16.2019.53
Provvedimenti cautelari in una causa di diritto di vicinato
24 giugno 2020Italiano13 min
comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1849 RFD di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.53
Lugano
24 giugno 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 20 settembre 2019 presentato da
e
RE 1
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 13 settembre
2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa CA.2017.14 (rapporti di vicinato:
provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 19 luglio 2017 nei
confronti dell'
arch.
CO 1 e
CO
2
(patrocinati
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
Fatti
A. RE 2 e RE 1
sono
comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1849 RFD di __________,
sezione __________ (148 m2), sulla quale sorge un'abitazione con un
giardino. Il fondo confina a sud con la particella n. 1851 (89 m2), anch'essa
edificata, appartenente a CO 1. Quest'ultimo fondo beneficia di una servitù di
‟sporgenza terrazzaˮ a carico della n. 1849 riferita a un terrazzo
posto su un locale adibito a giardino d'inverno. Parte del balcone dello
stabile posto sulla particella n. 1851, sulla cui ringhiera è fissato uno
stendino in metallo, sporge sul fondo vicino. Dal 1° maggio 2015 CO 2
CO 2 abita, con la moglie,
nella casa posta sulla particella n. 1851. Il 12
aprile 2019 RE 2 e RE 1 hanno invitato CO 1 a togliere la sporgenza
ritenuta eccessiva rispetto alla servitù, a levare uno stenditoio, lamentando
inoltre lo stillicidio d'acqua sul loro fondo derivante dallo sciorìnio dei
panni e dall'innaffiatura delle piante poste sul balcone e la terrazza. Invano.
B. Il 19 luglio 2017 RE 2 e RE 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona, con un'istanza
cautelare, perché ordinasse a CO 1:
– di rimuovere la porzione di terrazza che sconfina sulla
loro particella,
– di posare una scossalina sulla porzione di terrazza
rimanente e sul balcone al fine di evitare il deflusso di acqua sul loro fondo.
o in via
subordinata – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – perché ordinasse a CO 1 e CO 2 di rimuovere lo stenditoio metallico fisso
posato sul parapetto della terrazza e al solo CO 2:
– di rimuovere tutte le piante posate sulla terrazza e sul
balcone e;
– di vietare l'uso della canna dell'acqua per pulire la
terrazza e il balcone coi come di impedire in qualsiasi modo all'acqua di defluire
sul loro fondo.
C. Nelle
loro osservazioni del 29 luglio 2017 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza.
Al contraddittorio del 25 agosto 2017 le parti hanno mantenuto i loro
punti di vista, gli istanti – con l'accordo dei convenuti – precisando che la
rimozione dello sconfinamento e dello stenditoio riguarda il balcone.
L'istruttoria, durante la quale l'ing. R__________
ha rilasciato una perizia sull'accertamento del confine tra i due fondi, si
è conclusa il 6 dicembre 2018 e alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nei loro memoriali del 5 settembre 2019 esse hanno riaffermato le loro domande.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 3 ottobre 2019, il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza. Le spese processuali di fr. 1700.–, con una tassa di giustizia di
fr. 200.–, sono state poste in solido a carico degli istanti, tenuti a
rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato RE 2 e RE 1 sono
insorti a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2019 in cui postulano
la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro istanza
cautelare. Così invitato dal presidente di questa Camera, con disposizione del
3 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha comunicato che il valore litigioso “non
raggiunge la soglia di fr. 10 000.–”. Nelle
loro osservazioni del 21 ottobre 2019 CO 1 e CO 2 concludono per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione impugnata è un decreto
cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari emanate nella procedura sommaria in controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In
concreto, come si è detto, il primo giudice ha fissato il valore litigioso “in superiore
a fr. 5000.– ma inferiore a fr. 10 000.–”, stima che non appare inverosimile e
che le parti non contestano, donde la competenza di questa Camera. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore degli istanti il 16 settembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 20 settembre 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le
censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
3.
