16.2019.62
Irricevibilità di un reclamo presentato contro un verbale d'udienza di conciliazione e contro un'autorizzazione ad agire
30 novembre 2020Italiano8 min
comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0
Source ti.ch
Incarto n.
16.2019.62
Lugano
30 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sui reclami 2 e 5 novembre 2019 presentati da
RE 1
e
RE 2
contro
il verbale del 26 settembre 2019 e
l'autorizzazione ad agire rilasciata il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace
del circolo di Lugano Ovest nella causa
23/B/19-Co (contestazione di delibere assembleari) da loro promossa con
istanza 3 maggio 2019 nei confronti della
CO 1 ,
Ritenuto
Fatti
A. Sulla particella n.
345 RFD di __________ sorge una proprietà
per piani (“Residenza __________”) composta di 14 appartamenti (unità da
n. __________9 a n. __________2). RE 1 con la moglie RE 2 sono
comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0
(per 53.81/1000). Amministratore della
proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria
del 4 aprile 2019 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro,
i conti 2018 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), hanno
riconfermato il mandato all'amministratore (oggetto n. 4), hanno autorizzato i
singoli comproprietari di procedere all'esclusione dei coniugi RE 1 dalla
comunione dei comproprietari (oggetto n. 5), hanno autorizzato l'amministrazione
a incaricare l'avv. R__________ __________ di promuovere un'azione giudiziaria
per ottenere l'accesso al posto auto assegnato ai coniugi RE 1 per adeguare il
sistema antincendio e ad affidare a una determinata ditta tale intervento (oggetto
n. 7) e hanno incaricato una nuova ditta di pulizia (oggetto n. 8).
B. Il 3
maggio 2018 (recte: 2019) RE 1 e RE 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest per un tentativo di
conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a “procedere a un'attenta
valutazione delle controversie presentate per assegnare gli importi dubitevoli
e validare la richiesta di destituzione dell'amministrazione”. All'udienza
di conciliazione del 26 settembre 2019 il Giudice di pace ha preso atto dell'assenza
della convenuta e ha dichiarato decaduta la conciliazione. RE 1, unico
comparente, ha consegnato al Giudice di pace “delle osservazioni atte alla
futura decisione”. In calce al verbale d'udienza il Giudice di pace ha indicato
“che
emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”. Il 15 ottobre
2020 il Giudice di pace
ha rilasciato l'autorizzazione ad agire agli istanti, ponendo a loro carico le
spese processuali di fr. 70.– (inc. 23/B/19/Co).
C. Il
2 novembre 2019 RE 1 e RE 2
hanno ricorso a questa Camera contro il
verbale del 26 settembre 2020. Il 5 novembre
successivo essi hanno poi contestato l'autorizzazione ad agire del 15 ottobre
2020. Gli atti non sono stati notificati
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'autorità regionale di
protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza in
virtù dell'art. 394 CC in favore di RE 1, limitandolo nell'esercizio dei suoi
diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e
grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che
soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale
ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019
consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (inc. 9.2019.172 e 9.2019.213), il
presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato
quale curatore di RE 1 l'avv. P__________ __________. In concreto, ci si può
esimere dall'interpellare il curatore, il reclamo, come si vedrà in seguito,
sfugge a un esame di merito.
2.
Il rimedio non è
firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze poste
dall'art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC. Non occorre tuttavia assegnar loro un
termine per sanare il vizio constatato (art. 132 cpv. 1 CPC), dato che il reclamo
è in ogni modo inammissibile.
3.
Da quanto è possibile capire dal loro rimedio, RE 1 e RE
2.
chiedono anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e
invitano il presidente della Camera civile dei reclami ad astenersi dal
giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
Come
ormai sanno gli interessati, per costante giurisprudenza, salvo circostanze
specifiche, le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro
decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte
giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che
l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale
non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per quelle non rappresentate
(cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro
nota ai ricorrenti, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. Come
ripetutamente spiegato, poi, la domanda di “astensione” del presidente della
Camera civile dei reclami è inammissibile poiché formulata in maniera generica
e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC.
Come è loro noto, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a
loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione. In tali
circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere giudicati dal
presidente di questa Camera.
4.
Dal loro memoriale
del 2 novembre 2019 RE 1 e RE 2 parrebbero aggravarsi contro il verbale
dell'udienza di conciliazione del 26 settembre 2019. Tale atto, tuttavia, non configura
una decisione impugnabile, il Giudice di pace avendo unicamente preannunciato
l'emanazione di una decisione. Nella misura in cui essi lamentano un diniego di
giustizia perché il Giudice di pace non avrebbe deciso nel merito la
controversia, la doglianza non può essere condivisa. Dal verbale d'udienza del
26.
settembre 2019 RE 1 ha consegnato al Giudice di pace “delle osservazioni
atte alla futura decisione” mentre in calce al verbale d'udienza il Giudice di
pace ha indicato “che emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”.
Quale decisione egli avrebbe emesso non è chiaro. Ammesso che la presentazione
del memoriale potesse configurare una richiesta di decidere la controversia nel
senso dell'art. 212 cpv. 1 CPC, l'autorità
di conciliazione non è vincolata dalla richiesta dell'istante e a lei sola incombe
di valutare se il caso si presta a una decisione. Essa può finanche rinunciare
alla sua competenza decisionale secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC quantunque abbia formalmente
aperto una procedura
decisionale e lasciato perorare le parti in questo ambito (DTF 142 III 638; CCR
inc. 16.2018.66 del 13 gennaio 2020 consid. 5a). Ne segue che non si
riscontrano, nel caso in esame, estremi per un diniego di giustizia.
5.
Quanto al reclamo del 5 novembre 2020 ai
reclamanti è noto che, per costante giurisprudenza, l'autorizzazione
ad agire non costituisce una decisione suscettiva di appello o reclamo (CCR
inc. 16.2018.35 del 2 agosto 2018 con rinvio a DTF 140 III 229 consid. 2.1).
Nella misura in cui essi parrebbero contestare l'autorizzazione ad agire
rilasciata il 15 ottobre 2020 dal Giudice di pace, il reclamo si rivela
d'acchito irricevibile. Quanto al fatto che il primo giudice non ha punito la
convenuta per non essersi presentata all'udienza di conciliazione, la
giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che una multa disciplinare può
sanzionare soltanto eccezionalmente la contumacia all'udienza di conciliazione
(DTF 141 III 265). Ciò è il caso se la mancata comparizione perturba lo
svolgimento della procedura, in caso di malafede o di comportamento temerario e
che la parte sia stata minacciata di tale sanzione (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 4 ad art. 206).
Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che la legittimazione degli istanti a
contestare la mancata adozione di un provvedimento del genere appare dubbia,
estremi per una sanzione non si ravvisano, tanto meno ove si pensi che la convenuta
aveva annunciato la sua assenza. Ne segue in ultima analisi che il reclamo vede
la sua sorte segnata e può
deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a
n. 2 LOG).
6.
Le spese processuali seguirebbero
la soccombenza, ma conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che
riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per
l'erario cantonale. Non si pone problemi di indennità alla convenuta, alla
quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.