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Decisione

16.2019.53

Provvedimenti cautelari in una causa di diritto di vicinato

24 giugno 2020Italiano13 min

comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1849 RFD di __________,

Source ti.ch

Fatti

A. RE 2 e RE 1

sono

comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1849 RFD di __________,

sezione __________ (148 m2), sulla quale sorge un'abitazione con un

giardino. Il fondo confina a sud con la particella n. 1851 (89 m2), anch'essa

edificata, appartenente a CO 1. Quest'ultimo fondo beneficia di una servitù di

‟sporgenza terrazzaˮ a carico della n. 1849 riferita a un terrazzo

posto su un locale adibito a giardino d'inverno. Parte del balcone dello

stabile posto sulla particella n. 1851, sulla cui ringhiera è fissato uno

stendino in metallo, sporge sul fondo vicino. Dal 1° maggio 2015 CO 2

CO 2 abita, con la moglie,

nella casa posta sulla particella n. 1851. Il 12

aprile 2019 RE 2 e RE 1 hanno invitato CO 1 a togliere la sporgenza

ritenuta eccessiva rispetto alla servitù, a levare uno stenditoio, lamentando

inoltre lo stillicidio d'acqua sul loro fondo derivante dallo sciorìnio dei

panni e dall'innaffiatura delle piante poste sul balcone e la terrazza. Invano.

B. Il 19 luglio 2017 RE 2 e RE 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona, con un'istanza

cautelare, perché ordinasse a CO 1:

– di rimuovere la porzione di terrazza che sconfina sulla

loro particella,

– di posare una scossalina sulla porzione di terrazza

rimanente e sul balcone al fine di evitare il deflusso di acqua sul loro fondo.

o in via

subordinata – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – perché ordinasse a CO 1 e CO 2 di rimuovere lo stenditoio metallico fisso

posato sul parapetto della terrazza e al solo CO 2:

– di rimuovere tutte le piante posate sulla terrazza e sul

balcone e;

– di vietare l'uso della canna dell'acqua per pulire la

terrazza e il balcone coi come di impedire in qualsiasi modo all'acqua di defluire

sul loro fondo.

C. Nelle

loro osservazioni del 29 luglio 2017 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza.

Al contraddittorio del 25 agosto 2017 le parti hanno mantenuto i loro

punti di vista, gli istanti – con l'accordo dei convenuti – precisando che la

rimozione dello sconfinamento e dello stenditoio riguarda il balcone.

L'istruttoria, durante la quale l'ing. R__________

ha rilasciato una perizia sull'accertamento del confine tra i due fondi, si

è conclusa il 6 dicembre 2018 e alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nei loro memoriali del 5 settembre 2019 esse hanno riaffermato le loro domande.

D. Statuendo

con decreto cautelare del 3 ottobre 2019, il Pretore aggiunto ha respinto

l'istanza. Le spese processuali di fr. 1700.–, con una tassa di giustizia di

fr. 200.–, sono state poste in solido a carico degli istanti, tenuti a

rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.

E. Contro il decreto cautelare appena citato RE 2 e RE 1 sono

insorti a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2019 in cui postulano

la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro istanza

cautelare. Così invitato dal presidente di questa Camera, con disposizione del

3 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha comunicato che il valore litigioso “non

raggiunge la soglia di fr. 10 000.–”. Nelle

loro osservazioni del 21 ottobre 2019 CO 1 e CO 2 concludono per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione impugnata è un decreto

cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari emanate nella procedura sommaria in controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In

concreto, come si è detto, il primo giudice ha fissato il valore litigioso “in superiore

a fr. 5000.– ma inferiore a fr. 10 000.–”, stima che non appare inverosimile e

che le parti non contestano, donde la competenza di questa Camera. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

patrocinatore degli istanti il 16 settembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 20 settembre 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le

censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

3.

