16.2019.31
Mandato: remunerazione
18 settembre 2020Italiano13 min
dicembre successivo, di cui è socio e gerente. Per le sue prestazioni, la RE 1 ha emesso il 5
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Incarto n.
16.2019.31
Lugano
18 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 aprile 2019 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 2 aprile 2019 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest nella
causa 123/C/17/PE (mandato) promossa con
petizione del 13 novembre 2017 dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
Fatti
A. Il 13 ottobre 2015 R__________
__________ ha incarico la RE 1 di eseguire delle “prestazioni di
servizi amministrativi” in favore
della costituenda società CO 1, iscritta nel registro di commercio il 2
dicembre successivo, di cui è socio e gerente. Per le sue prestazioni, la RE 1 ha emesso il 5
novembre 2015 una prima nota professionale di fr. 3132.– IVA inclusa, di cui fr. 1000.–
per “studio pratica” e fr. 2052.– per prestazioni di “amministrazione
contabilità ordinaria” per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016, il
1° ottobre 2016 ne ha emessa una seconda di fr. 215.99 per le prestazioni
dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 e infine, il 1° gennaio 2017, una terza di fr.
1814.40 per l'anno 2017.
B. Il 31
marzo 2017 la CO 1 ha disdetto il contratto, che la mandataria, dopo
avere contestato in un primo tempo la validità di tale disdetta,
ha rescisso a sua volta il 5 aprile 2017 emettendo la seguente
parcella:
Descrizione del servizio
Prezzo
Periodo
Totale
Periodo anno 2016
Registrazioni contabili
annuo
fr. 320.00
Rendiconto trimestrale
annuo
fr. 400.00
Tenuta salari incluso rendiconti
(fr. 480.00x2)
annuo
fr. 960.00
Ore effettive registrazioni contabili anno 2016
fr. 80.00
30 h
fr. 2400.00
Consulenza ordinaria 2016
fr. 150.00
20 h
fr. 3000.00
Amministrazione ordinaria 2016
fr. 80.00
4 h
fr. 320.00
Periodo 1° trimestre 2017
Registrazioni contabili
1° trim.
fr. 80.00
Rendiconto trimestrale
1° trim.
fr. 100.00
Tenuta salari incluso rendiconti
(fr. 480.00x2)
1° trim.
fr. 240.00
Importo netto
fr. 7820.00
IVA 8% di fr. 5420.00
fr. 433.60
Totale IVA inclusa
fr. 8253.60
Acconto fattura del 05.11.2015
- fr. 2052.00
Acconto fattura del 01.10.2016
- fr. 215.99
Acconto fattura del 01.01.2017
- fr. 1814.40
Da pagare
fr. 4171.20
Visto il rifiuto della
mandante di versare il saldo, il 6 giugno 2017 la RE 1 le ha fatto notificare il
precetto esecutivo n. __________87 dell'Ufficio di esecuzioni di Lugano per
fr. 4171.20 più interessi al 5% dal 5 aprile 2017, indicando quale motivo del
credito “saldo fattura lavori di amministrazione anno 2016 e 2017”, al quale l'escussa
ha interposto opposizione.
C. Il 28 giugno 2017 la RE
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo
di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere il pagamento di
fr. 4171.20 più interessi al 5% dal 5 aprile 2017 e il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata
l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 17
ottobre 2017 l'autorizzazione ad agire all'istante, alla quale sono state addebitate
le spese processuali di fr. 100.– (inc. 66/C/17/Co).
D. Con petizione non
motivata del 13 novembre 2017 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo
Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitata a
presentare osservazioni, il 18 dicembre 2017 la convenuta ha chiesto, in
via principale, di ordinare all'attrice di formulare chiare domande di giudizio
così come di motivarle, e, in via subordinata, di respingere la petizione. Replicando
il 20 febbraio 2018, l'attore ha spiegato il suo punto di vista e confermato le
sue domande. Con duplica del 25 aprile 2018 la convenuta ha chiesto, in via
principale, di dichiarare la petizione irricevibile e, in via subordinata, di
respingerla. Il 3 maggio 2018 il Giudice di pace ha assegnato alle parti un
termine fino al 6 giugno 2018 per “inoltrare eventuale richiesta di un'udienza
finale”, avvertendole che trascorso infruttuoso tale termine avrebbe emanato la
decisione. Le parti non hanno reagito.
