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Decisione

16.2019.31

Mandato: remunerazione

18 settembre 2020Italiano13 min

dicembre successivo, di cui è socio e gerente. Per le sue prestazioni, la RE 1 ha emesso il 5

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13 ottobre 2015 R__________

__________ ha incarico la RE 1 di eseguire delle “prestazioni di

servizi amministrativi” in favore

della costituenda società CO 1, iscritta nel registro di commercio il 2

dicembre successivo, di cui è socio e gerente. Per le sue prestazioni, la RE 1 ha emesso il 5

novembre 2015 una prima nota professionale di fr. 3132.– IVA inclusa, di cui fr. 1000.–

per “studio pratica” e fr. 2052.– per prestazioni di “amministrazione

contabilità ordinaria” per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016, il

1° ottobre 2016 ne ha emessa una seconda di fr. 215.99 per le prestazioni

dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 e infine, il 1° gennaio 2017, una terza di fr.

1814.40 per l'anno 2017.

B. Il 31

marzo 2017 la CO 1 ha disdetto il contratto, che la mandataria, dopo

avere contestato in un primo tempo la validità di tale disdetta,

ha rescisso a sua volta il 5 aprile 2017 emettendo la seguente

parcella:

Descrizione del servizio

Prezzo

Periodo

Totale

Periodo anno 2016

Registrazioni contabili

annuo

fr. 320.00

Rendiconto trimestrale

annuo

fr. 400.00

Tenuta salari incluso rendiconti

(fr. 480.00x2)

annuo

fr. 960.00

Ore effettive registrazioni contabili anno 2016

fr. 80.00

30 h

fr. 2400.00

Consulenza ordinaria 2016

fr. 150.00

20 h

fr. 3000.00

Amministrazione ordinaria 2016

fr. 80.00

4 h

fr. 320.00

Periodo 1° trimestre 2017

Registrazioni contabili

1° trim.

fr. 80.00

Rendiconto trimestrale

1° trim.

fr. 100.00

Tenuta salari incluso rendiconti

(fr. 480.00x2)

1° trim.

fr. 240.00

Importo netto

fr. 7820.00

IVA 8% di fr. 5420.00

fr. 433.60

Totale IVA inclusa

fr. 8253.60

Acconto fattura del 05.11.2015

- fr. 2052.00

Acconto fattura del 01.10.2016

- fr. 215.99

Acconto fattura del 01.01.2017

- fr. 1814.40

Da pagare

fr. 4171.20

Visto il rifiuto della

mandante di versare il saldo, il 6 giugno 2017 la RE 1 le ha fatto notificare il

precetto esecutivo n. __________87 dell'Ufficio di esecuzioni di Lugano per

fr. 4171.20 più interessi al 5% dal 5 aprile 2017, indicando quale motivo del

credito “saldo fattura lavori di amministrazione anno 2016 e 2017”, al quale l'escussa

ha interposto opposizione.

C. Il 28 giugno 2017 la RE

1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo

di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere il pagamento di

fr. 4171.20 più interessi al 5% dal 5 aprile 2017 e il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata

l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 17

ottobre 2017 l'autorizzazione ad agire all'istante, alla quale sono state addebitate

le spese processuali di fr. 100.– (inc. 66/C/17/Co).

D. Con petizione non

motivata del 13 novembre 2017 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo

Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitata a

presentare osservazioni, il 18 dicembre 2017 la convenuta ha chiesto, in

via principale, di ordinare all'attrice di formulare chiare domande di giudizio

così come di motivarle, e, in via subordinata, di respingere la petizione. Replicando

il 20 febbraio 2018, l'attore ha spiegato il suo punto di vista e confermato le

sue domande. Con duplica del 25 aprile 2018 la convenuta ha chiesto, in via

principale, di dichiarare la petizione irricevibile e, in via subordinata, di

respingerla. Il 3 maggio 2018 il Giudice di pace ha assegnato alle parti un

termine fino al 6 giugno 2018 per “inoltrare eventuale richiesta di un'udienza

finale”, avvertendole che trascorso infruttuoso tale termine avrebbe emanato la

decisione. Le parti non hanno reagito.