Nel decreto impugnato il

Pretore aggiunto, riassunti i presupposti per l'adozione di provvedimenti

cautelari e quelli per i quali vi è eccesso pregiudizievole del diritto di

proprietà a norma dell'art. 684 CC, ha respinto l'istanza non ravvisando gli

estremi per un intervento d'urgenza. In particolare, egli ha rilevato come non fosse chiaro quando erano

iniziati il gocciolamento dei panni stesi e il deflusso di acqua dal balcone o

dal terrazzo, gli istanti avendo indicato vari momenti. Ad ogni modo, egli ha

stabilito, “anche considerando, per delirio di ipotesi, lo scritto

riepilogativo delle problematiche inviato … il 12 aprile 2017” al momento dell'introduzione

dell'istanza, il 19 luglio 2017, il requisito dell'urgenza non è adempiuto. Né dall'istruttoria

erano risultati verosimili i pregiudizi patiti dagli istanti. Per il primo

giudice, inoltre, neppure vi era urgenza di togliere lo stenditoio metallico, rimuovere

la parte del balcone che sporge sul fondo degli istanti o posare una scossalina,

tale stato di fatto sussistendo da anni e le richieste trascendendo la natura

dei provvedimenti cautelari anticipando il merito. Donde, in definitiva, la

reiezione dell'istanza

4.

I reclamanti riaffermano l'urgenza delle loro

richieste, facendo valere che per tale presupposto non occorre calcolare il

tempo trascorso fino alla richiesta ma vagliare le circostanze concrete del

caso e il consolidamento delle condizioni necessarie per la richiesta di

provvedimento. A loro dire, l'attesa di tre mesi nell'introdurre l'istanza

dalla prima richiesta ai convenuti di ovviare ai disagi è dovuto all'intento di

trovare soluzioni transattive, come risulta dalle lettere del 12 aprile, 8 maggio

e 14 giugno 2017. Essi soggiungono che i problemi con i vicini si erano

presentati solo da alcuni mesi e si sono acuiti fino al 19 luglio 2017 quando è

stata certa la volontà dei convenuti di non ovviare ai disagi a loro imputati.

Poco importa, affermano i reclamanti, che lo stendino sia presente dal 2000, giacché

l'urgenza del provvedimento deriva dall'abuso che ne fanno i convenuti presenti

nell'abitazione solo dal 2015. Anche per la sporgenza del balcone, la richiesta

è tempestiva poiché fino alla consegna della perizia “non potevano sapere che

vi era un concreto sconfinamento”.

5.

Come ha rammentato il Pretore aggiunto, l'art.

261.

cpv. 1 CPC prevede che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari

quando l'istante rende verosimile che:

a) un suo diritto è leso o minacciato di esserlo; e

b) la lesione è tale da

arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

I due requisiti sono

cumulativi. Il provvedimento richiesto poi deve apparire proporzionato rispetto

agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo

un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizio­ne decretata. Se

i provvedimenti cautelari sono decretati prima del­l'in­troduzione della causa,

“il giudice assegna al­l'istante un termine per promuoverla, con la

comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del

termine” (art. 263 CPC; RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8 con rinvii).

A

essi si aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642

consid. 2). Chi tarda a chiedere provvedimenti cautelari può dunque

vedersi respingere l'istanza, soprattutto ove una causa ordinaria introdotta

con sollecitudine avrebbe verosimilmente consentito di giungere negli stessi

tempi a una decisione di merito. Certo, all'istante bisogna lasciare il tempo

per cercare un accordo con la controparte, ma chi aspetta mesi senza reale

necessità prima di rivolgersi al giudice rischia la reiezione della domanda per

difetto di urgenza (I CCA sentenza inc.11.2014.68 del 21 ottobre 2014 consid. 6

con rinvii). In altri termini il diritto di chiedere provvedimenti cautelari

non si perime, ma se il richiedente senza valide ragioni temporeggia dal

momento in cui era, in funzione di circostanze concrete, riconoscibile un

bisogno reale di protezione significa che una tutela provvisoria non è

necessaria (Trezzini,

Provvedimenti cautelari, Lugano 2015, pag. 271 n. 848).

6.