E. Statuendo con
decisione del 2 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le
spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere alla convenuta fr. 1000.– di ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 aprile
2019 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel
senso di accogliere la petizione. Il rimedio non è stato intimato per
osservazioni alla controparte.
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a
questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è
pervenuta all'attrice il più presto il 3 aprile 2019. L'“opposizione alla
decisione finale”, introdotta dalla RE 1 tempestivamente il 30 aprile successivo, può dunque essere trattata
alla stregua di un reclamo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con
rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere
di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto negato che le domande di causa
non fossero chiare e ha constatato che l'autorizzazione ad agire da lui
rilasciata era stata allegata alla petizione. Egli ha poi accertato che il contratto tra le parti prevedeva per l'attrice un “impegno di circa 30
fatture + 150 registrazioni”, che essa ha
conteggiato nelle note professionali del 5 novembre 2015 e del 1° ottobre 2016 le
sue prestazioni svolte tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Quanto
alla nota professionale del 1° gennaio 2017 egli ha constatato che “la tenuta
salari incluso rendiconti non era eseguita da 1 persona ma bensì da 2” ma che
tale modifica contrattuale “non risulta essere stata affrontata o discussa,
però se è stata approvata significa che è stata valutata ed era, probabilmente,
giustificata, infatti è stata pagata”. A suo avviso, “solo dopo
la disdetta del 31 marzo 2017 salta fuori che quanto svolto [dall'attrice] era 10 volte in più del previsto”. Egli
non ha disconosciuto che la contabilità di una società non sia sempre costante
e può variare “ma qui stiamo analizzando una collaborazione avvenuta nell'arco
di 18 mesi (novembre 2015-marzo 2017)” ma ha rimproverato all'attrice di non
avere avvertito la cliente del maggiore lavoro necessario a svolgere il mandato
non potendo essa “nascondersi sulla
clausola del costo effettivo se lo stesso si è svolto in tutta la durata del mandato”. A suo parere, se l'attrice
aveva dovuto svolgere lavori e impiegare tempo in più di
quello previsto “era suo dovere
avvisare il cliente”, tanto più che “una modifica del contratto c'è stata e dunque
altre modifiche o pretese per il 2016 non potevano più esserci”. In tal caso,
egli ha soggiunto, la mandataria avrebbe dovuto ridiscutere l'accordo con la cliente
oppure rescinderlo. Per il Giudice di pace, poi, le prime tre note professionali
non potevano essere considerate degli acconti e “annullate
da una quarta che riprende oneri svolti nell'ambito delle prime che riguardano
il 2015, 2016 e anche il 2017”. In definitiva egli ha stabilito che all'attrice
si debbano riconoscere “unicamente le pretese per quanto
svolto nel 2017 in quanto potevano (dovevano) essere ancora oggetto di
discussione”, segnatamente fr. 412.50 per la consulenza prestata nell'anno 2017 (2.45 ore x fr. 150.– all'ora) e fr. 1146.40 per la contabilità dell'anno 2017 (14.20 ore x fr. 80.– all'ora). A questi due importi, il Giudice di pace ha
sommato altre poste indicate nella fattura del 5 aprile 2017 per complessivi
fr. 2100.– [fr. 320.– registrazioni contabili anno 2016, fr. 400.– rendiconto trimestrale anno
2016, fr. 960.– tenuta salari incluso rendiconto anno 2016, fr. 80.–
registrazioni contabili del 1° trimestre 2017, fr. 100.– rendiconto
trimestrale del 1° trimestre 2017 e fr. 240.– tenuta salari incluso rendiconti
del 1° trimestre 2017]. Dal totale di fr. 3951.61 (IVA
inclusa) ha dedotto fr. 4082.49 versati dalla convenuta [fr. 2052.– “acconto
fattura” del 05.11.2015, fr. 215.99 “acconto fattura” del 01.10.2016 e fr.
1814.40
“acconto fattura” del 01.01.2017], ottenendo così un saldo a favore della
convenuta di fr. 130.69. Ciò
posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.
4.