Nel decreto impugnato il
Pretore aggiunto, riassunti i presupposti per l'adozione di provvedimenti
cautelari e quelli per i quali vi è eccesso pregiudizievole del diritto di
proprietà a norma dell'art. 684 CC, ha respinto l'istanza non ravvisando gli
estremi per un intervento d'urgenza. In particolare, egli ha rilevato come non fosse chiaro quando erano
iniziati il gocciolamento dei panni stesi e il deflusso di acqua dal balcone o
dal terrazzo, gli istanti avendo indicato vari momenti. Ad ogni modo, egli ha
stabilito, “anche considerando, per delirio di ipotesi, lo scritto
riepilogativo delle problematiche inviato … il 12 aprile 2017” al momento dell'introduzione
dell'istanza, il 19 luglio 2017, il requisito dell'urgenza non è adempiuto. Né dall'istruttoria
erano risultati verosimili i pregiudizi patiti dagli istanti. Per il primo
giudice, inoltre, neppure vi era urgenza di togliere lo stenditoio metallico, rimuovere
la parte del balcone che sporge sul fondo degli istanti o posare una scossalina,
tale stato di fatto sussistendo da anni e le richieste trascendendo la natura
dei provvedimenti cautelari anticipando il merito. Donde, in definitiva, la
reiezione dell'istanza
4.
I reclamanti riaffermano l'urgenza delle loro
richieste, facendo valere che per tale presupposto non occorre calcolare il
tempo trascorso fino alla richiesta ma vagliare le circostanze concrete del
caso e il consolidamento delle condizioni necessarie per la richiesta di
provvedimento. A loro dire, l'attesa di tre mesi nell'introdurre l'istanza
dalla prima richiesta ai convenuti di ovviare ai disagi è dovuto all'intento di
trovare soluzioni transattive, come risulta dalle lettere del 12 aprile, 8 maggio
e 14 giugno 2017. Essi soggiungono che i problemi con i vicini si erano
presentati solo da alcuni mesi e si sono acuiti fino al 19 luglio 2017 quando è
stata certa la volontà dei convenuti di non ovviare ai disagi a loro imputati.
Poco importa, affermano i reclamanti, che lo stendino sia presente dal 2000, giacché
l'urgenza del provvedimento deriva dall'abuso che ne fanno i convenuti presenti
nell'abitazione solo dal 2015. Anche per la sporgenza del balcone, la richiesta
è tempestiva poiché fino alla consegna della perizia “non potevano sapere che
vi era un concreto sconfinamento”.
5.
Come ha rammentato il Pretore aggiunto, l'art.
261.
cpv. 1 CPC prevede che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l'istante rende verosimile che:
a) un suo diritto è leso o minacciato di esserlo; e
b) la lesione è tale da
arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
I due requisiti sono
cumulativi. Il provvedimento richiesto poi deve apparire proporzionato rispetto
agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo
un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata. Se
i provvedimenti cautelari sono decretati prima dell'introduzione della causa,
“il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la
comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del
termine” (art. 263 CPC; RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8 con rinvii).
A
essi si aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642
consid. 2). Chi tarda a chiedere provvedimenti cautelari può dunque
vedersi respingere l'istanza, soprattutto ove una causa ordinaria introdotta
con sollecitudine avrebbe verosimilmente consentito di giungere negli stessi
tempi a una decisione di merito. Certo, all'istante bisogna lasciare il tempo
per cercare un accordo con la controparte, ma chi aspetta mesi senza reale
necessità prima di rivolgersi al giudice rischia la reiezione della domanda per
difetto di urgenza (I CCA sentenza inc.11.2014.68 del 21 ottobre 2014 consid. 6
con rinvii). In altri termini il diritto di chiedere provvedimenti cautelari
non si perime, ma se il richiedente senza valide ragioni temporeggia dal
momento in cui era, in funzione di circostanze concrete, riconoscibile un
bisogno reale di protezione significa che una tutela provvisoria non è
necessaria (Trezzini,
Provvedimenti cautelari, Lugano 2015, pag. 271 n. 848).
6.
Relativamente alla richiesta
principale, ovvero la rimozione di parte della porzione di balcone sconfinante e
la posa di una scossalina, i reclamanti non contestano che tale manufatto, salvo
l'altezza del parapetto, sia presente da anni, almeno dal 2000, come risulta
dalla fotografia di cui al doc. 1. Fermo restando che qualche dubbio sussiste
finanche sull'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli
interessati hanno pur sempre utilizzato la loro terrazza per diciassette anni
senza lamentare alcunché, non è dato di vedere quale fosse l'urgenza di rimuovere
tale sporgenza. Analogamente ciò vale per lo stendino come tale, che, per
ammissione dei reclamanti, è stato affisso al parapetto del balcone ‟da
anni”.
