15.2023.63
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione (di merito) del credito posto in esecuzione, a dire della ricorrente pignorato e senza valore
2 ottobre 2023Italiano4 min
competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante:
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.63
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 giugno 2023 di
RI 1
(rappresentata da RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 19 giugno
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8
febbraio 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1
procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 70'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 15 aprile 2021, facendo valere il “credito del Sig. RA 1, acquistato dal Sig. PI 1,
come da notifica di cessione del 15.9.2020”;
che
l’opposizione interposta dall’escussa è stata rigettata in via definitiva con
sentenza emanata dal Pretore di Lugano, sezione 3, il 21 marzo 2023
(OR.2021.129);
che
ricevuta la domanda di continuazione dell’esecuzione, il 19 giugno 2023 l’UE ha
emesso l’avviso di pignoramento per il 4 settembre 2023;
che
con ricorso del 28 giugno 2023, a nome di RI 1 il convivente RA 1 postula l’annullamento
dell’avviso di pignoramento e la concessione dell’effetto sospensivo;
che
la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità di vigilanza è riservata
ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona giuridica, ecc.),
agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai
loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale (art. 15 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF
Fatti
15.2022.54 del 19 agosto 2022, pag. 2);
che
il ricorso è pertanto irricevibile;
che
non è necessario assegnare alla ricorrente un termine per sanare tale vizio,
dal momento che il ricorso si rivela irricevibile per un altro motivo;
che,
in effetti, la via del ricorso all’autorità di vigilanza
non consente all’escusso di sollevare
questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo
del credito posto in esecuzione), su questo tipo di controversie non decidendo
né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF),
bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in primo luogo quelle
competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante:
sentenza della CEF 15.2020.72 del 29 ottobre 2020);
che
nella fattispecie – sostiene la ricorrente – il “suddetto contratto di prestito” è stato pignorato dall’UE il 9 agosto 2019 e stimato in fr. 1.–, sicché per il suo valore e perché contestato
esso non giustificherebbe un pignoramento per fr. 70'000.– verso di
lei con riferimento agli art. 92 cpv. 2 e 97 cpv. 1 e 2 LEF;
che pare di capire, alla luce del verbale di
pignoramento del 9 agosto 2019 accluso al ricorso, che la ricorrente
contesta il credito di rimborso dell’importo residuo di fr. 70'000.– del
mutuo concessole nel 2001 da RA 1, che l’escutente fa ora valere contro di lei “come da notifica di cessione del 15.9.2020”;
che
la contestazione verte quindi sul credito posto in esecuzione, motivo per cui
esula dal potere di cognizione di questa Camera;
che
Considerandi
dalla summenzionata sentenza del 21 marzo 2023 si evince del resto che il credito in questione, di cui PI 1 aveva ottenuto il
pignoramento il 9 agosto 2019 nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Mendrisio da lui promossa
contro RA 1, è stato aggiudicato all’asta del 27 agosto 2020 ad __________, la
quale l’ha ceduto a Hans Jakob Hasler il giorno successivo;
che
anche se fosse ricevibile, il ricorso andrebbe quindi respinto;
che
con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.