La reclamante rileva che il contratto di mandato, il quale indicava
“tutti i costi delle specifiche attività e accompagnato dalla parte
individuale/variabile, formata dal preventivo”, è stato “redatto totalmente sulle
indicazioni del cliente”. Essa adduce che la convenuta, da lei informata
dell'aumento della sua mole di lavoro dal 2016, ha acconsentito a ricalcolare
il suo compenso. Asserisce poi che “al cliente sono sempre state presentate le
effettive ore e schede operative. Le fatture emesse nel periodo 2016 a sua
chiusura erano state concordate con il cliente stesso, affinché l'anno
contabile e fiscale potesse terminare il 31.12.2016, con una fattura ad inizio
anno 2017 sulla stessa base, ma con il conguaglio a chiusura effettiva a fine
marzo 2017, termine indicativo per la presentazione dello stesso bilancio 2016
(che è stato fatto e presentato come prima visione)”. A suo avviso, la sua
retribuzione deve essere calcolata “secondo il tariffario (visto e accettato)”,
“poiché il mandato e il preventivo differivano in modo sostanziale da quanto
preannunciato dal cliente”. Soggiunge infine che la convenuta “prendendo
visione della tariffa oraria e firmandola” l'ha autorizzata “per le attività
ordinarie e quelle straordinarie alla sua effettiva fatturazione” e di avere
quindi diritto a essere retribuita per le sue ore 20.05 di consulenza a fr.
150.– all'ora così come per “le ore effettive dedicate ai lavori”.
a) Giusta
l'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione
delle sue prestazioni è gravato dell'onere di provare l'esistenza del mandato –
nella fattispecie pacifica –, così come la congruità della sua pretesa. Egli
deve quindi dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare
perché una retribuzione gli è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la
retribuzione pattuita nel contratto (II CCA, sentenza inc. 12.2018.55 dell'8
gennaio 2020 consid. 5.1).
b) In concreto, è possibile che la mandataria
abbia allestito il preventivo dei costi del 13 ottobre 2015 in base alle
indicazioni fornitele dalla mandante. Resta il fatto che le parti avevano previsto un impegno per le registrazioni
contabili di circa una trentina di fatture e 150 registrazioni, equivalente a
quattro ore di lavoro. Se non che, nella misura in cui l'interessata pretende
di avere svolto un carico di lavoro superiore, la reclamante non contesta il rimprovero
del Giudice di pace secondo cui essa avrebbe dovuto avvisare la mandante qualora
l'impegno lavorativo fosse risultato superiore a quello preventivato. Certo la
reclamante sostiene di avere reso edotta la convenuta dell'aumento, a partire
dal 2016, della sua mole di lavoro “in più occasioni quali ad esempio le sue
varie presenze durante le consegne presso i nostri uffici della documentazione
contabile” e che la controparte
le avrebbe dato la sua “disponibilità nell'anno successivo a ricalcolare i suoi
compensi”. Per tacere del fatto che queste
allegazioni sollevate per la prima volta in questa sede e non davanti al
Giudice di pace sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), esse non sono
sorrette da alcun riscontro probatorio.
c) Non
si disconosce che nel preventivo dei
costi del 13 ottobre 2015 era previsto un conguaglio (cfr. punto 4). Resta il fatto che a fronte della contestazione sollevata
dalla convenuta nella risposta secondo cui l'attrice non può chiederle, per la seconda volta, di pagare le sue prestazioni
per l'anno 2016, perché le stesse sono già state oggetto della parcella del 1°
ottobre 2016 denominata “conteggio costi per chiusura 2016” da lei saldata (osservazioni del 18 dicembre 2017, pag. 5 e 6), l'attrice non
poteva limitarsi a ribadire la sua pretesa ma avrebbe dovuto esporre in maniera
più dettagliata il motivo per cui aveva diritto a un ulteriore retribuzione per
il 2016. Nelle circostanze descritte, la conclusione del Giudice di pace, per
il quale all'attrice potevano essere riconosciute unicamente le sue pretese
concernenti prestazioni del 2017 non appare insostenibile. Per il resto, la
reclamante non si confronta poi con i motivi che hanno indotto il Giudice di
pace a ritenere che vi sarebbe finanche un saldo di fr. 130.69 in favore della
convenuta. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere
deciso in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2
LOG).
5.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema di indennità
alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.