Né
le ragioni addotte per procrastinare la presentazione dell'istanza cautelare
consentono di ritenere errata la conclusione del primo giudice. Intanto appare
pretestuoso sostenere che solo con l'esito dalla perizia essi hanno potuto rendersi
conto concretamente dell'esistenza di una sporgenza, ove appena si pensi che già
nella lettera del 12 aprile 2017 essi indicavano in almeno 50 cm lo
sconfinamento del balcone (doc. D). Né si può dire, per le medesime ragioni,
che il tenore della servitù di sporgenza potesse dare adito a dubbi, tanto meno
se si pensa che l'atto costitutivo della servitù, da loro sottoscritto, indica
chiaramente che la sporgenza si riferisce “alla terrazza sub. C colorata in blu
della planimetria …” (doc. 11). In sostanza, relativamente alla sporgenza, i
reclamanti paiono piuttosto lamentarsi dell'uso dello stendino da parte di CO 2
che della sporgenza in quanto tale. Sotto questo profilo, la decisione del
Pretore aggiunto, per il quale non è dato il requisito dell'urgenza, resiste
alla critica. Al riguardo il reclamo risulta infondato.
7.
Quanto alle richieste subordinate
rivolte a CO 2, inquilino dell'abitazione posta sulla particella n. 1851, ovvero
la rimozione delle piante dal terrazzo e dal balcone e il divieto di usare
acqua sul terrazzo e sul balcone, con i reclamanti si può fors'anche convenire
che negare il presupposto dell'urgenza solo perché l'azione è stata introdotta
tre mesi dopo la prima contestazione agli atti (12 aprile 2017) possa apparire
opinabile, ove appena si pensi che almeno fino al il 3 luglio 2017, quando le
parti si sono incontrate in loco (petizione pag. 4 n. 16), gli istanti potevano
sperare in un accomodamento con la controparte. Con i reclamanti si può altresì
ammettere che l'attesa dell'istante può essere giustificata in caso di
evoluzione della situazione e del pregiudizio (cfr. Trezzini, op. cit. pag. 273 seg. n. 856 e 857). Resta il
fatto che, per gli stessi istanti, i disagi lamentati sono iniziati con
l'arrivo della famiglia CO 2, nel 2015 (cfr. deposizione di RE 1 del 6 dicembre
2018). Pur tenendo conto di una certa iniziale tolleranza, l'attesa di qualche
anno non appare compatibile con il precetto dell'urgenza tanto meno ove si
pensi che per gli istanti lo stillicidio dell'acqua ha causato l'insorgere di
muffe sul pavimento della loro terrazza.
Non si disconosce che per
i reclamanti i disagi si sono acuiti
negli ultimi tempi. Ora, è possibile che i vicini, i quali dovrebbero astenersi
dal bagnare la proprietà altrui annaffiando le piante o con i panni stesi, assumano
comportamenti provocatori che travalichino le regole di buon vicinato. Se non
che, per tacere del fatto che essi non precisano a partire da quando vi è stata
la consapevolezza dell'eccessività delle immissioni, nulla rende verosimile la
tesi. Certo, contrariamente all'assunto del primo giudice, la deposizione di
una parte non costituisce una mera allegazione della stessa ma un mezzo di
prova quantunque da valutare con circospezione (sentenza del Tribunale federale
4A_189/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.2.2; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 14 ad art. 192; Schweizer in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 4 ad art. 192). Se non che CO 2, le cui
dichiarazione hanno la medesima valenza probatorie di quelle di RE 1, ha
affermato che tutte le piante sul balcone e terrazza sono dotate di sottovasi e
ha negato di annaffiarli con la canna dell'acqua (deposizione del 6 dicembre
2017, verbali pag. 10). In tali circostanze l'apprezzamento probatorio del
primo giudice, secondo cui dall'istruttoria
non erano risultati verosimili i pregiudizi patiti dagli istanti, non
può dirsi manifestamente errato. Se ne conclude che la decisione impugnata,
quanto meno nel risultato, resiste alla critica. Il reclamo, destituito di buon diritto, vede pertanto la sua sorte
segnata.
8.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alle controparti, che hanno presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
550.– sono poste in solido a carico dei reclamanti che rifonderanno ai
convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.