Relativamente alla richiesta

principale, ovvero la rimozione di parte della porzione di balcone sconfinante e

la posa di una scossalina, i reclamanti non contestano che tale manufatto, salvo

l'altezza del parapetto, sia presente da anni, almeno dal 2000, come risulta

dalla fotografia di cui al doc. 1. Fermo restando che qualche dubbio sussiste

finanche sull'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli

interessati hanno pur sempre utilizzato la loro terrazza per diciassette anni

senza lamentare alcunché, non è dato di vedere quale fosse l'urgenza di rimuovere

tale sporgenza. Analogamente ciò vale per lo stendino come tale, che, per

ammissione dei reclamanti, è stato affisso al parapetto del balcone ‟da

anni”.

le ragioni addotte per procrastinare la presentazione dell'istanza cautelare

consentono di ritenere errata la conclusione del primo giudice. Intanto appare

pretestuoso sostenere che solo con l'esito dalla perizia essi hanno potuto rendersi

conto concretamente dell'esistenza di una sporgenza, ove appena si pensi che già

nella lettera del 12 aprile 2017 essi indicavano in almeno 50 cm lo

sconfinamento del balcone (doc. D). Né si può dire, per le medesime ragioni,

che il tenore della servitù di sporgenza potesse dare adito a dubbi, tanto meno

se si pensa che l'atto costitutivo della servitù, da loro sottoscritto, indica

chiaramente che la sporgenza si riferisce “alla terrazza sub. C colorata in blu

della planimetria …” (doc. 11). In sostanza, relativamente alla sporgenza, i

reclamanti paiono piuttosto lamentarsi dell'uso dello stendino da parte di CO 2

che della sporgenza in quanto tale. Sotto questo profilo, la decisione del

Pretore aggiunto, per il quale non è dato il requisito dell'urgenza, resiste

alla critica. Al riguardo il reclamo risulta infondato.

7.

Quanto alle richieste subordinate

rivolte a CO 2, inquilino dell'abitazione posta sulla particella n. 1851, ovvero

la rimozione delle piante dal terrazzo e dal balcone e il divieto di usare

acqua sul terrazzo e sul balcone, con i reclamanti si può fors'anche convenire

che negare il presupposto dell'urgenza solo perché l'azione è stata introdotta

tre mesi dopo la prima contestazione agli atti (12 aprile 2017) possa apparire

opinabile, ove appena si pensi che almeno fino al il 3 luglio 2017, quando le

parti si sono incontrate in loco (petizione pag. 4 n. 16), gli istanti potevano

sperare in un accomodamento con la controparte. Con i reclamanti si può altresì

ammettere che l'attesa dell'istante può essere giustificata in caso di

evoluzione della situazione e del pregiudizio (cfr. Trezzini, op. cit. pag. 273 seg. n. 856 e 857). Resta il

fatto che, per gli stessi istanti, i disagi lamentati sono iniziati con

l'arrivo della famiglia CO 2, nel 2015 (cfr. deposizione di RE 1 del 6 dicembre

2018). Pur tenendo conto di una certa iniziale tolleranza, l'attesa di qualche

anno non appare compatibile con il precetto dell'urgenza tanto meno ove si

pensi che per gli istanti lo stillicidio dell'acqua ha causato l'insorgere di

muffe sul pavimento della loro terrazza.

Non si disconosce che per

i reclamanti i disagi si sono acuiti

negli ultimi tempi. Ora, è possibile che i vicini, i quali dovrebbero astenersi

dal bagnare la proprietà altrui annaffiando le piante o con i panni stesi, assumano

comportamenti provocatori che travalichino le regole di buon vicinato. Se non

che, per tacere del fatto che essi non precisano a partire da quando vi è stata

la consapevolezza dell'eccessività delle immissioni, nulla rende verosimile la

tesi. Certo, contrariamente all'assunto del primo giudice, la deposizione di

una parte non costituisce una mera allegazione della stessa ma un mezzo di

prova quantunque da valutare con circospezione (sentenza del Tribunale federale

4A_189/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.2.2; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 14 ad art. 192; Schweizer in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 4 ad art. 192). Se non che CO 2, le cui

dichiarazione hanno la medesima valenza probatorie di quelle di RE 1, ha

affermato che tutte le piante sul balcone e terrazza sono dotate di sottovasi e

ha negato di annaffiarli con la canna dell'acqua (deposizione del 6 dicembre

2017, verbali pag. 10). In tali circostanze l'apprezzamento probatorio del

primo giudice, secondo cui dall'istruttoria

non erano risultati verosimili i pregiudizi patiti dagli istanti, non

può dirsi manifestamente errato. Se ne conclude che la decisione impugnata,

quanto meno nel risultato, resiste alla critica. Il reclamo, destituito di buon diritto, vede pertanto la sua sorte

segnata.

8.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alle controparti, che hanno presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

550.– sono poste in solido a carico dei reclamanti che rifonderanno ai

convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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