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Decisione

16.2019.62

Irricevibilità di un reclamo presentato contro un verbale d'udienza di conciliazione e contro un'autorizzazione ad agire

30 novembre 2020Italiano8 min

comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0

Source ti.ch

Fatti

A. Sulla particella n.

345 RFD di __________ sorge una proprietà

per piani (“Residenza __________”) composta di 14 appartamenti (unità da

n. __________9 a n. __________2). RE 1 con la moglie RE 2 sono

comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0

(per 53.81/1000). Amministratore della

proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria

del 4 aprile 2019 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro,

i conti 2018 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), hanno

riconfermato il mandato all'amministratore (oggetto n. 4), hanno autorizzato i

singoli comproprietari di procedere all'esclusione dei coniugi RE 1 dalla

comunione dei comproprietari (oggetto n. 5), hanno autorizzato l'amministrazione

a incaricare l'avv. R__________ __________ di promuovere un'azione giudiziaria

per ottenere l'acces­so al posto auto assegnato ai coniugi RE 1 per adeguare il

sistema antincendio e ad affidare a una determinata ditta tale intervento (oggetto

n. 7) e hanno incaricato una nuova ditta di pulizia (oggetto n. 8).

B. Il 3

maggio 2018 (recte: 2019) RE 1 e RE 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest per un tentativo di

conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a “procedere a un'attenta

valutazione delle controversie presentate per assegnare gli importi dubitevoli

e validare la richiesta di destituzione dell'amministrazione”. All'udienza

di conciliazione del 26 settembre 2019 il Giudice di pace ha preso atto dell'assenza

della convenuta e ha dichiarato decaduta la conciliazione. RE 1, unico

comparente, ha consegnato al Giudice di pace “delle osservazioni atte alla

futura decisione”. In calce al verbale d'udienza il Giudice di pace ha indicato

“che

emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”. Il 15 ottobre

2020 il Giudice di pace

ha rilasciato l'autorizzazione ad agire agli istanti, ponendo a loro carico le

spese processuali di fr. 70.– (inc. 23/B/19/Co).

C. Il

2 novembre 2019 RE 1 e RE 2

hanno ricorso a questa Camera contro il

verbale del 26 settembre 2020. Il 5 novembre

successivo essi hanno poi contestato l'autorizzazione ad agire del 15 ottobre

2020. Gli atti non sono stati notificati

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'autorità regionale di

protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza in

virtù dell'art. 394 CC in favore di RE 1, limitandolo nell'esercizio dei suoi

diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e

grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che

soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale

ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019

consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (inc. 9.2019.172 e 9.2019.213), il

presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato

quale curatore di RE 1 l'avv. P__________ __________. In concreto, ci si può

esimere dall'interpellare il curatore, il reclamo, come si vedrà in seguito,

sfugge a un esame di merito.

2.

Il rimedio non è

firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze poste

dall'art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC. Non occorre tuttavia assegnar loro un

termine per sanare il vizio constatato (art. 132 cpv. 1 CPC), dato che il reclamo

è in ogni modo inammissibile.

3.

Da quanto è possibile capire dal loro rimedio, RE 1 e RE

2.

chiedono anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e

invitano il presidente della Camera civile dei reclami ad astenersi dal

giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Come

ormai sanno gli interessati, per costante giurisprudenza, salvo circostanze

specifiche, le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro

decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte

giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che

l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale

non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per quelle non rappresentate

(cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro

nota ai ricorrenti, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. Come

ripetutamente spiegato, poi, la domanda di “astensione” del presidente della

Camera civile dei reclami è inammissibile poiché formulata in maniera generica

e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC.

Come è loro noto, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a

loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione. In tali

circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere giudicati dal

presidente di questa Camera.

4.

Dal loro memoriale

del 2 novembre 2019 RE 1 e RE 2 parrebbero aggravarsi contro il verbale

dell'udienza di conciliazione del 26 settembre 2019. Tale atto, tuttavia, non configura

una decisione impugnabile, il Giudice di pace avendo unicamente preannunciato

l'emanazione di una decisione. Nella misura in cui essi lamentano un diniego di

giustizia perché il Giudice di pace non avrebbe deciso nel merito la

controversia, la doglianza non può essere condivisa. Dal verbale d'udienza del

26.

settembre 2019 RE 1 ha consegnato al Giudice di pace “delle osservazioni

atte alla futura decisione” mentre in calce al verbale d'udienza il Giudice di

pace ha indicato “che emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge”.

Quale decisione egli avrebbe emesso non è chiaro. Ammesso che la presentazione

del memoriale potesse configurare una richiesta di decidere la controversia nel

senso dell'art. 212 cpv. 1 CPC, l'autorità

di conciliazione non è vincolata dalla richiesta dell'istante e a lei sola incombe

di valutare se il caso si presta a una decisione. Essa può finanche rinunciare

alla sua competen­za decisionale secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC quantunque abbia formalmente

aperto una procedura

decisionale e lasciato perorare le parti in questo ambito (DTF 142 III 638; CCR

inc. 16.2018.66 del 13 gennaio 2020 consid. 5a). Ne segue che non si

riscontrano, nel caso in esame, estremi per un diniego di giustizia.

5.

Quanto al reclamo del 5 novembre 2020 ai

reclamanti è noto che, per costante giurisprudenza, l'autorizzazione

ad agire non costituisce una decisione suscettiva di appello o reclamo (CCR

inc. 16.2018.35 del 2 agosto 2018 con rinvio a DTF 140 III 229 consid. 2.1).

Nella misura in cui essi parrebbero contestare l'autorizzazione ad agire

rilasciata il 15 ottobre 2020 dal Giudice di pace, il reclamo si rivela

d'acchito irricevibile. Quanto al fatto che il primo giudice non ha punito la

convenuta per non essersi presentata all'udienza di conciliazione, la

giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che una multa disciplinare può

sanzionare soltanto eccezionalmente la contumacia all'udienza di conciliazione

(DTF 141 III 265). Ciò è il caso se la mancata comparizione perturba lo

svolgimento della procedura, in caso di malafede o di comportamento temerario e

che la parte sia stata minacciata di tale sanzione (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 4 ad art. 206).

Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che la legittimazione degli istanti a

contestare la mancata adozione di un provvedimento del genere appare dubbia,

estremi per una sanzione non si ravvisano, tanto meno ove si pensi che la convenuta

aveva annunciato la sua assenza. Ne segue in ultima analisi che il reclamo vede

la sua sorte segnata e può

deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a

n. 2 LOG).

6.

Le spese processuali seguirebbero

la soccombenza, ma conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che

riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per

l'erario cantonale. Non si pone problemi di indennità alla convenuta, alla

quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

;

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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