 19 agosto 2022, pag. 2);

che

il ricorso è pertanto irricevibile;

che

non è necessario assegnare alla ricorrente un termine per sanare tale vizio,

dal momento che il ricorso si rivela irricevibile per un altro motivo;

che,

in effetti, la via del ricorso all’autorità di vigilanza

non consen­te all’escusso di sollevare

questioni di merito (attinenti cioè alla va­lidità materiale e all’importo

del credito posto in esecuzione), su questo tipo di controversie non decidendo

né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF),

bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in primo luogo quelle

competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante:

sentenza della CEF 15.2020.72 del 29 ottobre 2020);

che

nella fattispecie – sostiene la ricorrente – il “suddetto contratto di prestito” è stato pignorato dall’UE il 9 agosto 2019 e stimato in fr. 1.–, sicché per il suo valore e perché contestato

esso non giustificherebbe un pignoramento per fr. 70'000.– verso di

lei con riferimento agli art. 92 cpv. 2 e 97 cpv. 1 e 2 LEF;

che pare di capire, alla luce del verbale di

pignoramento del 9 ago­sto 2019 accluso al ricorso, che la ricorrente

contesta il credito di rimborso dell’importo residuo di fr. 70'000.– del

mutuo concessole nel 2001 da RA 1, che l’escutente fa ora valere contro di lei “come da notifica di cessione del 15.9.2020”;

che

la contestazione verte quindi sul credito posto in esecuzione, motivo per cui

esula dal potere di cognizione di questa Camera;

che

Considerandi

dalla summenzionata sentenza del 21 marzo 2023 si evince del resto che il credito in questione, di cui PI 1 ave­va ottenuto il

pignoramento il 9 agosto 2019 nell’ambito

dell’ese­cuzione n. __________ dell’UE di Mendrisio da lui promossa

contro RA 1, è stato aggiudicato all’asta del 27 agosto 2020 ad __________, la

quale l’ha ceduto a Hans Jakob Hasler il gior­no successivo;

che

anche se fosse ricevibile, il ricorso andrebbe quindi respinto;

che

con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.

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