E. Statuendo con

decisione del 2 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le

spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a

rifondere alla convenuta fr. 1000.– di ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 30 aprile

2019 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel

senso di accogliere la petizione. Il rimedio non è stato intimato per

osservazioni alla controparte.

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a

questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è

pervenuta all'attrice il più presto il 3 aprile 2019. L'“opposizione alla

decisione finale”, introdotta dalla RE 1 tempestivamente il 30 aprile successivo, può dunque essere trattata

alla stregua di un reclamo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con

rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere

di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato. Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto negato che le domande di causa

non fossero chiare e ha constatato che l'autorizzazione ad agire da lui

rilasciata era stata allegata alla petizione. Egli ha poi accertato che il contratto tra le parti prevedeva per l'attrice un “impegno di circa 30

fatture + 150 registrazioni”, che essa ha

conteggiato nelle note professionali del 5 novembre 2015 e del 1° ottobre 2016 le

sue prestazioni svolte tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Quanto

alla nota professionale del 1° gennaio 2017 egli ha constatato che “la tenuta

salari incluso rendiconti non era eseguita da 1 persona ma bensì da 2” ma che

tale modifica contrattuale “non risulta essere stata affrontata o discussa,

però se è stata approvata significa che è stata valutata ed era, probabilmente,

giustificata, infatti è stata pagata”. A suo avviso, “solo dopo

la disdetta del 31 marzo 2017 salta fuori che quanto svolto [dall'attrice] era 10 volte in più del previsto”. Egli

non ha disconosciuto che la contabilità di una società non sia sempre costante

e può variare “ma qui stiamo analizzando una collaborazione avvenuta nell'arco

di 18 mesi (novembre 2015-marzo 2017)” ma ha rimproverato all'attrice di non

avere avvertito la cliente del maggiore lavoro necessario a svolgere il mandato

non potendo essa “nascondersi sulla

clausola del costo effettivo se lo stesso si è svolto in tutta la durata del mandato”. A suo parere, se l'attrice

aveva dovuto svolgere lavori e impiegare tempo in più di

quello previsto “era suo dovere

avvisare il cliente”, tanto più che “una modifica del contratto c'è stata e dunque

altre modifiche o pretese per il 2016 non potevano più esserci”. In tal caso,

egli ha soggiunto, la mandataria avrebbe dovuto ridiscutere l'accordo con la cliente

oppure rescinderlo. Per il Giudice di pace, poi, le prime tre note professionali

non potevano essere considerate degli acconti e “annullate

da una quarta che riprende oneri svolti nell'ambito delle prime che riguardano

il 2015, 2016 e anche il 2017”. In definitiva egli ha stabilito che all'attrice

si debbano riconoscere “unicamente le pretese per quanto

svolto nel 2017 in quanto potevano (dovevano) essere ancora oggetto di

discussione”, segnatamente fr. 412.50 per la consulenza prestata nell'anno 2017 (2.45 ore x fr. 150.– all'ora) e fr. 1146.40 per la contabilità dell'anno 2017 (14.20 ore x fr. 80.– all'ora). A questi due importi, il Giudice di pace ha

sommato altre poste indicate nella fattura del 5 aprile 2017 per complessivi

fr. 2100.– [fr. 320.– registrazioni contabili anno 2016, fr. 400.– rendiconto trimestrale anno

2016, fr. 960.– tenuta salari incluso rendiconto anno 2016, fr. 80.–

registrazioni contabili del 1° trimestre 2017, fr. 100.– rendiconto

trimestrale del 1° trimestre 2017 e fr. 240.– tenuta salari incluso rendiconti

del 1° trimestre 2017]. Dal totale di fr. 3951.61 (IVA

inclusa) ha dedotto fr. 4082.49 versati dalla convenuta [fr. 2052.– “acconto

fattura” del 05.11.2015, fr. 215.99 “acconto fattura” del 01.10.2016 e fr.

1814.40

“acconto fattura” del 01.01.2017], ottenendo così un saldo a favore della

convenuta di fr. 130.69. Ciò

posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.

4.

La reclamante rileva che il contratto di mandato, il quale indicava

“tutti i costi delle specifiche attività e accompagnato dalla parte

individuale/variabile, formata dal preventivo”, è stato “redatto totalmente sulle

indicazioni del cliente”. Essa adduce che la convenuta, da lei informata

dell'aumento della sua mole di lavoro dal 2016, ha acconsentito a ricalcolare

il suo compenso. Asserisce poi che “al cliente sono sempre state presentate le

effettive ore e schede operative. Le fatture emesse nel periodo 2016 a sua

chiusura erano state concordate con il cliente stesso, affinché l'anno

contabile e fiscale potesse terminare il 31.12.2016, con una fattura ad inizio

anno 2017 sulla stessa base, ma con il conguaglio a chiusura effettiva a fine

marzo 2017, termine indicativo per la presentazione dello stesso bilancio 2016

(che è stato fatto e presentato come prima visione)”. A suo avviso, la sua

retribuzione deve essere calcolata “secondo il tariffario (visto e accettato)”,

“poiché il mandato e il preventivo differivano in modo sostanziale da quanto

preannunciato dal cliente”. Soggiunge infine che la convenuta “prendendo

visione della tariffa oraria e firmandola” l'ha autorizzata “per le attività

ordinarie e quelle straordinarie alla sua effettiva fatturazione” e di avere

quindi diritto a essere retribuita per le sue ore 20.05 di consulenza a fr.

150.– all'ora così come per “le ore effettive dedicate ai lavori”.

a) Giusta

l'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione

delle sue prestazioni è gravato dell'onere di provare l'esistenza del mandato –

nella fattispecie pacifica –, così come la congruità della sua pretesa. Egli

deve quindi dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare

perché una retribuzione gli è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la

retribuzione pattuita nel contratto (II CCA, sentenza inc. 12.2018.55 dell'8

gennaio 2020 consid. 5.1).

b) In concreto, è possibile che la mandataria

abbia allestito il preventivo dei costi del 13 ottobre 2015 in base alle

indicazioni fornitele dalla mandante. Resta il fatto che le parti avevano previsto un impegno per le registrazioni

contabili di circa una trentina di fatture e 150 registrazioni, equivalente a

quattro ore di lavoro. Se non che, nella misura in cui l'interessata pretende

di avere svolto un carico di lavoro superiore, la reclamante non contesta il rimprovero

del Giudice di pace secondo cui essa avrebbe dovuto avvisare la mandante qualora

l'impegno lavorativo fosse risultato superiore a quello preventivato. Certo la

reclamante sostiene di avere reso edotta la convenuta dell'aumento, a partire

dal 2016, della sua mole di lavoro “in più occasioni quali ad esempio le sue

varie presenze durante le consegne presso i nostri uffici della documentazione

contabile” e che la controparte

le avrebbe dato la sua “disponibilità nell'anno successivo a ricalcolare i suoi

compensi”. Per tacere del fatto che queste

allegazioni sollevate per la prima volta in questa sede e non davanti al

Giudice di pace sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), esse non sono

sorrette da alcun riscontro probatorio.

c) Non

si disconosce che nel preventivo dei

costi del 13 ottobre 2015 era previsto un conguaglio (cfr. punto 4). Resta il fatto che a fronte della contestazione sollevata

dalla convenuta nella risposta secondo cui l'attrice non può chiederle, per la seconda volta, di pagare le sue prestazioni

per l'anno 2016, perché le stesse sono già state oggetto della parcella del 1°

ottobre 2016 denominata “conteggio costi per chiusura 2016” da lei saldata (osservazioni del 18 dicembre 2017, pag. 5 e 6), l'attrice non

poteva limitarsi a ribadire la sua pretesa ma avrebbe dovuto esporre in maniera

più dettagliata il motivo per cui aveva diritto a un ulteriore retribuzione per

il 2016. Nelle circostanze descritte, la conclusione del Giudice di pace, per

il quale all'attrice potevano essere riconosciute unicamente le sue pretese

concernenti prestazioni del 2017 non appare insostenibile. Per il resto, la

reclamante non si confronta poi con i motivi che hanno indotto il Giudice di

pace a ritenere che vi sarebbe finanche un saldo di fr. 130.69 in favore della

convenuta. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere

deciso in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2

LOG).

5.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema di indennità

alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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